§ 14.1.70 – Regolamento 16 marzo 2004, n. 489.
Regolamento (CE) n. 489/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:16/03/2004
Numero:489


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.1.70 – Regolamento 16 marzo 2004, n. 489.

Regolamento (CE) n. 489/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(G.U.U.E. 17 marzo 2004, n. L 79).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 22 e l'articolo 26, secondo comma,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 34 e l'articolo 38, secondo comma,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 24, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione prevede all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, per quanto riguarda, rispettivamente, i dipartimenti francesi d'oltremare e le Azzorre e Madera, che i trasformatori possano esportare, nel quadro di un commercio regionale, o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, entro i limiti annuali dei quantitativi che devono essere determinati dalla Commissione.

     (2) Occorre fissare, nel regolamento (CE) n. 20/2002, i quantitativi massimi annui che possono essere esportati o spediti dai dipartimenti francesi d'oltremare dalle Azzorre e da Madera sulla base delle stime fornite dagli Stati membri interessati.

     (3) È opportuno determinare, in particolare secondo un criterio di prossimità geografica, i paesi terzi destinatari delle esportazioni effettuate nell'ambito del commercio regionale provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare, dalle Azzorre e da Madera nonché prevedere misure appropriate per controllare tali operazioni e applicare le sanzioni necessarie.

     (4) Secondo l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 20/2002, l'autorizzazione ad esportare o a spedire prodotti trasformati non contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento è subordinata ad un'attestazione del trasformatore in cui quest'ultimo dichiara che i prodotti trasformati da esportare o da spedire non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento. Occorre precisare le sanzioni applicabili in caso di falsa dichiarazione.

     (5) Il regolamento (CE) n. 20/2002 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei pertinenti comitati di gestione,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 20/2002 è modificato nel modo seguente:

     1) L'articolo 16 è modificato nel modo seguente:

     a) Il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:

     i) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Il trasformatore che ha dichiarato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la sua intenzione di esportare nel quadro del commercio regionale o di spedire nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato I e verso i paesi terzi elencati nell'allegato II. Le autorità competenti prendono i necessari provvedimenti per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati.»;

     ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

     «I trasformatori che hanno esportato i prodotti di cui al primo comma nel quadro del commercio regionale verso paesi terzi che figurano nell'allegato II devono presentare i documenti previsti dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti che ove necessario esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.»;

     b) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma. Se del caso esse esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.»;

     c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato I, possono dare luogo ad un'esportazione nel quadro del commercio regionale o ad una spedizione tradizionale devono rispondere, mutatis mutandis, alle condizioni di trasformazione previste dalle disposizioni in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali.»

     2) L'articolo 17 è modificato nel modo seguente:

     a) il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:

     i) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Il trasformatore che ha dichiarato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la sua intenzione di esportare nel quadro del commercio regionale o di spedire nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato III e verso i paesi terzi elencati nell'allegato IV. Le autorità competenti prendono i necessari provvedimenti per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati.»;

     ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

     «I trasformatori che hanno esportato i prodotti di cui al primo comma nel quadro del commercio regionale verso paesi terzi che figurano nell'allegato IV devono presentare i documenti previsti dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti che ove necessario esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.»;

     b) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma. Se del caso esse esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.»;

     c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato III, possono dare luogo ad un'esportazione nel quadro del commercio regionale o ad una spedizione tradizionale devono rispondere, mutatis mutandis, alle condizioni di trasformazione previste dalle disposizioni in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali.»

     3) L'articolo 19 è modificato nel modo seguente:

     a) il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Il trasformatore che ha dichiarato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la sua intenzione di esportare o di spedire nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato V. Le autorità competenti prendono i necessari provvedimenti per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati.»;

     b) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma. Se del caso esse esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.»;

     c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato V, possono dare luogo ad un'esportazione tradizionale o ad una spedizione tradizionale devono rispondere, mutatis mutandis, alle condizioni di trasformazione previste dalle disposizioni in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali.»

     4) Nell'allegato l'indicazione «Allegato» è sostituita da «Allegato V».

     5) I testi che figurano nell'allegato del presente regolamento sono aggiunti come allegati da I a IV.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

 

Quantitativi massimi annui di prodotti trasformati

che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro di un commercio

regionale e di spedizioni tradizionali dai dom (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 16)

 

Riunione

 

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

 

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

 

1005 90 00

 

—

 

250 000

 

1101 00

 

—

 

5 000 000

 

1507 90 90

 

—

 

*38 000

 

1508 90 90

 

—

 

*2 000

 

1512 11 91

 

—

 

*250 000

 

1515 29 90

 

—

 

*5 000

 

2103 90 90

 

—

 

15 000

 

2203 00

 

*2 530

 

—

 

2309 90

 

—

 

8 000 000

 

 

 

Martinica

 

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

 

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

 

0403 10

 

—

 

3 276

 

1101 00

 

—

 

269 500

 

2309 90

 

—

 

350 000

 

 

Guadalupa

 

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

 

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

 

1101 00

 

—

 

500 000

 

2309 90

 

—

 

500 000

 

 

ALLEGATO II

 

 

Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati

nel quadro di un commercio regionale dai dom (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 16)

 

     Riunione: Maurizio, Madagascar, Mayotte e Comore

 

     Martinica: Piccole Antille (*)

 

     Guadalupa: Piccole Antille (*)

 

     Guiana francese: Brasile, Surinam e Guiana

 

(*) Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla.

 

 

ALLEGATO III

 

Quantitativi massimi annui di prodotti trasformati

che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro di un commercio regionale

e di spedizioni tradizionali dalle Azzorre e da Madera (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 17)

 

Azzorre

 

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

 

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

 

1905 90 45

 

—

 

50 000

 

2203 00

 

—

 

*100 000

 

 

Madera

 

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

 

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

 

0401

 

—

 

1 000 000

 

1101 00

 

60 000

 

600 000

 

1102 20

 

3 000

 

500 000

 

1704

 

4 600

 

10 000

 

1902 19

 

25 500

 

600 000

 

1905

 

18 200

 

300 000

 

2009

 

3 800

 

—

 

2202

 

*18 700

 

*3 000 000

 

2203 00

 

*2 500

 

*1 000 000

 

2208

 

*9 000

 

*20 000

 

 

ALLEGATO IV

 

Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro di un commercio regionale dalle Azzorre e da Madera (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 17)

 

     Azzorre: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau

     Madera: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau.»