§ 14.3.35 - Regolamento 8 luglio 2002, n. 1223.
Regolamento (CE) n. 1223/2002 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.3 strumenti doganali
Data:08/07/2002
Numero:1223


Sommario
Art. 1.      Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta [...]
Art. 2.      Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.3.35 - Regolamento 8 luglio 2002, n. 1223. [1]

Regolamento (CE) n. 1223/2002 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.

(G.U.C.E. 9 luglio 2002, n. L 179).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

     (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

     (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

     (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

     (5) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

 

     Art. 2.

     Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato

 

Designazione delle merci

Codice NC

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Pezzi di pollo, disossati, congelati e impregnati di sale in tutte le loro parti, che presentano un tenore di sale da 1,2% a 1,9% in peso.

Il prodotto è congelato in profondità e deve essere conservato ad una temperatura inferiore a - 18 °C, per garantire una conservazione di un anno almeno.

0207 14 10

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione delle regole generali della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 0207, 0207 14 e 0207 14 10.

Il prodotto è una carne di pollo congelata per garantire la sua conservazione a lungo termine. L'aggiunta del sale non modifica la caratteristica del prodotto come carne congelata della voce 0207.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 949/2006.