§ 14.1.30 - Regolamento 15 ottobre 2002, n. 1835.
Regolamento (CE) n. 1835/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1901/2000 che fissa talune disposizioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:15/10/2002
Numero:1835


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.1.30 - Regolamento 15 ottobre 2002, n. 1835.

Regolamento (CE) n. 1835/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1901/2000 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri.

(G.U.C.E. 16 ottobre 2002, n. L 278).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 30,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione, autorizza gli Stati membri a utilizzare delle sottovoci rispondenti ad esigenze nazionali allorché tali esigenze non possono essere soddisfatte a livello comunitario.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 2150/2001, autorizza gli Stati membri che lo desiderano a organizzare la rilevazione di un'informazione più dettagliata di quella risultante dall'applicazione della nomenclatura combinata, purché lascino all'obbligato all'informazione la scelta se fornire quest'ultima secondo la nomenclatura combinata oppure secondo suddivisioni supplementari.

     (3) Per taluni Stati membri può rendersi necessario procedere alla rilevazione di un'informazione più dettagliata di quella risultante dall'applicazione della nomenclatura combinata su base obbligatoria, ottenendo così un'informazione statistica più completa sui settori di interesse nazionale.

     (4) L'introduzione di una siffatta flessibilità permette di soddisfare le esigenze specifiche espresse a livello nazionale, senza che sia necessario rifletterle sistematicamente a livello della nomenclatura combinata. Una misura di questo tipo permette di alleviare globalmente l'onere gravante sugli operatori intracomunitari, circoscrivendo l'obbligo statistico al livello nazionale e dispensandone gli operatori degli altri Stati membri.

     (5) È opportuno lasciare agli Stati membri la scelta di realizzare una siffatta rilevazione o meno e di determinarne, eventualmente, le modalità di applicazione.

     (6) Il regolamento (CE) n. 1901/2000 deve essere modificato di conseguenza.

     (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1901/2000 il primo comma è sostituito come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 2003.