§ 14.1.49 - Regolamento 6 marzo 2001, n. 458.
Regolamento (CE) n. 458/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 in relazione all'elenco di beni e tecnologie a duplice [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:06/03/2001
Numero:458


Sommario
Art. 1.      L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 è così modificato:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.1.49 - Regolamento 6 marzo 2001, n. 458.

Regolamento (CE) n. 458/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 in relazione all'elenco di beni e tecnologie a duplice uso redatto ai fini dell'esportazione

(G.U.C.E. 7 marzo 2001, n. L 65)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, i prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità.

     (2) Per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispettare i propri impegni internazionali, all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 è riportato l'elenco comune dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, che costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare le intese di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche.

     (3) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1334/2000 dispone che l'allegato I dev'essere aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro in qualità di membro di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

     (4) Gli Stati firmatari dell'intesa di Wassenaar, il 1° dicembre 2000, hanno deciso di modificare i parametri di controllo nelle categorie 3, 4 e 5 - Parte 2, incluse nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000. Tali modifiche rappresentano una notevole liberalizzazione dei parametri di controllo che dovrebbero essere applicati a livello comunitario in tempi ragionevoli al fine di agevolare le esportazioni per le quali, a livello multilaterale, i controlli all'esportazione non sono più ritenuti necessari.

     (5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 è così modificato:

     1) Alla categoria 3 "Materiali elettronici", voce 3A001.a.3.a, "3500" è sostituito da "6500".

     2) Alla categoria 4 "Calcolatori", voce 4A003.b, "6500" è sostituito da "28000".

     3) Alla categoria 4 "Calcolatori", voce 4A003.d, "3000000" è sostituito da "200000000".

     4) Alla categoria 4 "Calcolatori", voce 4A003.g, "80 Mbyte" è sostituito da "1,25 Gbyte/s".

     5) Alla categoria 5 - Parte 2 "Sicurezza dell'informazione", nota 3: la nota di crittografia, è modificata come segue:

     a) è soppressa la lettera d);

     b)

     - la lettera e. diventa lettera d),

     - la dicitura "di cui alle precedenti lettera da a) a d)" è sostituita da "di cui alle precedenti lettere da a) a c)".

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.