§ 13.3.48 - Regolamento 7 maggio 1990, n. 1360.
Regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale.


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:07/05/1990
Numero:1360


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Campo d'applicazione.
Art. 3.  Funzioni.
Art. 4.  Disposizioni generali.
Art. 5.  Consiglio d'amministrazione.
Art. 6.  Comitato consultivo.
Art. 7.  Il direttore.
Art. 8.  Connessioni con altre azioni comunitarie.
Art. 9.  Contenuto di bilancio.
Art. 10.  Procedura di bilancio.
Art. 11.  Esecuzione e controllo del bilancio.
Art. 12.  Norme finanziarie.
Art. 13.  Privilegi e immunità.
Art. 14.  Norme per il personale.
Art. 15.  Responsabilità giuridica.
Art. 16.  Partecipazione dei paesi terzi.
Art. 17.  Procedura di verifica e di valutazione.
Art. 18.  Revisione.
Art. 19.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede della Fondazione.


§ 13.3.48 - Regolamento 7 maggio 1990, n. 1360. [1]

Regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale.

(G.U.C.E. 23 maggio 1990, n. L 131).

 

Art. 1. Obiettivi.

     E' istituita la Fondazione europea per la formazione professionale (in prosieguo denominata «Fondazione») che ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dei sistemi di formazione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale che nel regolamento (CEE) n. 3906/89 o in qualsiasi successivo atto giuridico pertinente vengono indicati come beneficiari potenziali di un aiuto economico da parte del Consiglio. Tali paesi sono denominati qui di seguito «paesi beneficiari potenziali».

     La Fondazione in particolare:

     - si adopera per promuovere una proficua collaborazione tra la Comunità e i paesi beneficiari potenziali nel settore della formazione professionale;

     - contribuisce al coordinamento dell'assistenza offerta dalla Comunità, dagli Stati membri e dai paesi terzi di cui all'articolo 16.

 

     Art. 2. Campo d'applicazione.

     La Fondazione opera nel settore della formazione professionale e si occupa della formazione iniziale e continua, nonché del riciclo dei giovani e degli adulti, compresa in particolare la formazione manageriale.

 

     Art. 3. Funzioni.

     Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Fondazione assolve le funzioni seguenti:

     a) presta assistenza per la definizione del fabbisogno e delle priorità in materia di formazione attraverso l'attuazione di misure di supporto tecnico nel settore della formazione professionale e la collaborazione con i competenti organismi designati dei paesi beneficiari potenziali;

     b) funge da camera di compensazione, in modo da fornire alla Comunità, agli Stati membri e ai paesi terzi di cui all'articolo 16 oltre che ai paesi beneficiari potenziali e a tutte le altre parti interessate, informazioni concernenti le iniziative in corso e le esigenze future nel campo della formazione, e fornisce una struttura attraverso cui possono essere incanalate le offerte di assistenza;

     c) sulla base delle lettere a) e b):

esamina le possibilità di prendere iniziative in compartecipazione in materia di aiuto alla formazione, compresi progetti pilota, di creare gruppi multinazionali specializzati per la realizzazione di determinati progetti e di selezionare operazioni eventualmente cofinanziabili; finanzia la pianificazione e la preparazione di detti progetti la cui attuazione può essere finanziata mediante contributi di uno o più paesi, di uno o più paesi insieme alla Fondazione o, in casi eccezionali, della Fondazione da sola;

     d) per le attività ed i progetti che vengono finanziati dalla Fondazione: designa gli appositi enti pubblici e/o privati, dotati di una comprovata e documentata esperienza in fatto di formazione professionale e della necessaria competenza per la pianificazione, la preparazione, l'esecuzione e/o la gestione di singoli progetti, secondo modalità flessibili e decentrate;

     e) per i progetti finanziati o cofinanziati dalla Fondazione il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5 fissa le procedure di aggiudicazione, tenendo pienamente conto delle procedure fissate nel contesto del regolamento (CEE) n. 3906/89, e, in particolare, all'articolo 7, o in altri successivi atti giuridici pertinenti;

     f) in collaborazione con la Commissione, contribuisce al controllo e alla valutazione dell'efficacia generale dell'assistenza alla formazione nei paesi potenzialmente beneficiari;

     g) divulga informazioni e promuove scambi di esperienze tramite pubblicazioni, riunioni e con altri mezzi adeguati;

     h) nell'ambito della struttura generale del presente regolamento, espleta altre eventuali funzioni concordate tra il consiglio d'amministrazione e la Commissione.

 

     Art. 4. Disposizioni generali.

     1. La Fondazione ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. Non persegue finalità di lucro.

     La Fondazione si avvale della cooperazione di altri organismi comunitari, in particolare del CEDEFOP.

     2. I rappresentanti delle parti sociali a livello europeo che già intervengono nei lavori delle istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali operanti nel settore della formazione professionale possono partecipare alle attività della Fondazione, in particolare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8 e dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 5. Consiglio d'amministrazione.

     1. La Fondazione ha un consiglio d'amministrazione composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione.

     Un supplente può rappresentare od accompagnare ciascun membro del consiglio di amministrazione; se accompagna il membro, il membro supplente partecipa senza diritto di voto. 2. I rappresentanti degli Stati membri sono nominati da questi ultimi.

     La Commissione nomina i propri rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione.

     3. I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati per tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.

     4. Il consiglio d'amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione. Il presidente non partecipa al voto.

     Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

     Ciascun membro del consiglio d'amministrazione ha diritto a un voto.

     Il consiglio d'amministrazione prende decisioni deliberando alla maggioranza di due terzi dei propri membri, tranne nei casi di cui al paragrafo 5.

     5. Il consiglio d'amministrazione stabilisce con decisione unanime dei propri membri le norme relative alle lingue della Fondazione, tenendo presente la necessità di assicurare l'accesso e la partecipazione ai lavori della Fondazione a tutte le parti interessate.

     6. Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno due volte all'anno e a richiesta almeno della maggioranza semplice dei suoi membri.

     Egli lo tiene informato delle altre attività comunitarie che interessano la Fondazione, nonché delle previsioni operative per l'anno seguente.

     7. Al più tardi il 30 novembre di ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, in consultazione con la Commissione, il programma di lavoro annuale della Fondazione per l'anno seguente sulla base di un progetto presentato dal direttore della Fondazione e nel quadro di una prospettiva d'azione triennale.

     I progetti del programma di lavoro annuale sono corredati di una stima della spesa necessaria.

     8. Il consiglio d'amministrazione approva, se necessario caso per caso, la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc settoriali formati da tutti i paesi o organismi che contribuiscono al finanziamento dei vari progetti e da altre parti interessate, eventualmente compresi i rappresentanti dei partner sociali.

     9. Il consiglio d'amministrazione presenta alla Commissione, al più tardi il 31 marzo di ogni anno, un progetto di relazione annuale sulle attività della Fondazione nel corso dell'anno precedente e sul loro finanziamento.

     La Commissione approva la relazione annuale e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed agli Stati membri.

     La Commissione trasmette questa relazione, per informazione, anche ai paesi beneficiari potenziali.

 

     Art. 6. Comitato consultivo.

     1. La Fondazione ha un comitato consultivo nominato dal consiglio d'amministrazione.

     I membri del comitato sono scelti fra esperti negli ambienti di formazione o di altra natura interessati al lavoro della Fondazione, tenendo conto della necessità di assicurare la presenza di rappresentanti delle parti sociali, degli organismi internazionali attivi nel fornire assistenza in fatto di formazione e dei paesi beneficiari potenziali.

     Vengono nominati due esperti per ciascuno Stato membro per ciascun paese beneficiario potenziale e per le parti sociali a livello europeo.

     2. Il consiglio d'amministrazione chiede candidature:

     - a ciascuno Stato membro;

     - a ciascun paese potenzialmente beneficiario;

     - alle parti sociali a livello europeo, già partecipanti ai lavori delle istituzioni della Comunità e

     - alle organizzazioni internazionali pertinenti.

     3. La durata del mandato dei membri del comitato consultivo è normalmente di tre anni, fatto salvo il regolare esame da parte del consiglio d'amministrazione.

     4. Il comitato consultivo ha il compito di dare pareri al consiglio d'amministrazione, sia su richiesta di quest'ultimo sia di propria iniziativa, in merito al programma di lavoro annuale della Fondazione previsto all'articolo 5, paragrafo 7.

     Tutti i pareri vengono comunicati al consiglio d'amministrazione.

     5. Il direttore della Fondazione presiede il comitato consultivo.

     Il comitato consultivo elabora il proprio regolamento interno che viene approvato dal consiglio d'amministrazione.

     6. Il comitato consultivo è convocato dal presidente una volta all'anno.

 

     Art. 7. Il direttore.

     1. Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione, per cinque anni; il suo mandato è rinnovabile.

     Il direttore è competente per:

     - la preparazione e l'organizzazione dell'attività del consiglio d'amministrazione, degli eventuali gruppi di lavoro specifici costituiti da quest'ultimo e, in particolare, della stesura del progetto di programma di lavoro annuale della Fondazione;

     - l'ordinaria amministrazione della Fondazione;

     - la preparazione del resoconto delle entrate e delle uscite e l'esecuzione del bilancio della Fondazione;

     - la preparazione e pubblicazione dei rapporti menzionati nel presente regolamento;

     - tutte le questioni riguardanti il personale;

     - l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 3. 2. Il direttore è responsabile del proprio operato nei confronti del consiglio d'amministrazione e partecipa a tutte le riunioni di quest'ultimo.

     3. Il direttore è il rappresentante giuridico della Fondazione.

 

     Art. 8. Connessioni con altre azioni comunitarie.

     La Commissione, in cooperazione con il consiglio d'amministrazione e, se del caso, in conformità della procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89, garantisce la coerenza e, se necessario, la complementarità tra le attività della Fondazione e altre azioni a livello comunitario, sia all'interno della Comunità sia a sostegno dei paesi beneficiari potenziali, con particolare riferimento alle azioni comprese nel programma TEMPUS.

 

     Art. 9. Contenuto di bilancio.

     1. Tutte le entrate e le spese della Fondazione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio della Fondazione, il quale deve comprendere un organigramma. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

     2. Nel bilancio della Fondazione entrate e spese devono risultare in pareggio.

     3. Le entrate della Fondazione comprendono, fatte salve altre entrate, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, i pagamenti ricevuti per servizi prestati nonché apporti finanziari provenienti da altre fonti.

     4. Sono altresì iscritti nel bilancio gli eventuali fondi resi disponibili dagli stessi paesi beneficiari potenziali per progetti che fruiscono del sostegno finanziario della Fondazione.

 

     Art. 10. Procedura di bilancio.

     1. Il direttore prepara ogni anno il progetto di bilancio preventivo della Fondazione, comprendente le spese correnti e il programma di lavoro proposto per l'esercizio finanziario successivo, e lo sottopone al consiglio d'amministrazione.

     2. Su tale base, il consiglio d'amministrazione adotta, entro e non oltre il 15 febbraio, il progetto di bilancio della Fondazione e lo trasmette alla Commissione.

     3. La Commissione valuta il progetto di bilancio della Fondazione tenendo conto delle priorità relative alla formazione professionale nei paesi beneficiari potenziali nel quadro degli orientamenti finanziari complessivi applicabili agli aiuti economici a favore di questi paesi.

     Su tale base, ed entro i limiti proposti dell'importo globale da rendere disponibile per l'aiuto economico ai paesi dell'Europa centrale ed orientale, essa determina l'entità del contributo annuo al bilancio della Fondazione, da iscriversi nel progetto preliminare del bilancio generale delle Comunità europee.

     4. Il consiglio d'amministrazione, dopo aver ricevuto il parere della Commissione, adotta il bilancio della Fondazione all'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo ai vari contributi concessi alla Fondazione e alle altre risorse di cui essa dispone.

 

     Art. 11. Esecuzione e controllo del bilancio.

     1. Il direttore provvede all'esecuzione del bilancio della Fondazione.

     2. La verifica degli impegni e dei pagamenti relativi alla totalità delle spese, nonché la registrazione e la riscossione di tutte le entrate della Fondazione sono di competenza del controllore finanziario, nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione.

     3. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno il direttore presenta alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e alla Corte dei conti i rendiconti analitici delle entrate e delle spese del decorso esercizio finanziario.

     La Corte dei conti esamina i conti della Fondazione nei modi stabiliti dall'articolo 206 bis del trattato CEE.

     4. Il consiglio d'amministrazione dà scarico al direttore per l'esecuzione del bilancio.

 

     Art. 12. Norme finanziarie.

     Il consiglio d'amministrazione stabilisce, previa consultazione della Commissione e della Corte dei conti, precise norme finanziarie riguardanti, in particolare, la procedura di elaborazione ed esecuzione del bilancio della Fondazione.

 

     Art. 13. Privilegi e immunità.

     Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione.

 

     Art. 14. Norme per il personale.

     Le regole e nomine applicabili al personale statutario della Fondazione, direttore compreso, sono analoghe a quelle contenute nel regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, e figurano in un regolamento separato che deve essere adottato dal Consiglio su proposta della Commissione.

 

     Art. 15. Responsabilità giuridica.

     1. La responsabilità contrattuale della Fondazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

     2. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Fondazione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalla Fondazione stessa o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte è competente a conoscere le controversie riguardanti il risarcimento.

     3. La responsabilità personale dei dipendenti nei confronti della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni applicabili al personale di quest'ultima.

 

     Art. 16. Partecipazione dei paesi terzi.

     1. La Fondazione è aperta alla partecipazione di paesi non membri della Comunità europea, i quali condividano l'impegno della Comunità e degli Stati membri a prestare aiuto ai paesi dell'Europa centrale ed orientale nel settore della formazione, secondo le modalità stabilite in accordi da concludersi con la Comunità conformemente alla procedura stabilita all'articolo 228 del trattato.

     Gli accordi dovranno indicare, tra l'altro, la natura e la misura nonché le modalità della partecipazione dei paesi terzi all'attività della Fondazione, comprese le disposizioni relative all'apporto finanziario e al personale.

     2. La partecipazione di paesi terzi ai gruppi di lavoro specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 8, può essere decisa, secondo necessità, dal consiglio d'amministrazione, senza che si debba concludere alcun accordo.

 

     Art. 17. Procedura di verifica e di valutazione.

     La Commissione, in consultazione con il consiglio di amministrazione, istituisce una procedura per la verifica e la valutazione dell'esperienza acquisita nel corso dell'attività della Fondazione.

     Anteriormente al 31 dicembre 1992, essa presenta i primi risultati di detta procedura in una relazione da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

 

     Art. 18. Revisione.

     Il presente regolamento sarà oggetto di revisione da parte del Consiglio su proposta della Commissione entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 19. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede della Fondazione.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 26 del Regolamento (CE) n. 1339/2008.