§ 13.4.18 – Decisione 25 maggio 1999, n. 1419.
Decisione (CE) n. 1419/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.4 cultura
Data:25/05/1999
Numero:1419


Sommario
Art. 1.      E' istituita un'azione comunitaria intitolata "Capitale europea della cultura". Obiettivo di detta iniziativa è valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture [...]
Art. 2.      1. Le città degli Stati membri sono designate quali “Capitali europee della cultura” in base ad un sistema di rotazione stabilito nell'elenco contenuto nell'allegato I. Fino al 2008 compreso, la [...]
Art. 3.      Il fascicolo della candidatura contiene un progetto culturale, di dimensione europea, basato soprattutto sulla cooperazione culturale, conformemente agli obiettivi e alle azioni di cui [...]
Art. 4.      I paesi europei non membri possono partecipare all'azione. Questi possono designare una città quale Capitale europea della cultura e dovrebbero informarne il Parlamento europeo, il Consiglio, la [...]
Art. 5.      Ogni città organizza un programma di manifestazioni culturali che valorizzi la cultura propria e il patrimonio culturale della città nonché il suo posto nel patrimonio culturale comune e associ [...]
Art. 6.      La Commissione redige ogni hanno una relazione valutativa dei risultati della manifestazione dell'anno precedente, comprendente un'analisi effettuata dagli organizzatori della manifestazione [...]


§ 13.4.18 – Decisione 25 maggio 1999, n. 1419.

Decisione (CE) n. 1419/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019.

(G.U.C.E. 1 luglio 1999, n. L 166).

 

Art. 1.

     E' istituita un'azione comunitaria intitolata "Capitale europea della cultura". Obiettivo di detta iniziativa è valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e contribuire a migliorare la conoscenza reciproca tra i cittadini europei.

 

     Art. 2.

     1. Le città degli Stati membri sono designate quali “Capitali europee della cultura” in base ad un sistema di rotazione stabilito nell'elenco contenuto nell'allegato I. Fino al 2008 compreso, la designazione va a una città dello Stato membro indicato nell'elenco. A partire dal 2009, la designazione va a una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco. L'ordine cronologico previsto nell'allegato I può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati. Ciascuno Stato membro presenta, a turno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni la candidatura di una o più città. Questa presentazione avviene entro quattro anni prima dell'inizio della manifestazione e può essere accompagnata da una raccomandazione dello Stato membro interessato [1].

     2. La Commissione costituisce ogni anno una giuria alla quale è affidato il compito di elaborare una relazione sulla o sulle candidature presentate alla luce degli obiettivi e delle caratteristiche della presente azione. La giuria è composta da sette alte personalità indipendenti, esperti nel settore culturale, di cui due nominati dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni. La giuria presenta la sua relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

     3. Il Parlamento europeo può indirizzare alla Commissione un parere sulla o sulle candidature entro tre mesi dalla ricezione della relazione. Il Consiglio, che agisce sulla base di una raccomandazione della Commissione, elaborata in base al parere del Parlamento europeo e alla relazione della giuria, designa ufficialmente una città quale capitale europea della cultura per l'anno per il quale è stata candidata.

 

     Art. 3.

     Il fascicolo della candidatura contiene un progetto culturale, di dimensione europea, basato soprattutto sulla cooperazione culturale, conformemente agli obiettivi e alle azioni di cui all'articolo 151 del trattato.

Il fascicolo precisa in quale modo la città europea candidata intende:

     - evidenziare le correnti culturali comuni agli europei da essa ispirate o alle quali ha dato un contributo significativo;

     - promuovere manifestazioni che coinvolgano operatori culturali di altre città degli Stati membri e portino all'avvio di una cooperazione culturale duratura e favoriscano la loro circolazione nell'Unione;

     - sostenere e sviluppare il lavoro creativo, elemento essenziale di ogni politica culturale;

     - assicurare la mobilitazione e la partecipazione al progetto di ampi settori della popolazione e garantire quindi l'impatto sociale dell'azione e il suo prolungamento oltre l'anno delle manifestazioni;

     - promuovere l'accoglienza di cittadini dell'Unione e favorire la diffusione quanto più ampia possibile delle manifestazioni previste, avvalendosi di tutti gli strumenti multimediali;

     - promuovere il dialogo tra le culture dell'Europa e le altre culture del mondo e, in tale spirito, valorizzare l'apertura al diverso e la comprensione dell'altro che rappresentano valori culturali fondamentali;

     - valorizzare il patrimonio storico e architettonico urbano, nonché la qualità della vita nella città.

 

     Art. 4.

     I paesi europei non membri possono partecipare all'azione. Questi possono designare una città quale Capitale europea della cultura e dovrebbero informarne il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il Comitato delle regioni. Il Consiglio, che agisce sulla base di una raccomandazione della Commissione, deliberando all'unanimità, designa ufficialmente per ogni anno una delle città candidate quale Capitale europea della cultura, tenendo presente che sarebbe auspicabile un periodo di preparazione di quattro anni.

 

     Art. 5.

     Ogni città organizza un programma di manifestazioni culturali che valorizzi la cultura propria e il patrimonio culturale della città nonché il suo posto nel patrimonio culturale comune e associ operatori culturali di altri paesi europei, allo scopo di instaurare cooperazioni durature. Nella preparazione del suo programma la città designata dovrebbe inoltre tenere in conto, nella misura del possibile, l'elenco contenente i criteri di pianificazione e di valutazione che figura nell'allegato II. In linea di principio il programma dovrebbe essere articolato su un anno, ma, in via eccezionale, le città designate possono prevedere un periodo più breve. Le città possono scegliere di coinvolgere nel loro programma la regione circostante. I programmi delle città designate nello stesso anno dovrebbero presentare un qualche nesso.

 

     Art. 6.

     La Commissione redige ogni hanno una relazione valutativa dei risultati della manifestazione dell'anno precedente, comprendente un'analisi effettuata dagli organizzatori della manifestazione stessa. Tale relazione è presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni. La Commissione può anche presentare proposte di revisione della presente decisione che essa giudichi necessarie per facilitare il corretto svolgimento dell'azione e in particolare nella prospettiva del futuro ampliamento dell'Unione.

 

ALLEGATO I [2]

ORDINE DA SEGUIRE NELLA CANDIDATURA DI

UNA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

(Omissis)

ALLEGATO II

ELENCO CHE SPECIFICA I CRITERI DI

PIANIFICAZIONE E DI VALUTAZIONE

     Possibili elementi dei programmi delle città designate:

     - valorizzazione di correnti culturali e stili comuni nella formazione delle quali la città ha svolto una particolare funzione;

     - realizzazione di manifestazioni e creazioni artistiche (musica, danza, teatro, arti figurative, cinema ecc.) e incentivazione della promozione e gestione della cultura;

     - valorizzazione presso i cittadini europei delle personalità e degli eventi che hanno contraddistinto la storia e la cultura della città;

     - realizzazione di attività specifiche destinate a favorire l'innovazione artistica e a creare nuove forme di dialogo e di azione in campo culturale;

     - realizzazione di iniziative in materia di accesso e di sensibilizzazione al patrimonio artistico mobiliare e immobiliare e alle creazioni culturali proprie della città;

     - realizzazione di progetti culturali specifici che favoriscano l'accesso dei giovani alla cultura;

     - realizzazione di progetti culturali specifici volti a rafforzare la coesione sociale;

     - diffusione delle attività in programma presso un pubblico più vasto, in particolare con i mezzi multimediali e audiovisivi, secondo un'impostazione plurilingue;

     - contributo allo sviluppo dell'attività economica, in particolare dell'occupazione e del turismo;

     - necessità di sviluppare un turismo culturale di qualità ed a carattere innovativo prendendo in considerazione l'importanza che hanno, in tale contesto, assicurare una gestione duratura del patrimonio culturale e conciliare le esigenze dei visitatori e delle popolazioni locali;

     - realizzazione di progetti volti a promuovere lo sviluppo di legami tra il patrimonio architettonico e le nuove strategie di sviluppo urbano;

     - realizzazione in comune di iniziative volte a promuovere il dialogo tra le culture dell'Europa e le culture del resto del mondo.


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 649/2005/CE.

[2] Allegato sostituito dall’art. 1 della decisione n. 649/2005/CE.