§ 13.4.70 - Direttiva 17 febbraio 1997, n. 96/100.
Direttiva n. 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.4 cultura
Data:17/02/1997
Numero:96


Sommario
Art. 1.      L'allegato della direttiva n. 93/7/CEE del Consiglio è modificato nel modo seguente:
Art. 2.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla data di pubblicazione [...]
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 13.4.70 - Direttiva 17 febbraio 1997, n. 96/100.

Direttiva n. 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

(G.U.C.E. 1 marzo 1997, n. L 60).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

     considerando che, date le diverse tradizioni artistiche nella Comunità, acquerelli, guazzi e pastelli sono considerati come pitture o disegni; che la categoria 4 dell'allegato della direttiva n. 93/7/CEE comprende disegni fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, e che la categoria 3 comprende quadri e pitture fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale; che le soglie di valore applicabili a queste due categorie sono diverse; che nell'ambito del mercato interno acquerelli, guazzi e pastelli potrebbero ricevere un trattamento notevolmente diverso a seconda dello Stato membro nel quale si trovano; che, ai fini dell'applicazione del regolamento, occorre decidere a quale categoria essi appartengono per garantire un'applicazione uniforme delle soglie di valore in tutta la Comunità;

     considerando che l'esperienza dimostra che acquerelli, guazzi e pastelli tendono a raggiungere prezzi più elevati di quelli dei disegni e alquanto inferiori a quelli di dipinti ad olio e a tempera; che è pertanto opportuno creare una nuova categoria per acquerelli, guazzi e pastelli, con una soglia di valore di 30 000 ECU, affinché le opere più importanti uscite illecitamente dal territorio di uno Stato membro possano essere restituite,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     L'allegato della direttiva n. 93/7/CEE del Consiglio è modificato nel modo seguente:

     1) Al punto A:

     a) Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. Quadri e pitture diversi da quelli delle categorie 3 bis o 4, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)».

     b) È inserito il seguente punto:

     «3 bis. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto (1)».

     c) Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

     «4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto o con qualsiasi materiale (1)».

     2) Al punto B è inserita la seguente categoria:

     «30 000

     - 3 bis (Acquerelli, guazzi e pastelli)».

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.