§ 13.3.199 - Decisione 29 aprile 2004, n. 846.
Decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:29/04/2004
Numero:846


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 13.3.199 - Decisione 29 aprile 2004, n. 846. [1]

Decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus . Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 157)

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 157, paragrafo 3,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni, agendo in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Consiglio, con decisione 2000/821/CE ha istituito il programma MEDIA Plus, destinato a incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei, per il periodo 1o gennaio 2001-31 dicembre 2005.

     (2) È essenziale garantire la continuità della politica comunitaria di appoggio al settore audiovisivo europeo considerati gli obiettivi perseguiti dalla Comunità in virtù dell’articolo 157 del trattato.

     (3) È altresì essenziale che la Commissione fornisca una relazione di valutazione completa e dettagliata sul programma MEDIA Plus entro il 31 dicembre 2005, in tempo, perché l’autorità legislativa possa valutare la proposta di un nuovo programma MEDIA Plus il cui avvio è previsto per il 2007, e perché l’autorità di bilancio possa valutare la necessita del nuovo contesto finanziario,

     DECIDONO:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2000/821/CE è modificata come segue:

     1) All’articolo 1, paragrafo 1, la data del «1 dicembre 2005»e sostituita da quella del «1 dicembre 2006»

     2) All’articolo 5, paragrafo 2, l’importo di riferimento di «350 milioni di EUR»  sostituito da quello di «453,6 milioni di EUR»comprendente l’adeguamento effettuato, in seguito alla revisione delle prospettive finanziarie, per tener conto dell’allargamento.

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 


[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 2 giugno 2004, n. L 195.