§ 14.4.166 - Regolamento 27 maggio 1997, n. 936.
Regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:27/05/1997
Numero:936


Sommario
Art. 1.      1. Sono aperti a titolo pluriennale, per periodi compresi tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo, di seguito denominati «anno d'importazione», i seguenti contingenti [...]
Art. 2.      Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, è ripartito come segue
Art. 3.      1. L'importazione delle carni di cui all'articolo 2, lettera f) è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione
Art. 4.      Per poter ricevere il titolo di importazione di cui all'articolo 3
Art. 5.      1. La domanda di titoli di cui all'articolo 4 può essere presentata soltanto nei primi cinque giorni di ogni mese dell'anno d'importazione presso le autorità competenti dello Stato membro in cui [...]
Art. 6.      1. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia
Art. 7.      1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono
Art. 8.      1. L'importazione delle quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 2, lettere a), b), c), d), e) e g), è subordinata, all'atto dell'immissione in libera [...]
Art. 9.      I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 30 giugno successivo alla data [...]
Art. 10.      1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997


§ 14.4.166 - Regolamento 27 maggio 1997, n. 936.

Regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata.

(G.U.C.E. 28 maggio 1997, n. L 137).

 

Art. 1.

     1. Sono aperti a titolo pluriennale, per periodi compresi tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo, di seguito denominati «anno d'importazione», i seguenti contingenti tariffari:

     - 60 250 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202 nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4002.

     Tuttavia, per lanno di importazione 2005/2006 il volume totale dei contingenti tariffari è di 59 675 tonnellate.

     - 2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, espresse in peso di carne disossata. Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4001.

     Ai fini dell'imputazione al contingente suddetto, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata. [1]

     2. Ai fini del presente regolamento, si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C.

     3. Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20 %.

 

     Art. 2.

     Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, è ripartito come segue:

     a) 28 000 t di carni disossate di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95, conformi alla definizione seguente:

     «Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts)»;

     Tuttavia, per l'anno d'importazione 2002/03, il contingente tariffario è pari a 38.000 t, di cui 10.000 t, espresse in peso del prodotto, dei codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 [2];

     b) 7 150 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

     Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: Y, YS, YG, YGS, YPe YPS, quali definite da AUSMEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUSMEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUSMEAT.

     I tagli devono essere etichettati in conformità dellarticolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

     Alle informazioni che figurano sulletichetta può essere aggiunta lindicazione carne bovina di alta qualità.

     Tuttavia, per lanno di importazione 2005/2006 il contingente tariffario per le carni dei codici NC di cui al primo comma, conformi ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma, è di 7 075 tonnellate, espresse in peso del prodotto; [3]

     c) 6 300 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

     «Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts)»;

     d) 5 000 t di carni disossate di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

     «Tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine:

     carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato di ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta "s.c." (special cuts), che attesti che sono di qualità pregiata, sono imballati in scatole di cartone recanti la dicitura "carni di alta qualità"»;

     e) 1 300 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

     «Tagli selezionati di carne refrigerata o congelata, ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro ed uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura "high-quality beef"»;

     Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il contingente tariffario è di 800 tonnellate, espresse in peso del prodotto, per le carni dei codici NC di cui al primo comma, conformi alla definizione di cui al secondo comma. [4]

     f) 11.500 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

     "carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini di età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70% di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura statunitense (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice e Canada Prime, A1, A2 e A3, secondo la tabella di classificazione dell'Agence Canadienne d'inspection des aliments del governo canadese, corrispondono a tale definizione [5].

     g) 1.000 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0202 30 90, conformi alla seguente definizione:

     "Filetti (lomito), lombate (lomo), culatte (rabadilla), coppe (carnaza negra) ottenuti da animali ibridi selezionati con meno del 50% di razze del tipo zebù, alimentati esclusivamente al pascolo o con fieno. Gli animali macellati sono manzi o giovenche della categoria "V" del sistema di classificazione delle carcasse bovine da cui si ottengono carcasse di peso non superiore a 260 chilogrammi.

     I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio. L'indicazione "carne bovina di alta qualità" può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull'etichetta [6].

 

     Art. 3.

     1. L'importazione delle carni di cui all'articolo 2, lettera f) è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione:

     - di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e

     - di un certificato di autenticità rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

     2. I titoli di importazione di cui al paragrafo 1 sono rilasciati ogni mese. Il quantitativo mensile disponibile di ogni anno d'importazione corrisponde a un dodicesimo del quantitativo totale di cui all'articolo 2, lettera f), maggiorato del quantitativo residuo del mese precedente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

 

     Art. 4.

     Per poter ricevere il titolo di importazione di cui all'articolo 3,

     a) il richiedente del titolo deve essere una persona fisica o giuridica che esercita da almeno 12 mesi, alla data della presentazione della domanda, un'attività negli scambi di carni bovine tra Stati membri o con paesi terzi e che detiene una partita IVA in uno Stato membro;

     b) la domanda di titolo presentata può vertere su un quantitativo globale corrispondente al massimo al quantitativo disponibile per il mese nel corso del quale è presentata;

     c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, la menzione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese ivi indicato;

     d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano inoltre, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 936/97]. [7]

 

     Art. 5.

     1. La domanda di titoli di cui all'articolo 4 può essere presentata soltanto nei primi cinque giorni di ogni mese dell'anno d'importazione presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente detiene una partita IVA. Qualora un richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

     2. Il secondo giorno lavorativo dopo la scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande. La comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e i paesi d'origine indicati. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate prima delle ore 16 del giorno indicato.

     3. La Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce il quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile del mese successivo dell'anno d'importazione.

     4. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati l'11 di ogni mese.

 

     Art. 6.

     1. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario deve avere un formato di circa 210 mm P 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m².

     2. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 2 applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

     3. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 7. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

     4. L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

     5. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente a quanto indicato negli allegati I e II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

     6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

 

     Art. 7.

     1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:

     a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;

     b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

     c) impegnarsi a comunicare alla Commissione ogni mercoledì qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

     2. L'elenco può essere riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

 

     Art. 8.

     1. L'importazione delle quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 2, lettere a), b), c), d), e) e g), è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, lettere c) e d), e del paragrafo 2 del presente articolo [8].

     2. a) L'originale e una copia del certificato di autenticità, rilasciato a norma degli articoli 6 e 7, sono presentati alla competente autorità insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo. Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità.

     b) Un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, la competente autorità indica a tergo del certificato il quantitativo imputato.

     c) La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

     3. In deroga alle disposizioni previste al paragrafo 2, lettere a) e c), e fatte salve le condizioni previste nel presente paragrafo, l'autorità competente può rilasciare un titolo d'importazione quando:

     - viene presentato l'originale del certificato di autenticità, ma non sono ancora pervenute le informazioni della Commissione pertinenti, o

     - non viene presentato l'originale del certificato di autenticità, o

     - viene presentato l'originale del certificato di autenticità e sono pervenute le informazioni della Commissione pertinenti, ma alcuni dati non sono conformi.

     In questi casi, in deroga all'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95, l'importo della cauzione da costituire per il titolo d'importazione è pari all'importo corrispondente, per i prodotti in causa, all'aliquota intera del dazio della tariffa doganale comune (TDC) applicabile il giorno della richiesta del titolo d'importazione.

     Dopo aver ricevuto l'originale del certificato di autenticità e le informazioni della Commissione relative al certificato in questione e previa verifica della conformità dei dati, gli Stati membri svincolano la cauzione, a condizione che sia stata costituita per lo stesso titolo d'importazione la cauzione di cui all'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95.

     La presentazione all'organismo competente dell'originale del certificato di autenticità conforme prima della scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione in causa costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione per la cauzione derogatoria di cui al secondo comma.

     Gli importi non svincolati della cauzione sono incamerati e trattenuti a titolo di dazi doganali [9].

 

 

     Art. 9.

     I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

 

     Art. 10.

     1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

     2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per le quantità eccedenti il quantitativo indicato nel titolo di importazione è riscosso il dazio doganale a tasso pieno previsto dalla tariffa doganale comune (TDC).

     3. [10].

     4. [11].

 

     Art. 11. [12]

 

     Art. 12. [13]

 

     Art. 13.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO II [14]

ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI

ABILITATI AD EMETTERE CERTIFICATI DI AUTENTICITA'

 

     - SECRETARÍA DI AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS (SUOGPyA):

     per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a).

     - DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY - AUSTRALIA:

     per le carni originarie dell'Australia:

     a) conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b),

     b) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino.

     - INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):

     per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera c).

     - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇ|O DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA):

     per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d).

     - NEW ZEALAND MEAT BOARD:

     per le carni originarie della Nuova Zelanda, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e).

     - FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):

     per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera f).

     - CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY - GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS - GOUVERNEMENT DU CANADA:

     per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera f).

      - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DIRECCIÓN DE NORMASY CONTROL DE ALIMENTOS:

     per le carni originarie del Paraguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera g.

 


[1] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1524/2002 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2186/2005 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 408/2006.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1524/2002.

[3] Lettera così modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 408/2006.

[4] Lettera così modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2186/2005.

[5] Lettera già sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 31/98 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1524/2002.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1524/2002.

[7] Lettera così sostituita dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1118/2004.

[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1524/2002.

[9] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1524/2002.

[10] Paragrafo abrogato dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 260/98.

[11] Paragrafo abrogato dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 260/98.

[12] Articolo abrogato dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 260/98.

[13] Articolo abrogato dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 260/98.

[14] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2048/97, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1299/98, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1680/98, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 134/1999, all'art. 1 del regolamento (CE) n. 361/2002, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1524/2002 e dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 649/2003.