§ 13.3.196 – Direttiva 8 marzo 2005, n. 23.
Direttiva n. 2005/23/CE della Commissione che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:08/03/2005
Numero:23


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 13.3.196 – Direttiva 8 marzo 2005, n. 23.

Direttiva n. 2005/23/CE della Commissione che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 9 marzo 2005, n. L 62).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2001/25/CE stabilisce le norme minime di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro. Tali requisiti si basano sulle norme definite dalla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia (convenzione STCW) e dal codice sulla formazione della gente di mare, sul rilascio dei brevetti e sui servizi di guardia (codice STCW).

     (2) La convenzione STCW e il codice STCW sono stati modificati dalle risoluzioni MSC.66(68) e MSC.67(68) del comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale, entrate in vigore il 1° gennaio 1999, dalla risoluzione MSC.78(70), entrata in vigore il 1° gennaio 2003 e dalle circolari STCW.6/Circ.3 e STCW.6/Circ.5, con validità decorrente rispettivamente dal 20 maggio 1998 e dal 26 maggio 2000.

     (3) La nuova regola V/3 della convenzione STCW, che è stata aggiunta dalla risoluzione MSC.66(68), stabilisce nuovi requisiti minimi obbligatori in materia di formazione e qualifiche di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro.

     (4) Occorre pertanto modificare la direttiva 2001/25/CE.

     (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     Nella direttiva 2001/25/CE, allegato I, il capo V è modificato come segue:

     1) nella regola V/2, al paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:

     «… o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.»;

     2) alla fine del capo è aggiunto il testo seguente:

     «Regola V/3

     Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro

     1) La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri, diverse da quelle ro-ro, che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

     2) Prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai paragrafi da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

     3) Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

     4) Il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.

     5) I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW.

     6) Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/3, paragrafo 3, del codice STCW.

     7) I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati responsabilità specifiche per l’imbarco e lo sbarco di passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 4, del codice STCW.

     8) I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 5, del codice STCW.

     9) Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.».

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 settembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate in applicazione della presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.