§ 13.3.24 - Regolamento 10 febbraio 1975, n. 337.
Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale.


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:10/02/1975
Numero:337


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 


§ 13.3.24 - Regolamento 10 febbraio 1975, n. 337. [1]

Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale.

(G.U.C.E. 13 febbraio 1975, n. L 039).

 

Art. 1.

     E' istituito un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, quindi seguito denominato «il centro».

Il centro è dotato in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche.

Il centro non persegue scopi di lucro e ha sede a Berlino Ovest.

 

     Art. 2.

     1. Il centro ha il compito di fornire il suo contributo alla Commissione per favorire, a livello comunitario, la promozione e lo sviluppo della formazione professionale e della formazione continua. A questo scopo, nell'ambito degli orientamenti definiti dalla Comunità, esso contribuisce con la sua attività scientifica e tecnica all'attuazione di una politica comune di formazione professionale.

     2. Il centro ha in particolare il compito di:

     - raccogliere una documentazione selettiva che si riferisca in particolare ai dati attuali, ai recenti sviluppi e alle ricerche nei campi in questione, nonché ai problemi alle strutture della formazione professionale;

     - contribuire alla sviluppo e al coordinamento della ricerca nei suddetti settori;

     - garantire la diffusione di ogni documentazione e informazione utile;

     - promuovere e appoggiare le iniziative volte ad agevolare un'impostazione concertata dei problemi di formazione professionale. In tale ambito l'azione del centro riguarderà in particolare il problema del ravvicinamento dei livelli di formazione professionale allo scopo di prevenire in particolare al reciproco riconoscimento dei certificati e degli altri titoli che sanzionano la conclusione della formazione professionale;

     - costituire un luogo per le parti interessate.

     3. Nella sua attività il centro tiene conto dei legami esistenti tra la formazione professionale e gli altri settori della formazione.

 

     Art. 3.

     1. Il centro prende i provvedimenti necessari per assolvere i suoi compiti. Esso può in particolare:

     - organizzare corsi e seminari;

     - concludere contratti di studio e fare eseguire o, se necessario, eseguire progetti pilota o progetti specifici che contribuiscano all'attuazione del programma di lavoro del centro;

     - provvedere all'edizione e alla diffusione di tutta la documentazione utile e in particolare di un bollettino comunitario sulla formazione professionale.

     2. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Centro stabilisce contatti adeguati, in special modo con organismi specializzati, sia pubblici che privati, nazionali o internazionali, con autorità pubbliche, con istituti d’istruzione e con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. In particolare, il Centro garantisce una collaborazione adeguata con la Fondazione europea per la formazione professionale, restando impregiudicate le proprie finalità [2].

 

     Art. 4. [3]

     1. Il Centro comprende:

     a) un consiglio di direzione;

     b) un ufficio di presidenza;

     c) un direttore.

     2. Il consiglio di direzione è composto da:

     a) un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;

     b) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;

     c) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;

     d) tre membri in rappresentanza della Commissione.

     I membri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono nominati dal Consiglio sulla base dell'elenco dei candidati presentato dagli Stati membri, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni dei lavoratori.

     I membri che rappresentano la Commissione sono da essa nominati.

     L'elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet del Centro.

     3. Il mandato dei membri del consiglio di direzione ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Al termine del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino a quando si sia provveduto al rinnovo del mandato stesso o alla loro sostituzione.

     4. Il consiglio di direzione designa, tra i tre gruppi indicati al paragrafo 5 e la Commissione, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di due anni rinnovabili.

     5. All'interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore. Il coordinatore del gruppo dei datori di lavoro e quello del gruppo dei lavoratori sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e partecipano alle riunioni del consiglio di direzione senza diritto di voto.

     6. Il presidente convoca il consiglio di direzione una volta l'anno. Egli convoca riunioni supplementari su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di direzione.

     7. Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.

     8. Il consiglio di direzione istituisce un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, dai tre vicepresidenti del consiglio di direzione, da un coordinatore per ciascuno dei gruppi di cui al paragrafo 5 e da un ulteriore rappresentante dei servizi della Commissione.

     9. Gli Stati membri, le organizzazioni di cui al paragrafo 2, il Consiglio, la Commissione e il consiglio di direzione si adoperano, in base alle rispettive competenze, per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nelle candidature e nelle nomine di cui al paragrafo 2, nelle designazioni di cui al paragrafo 4 e nelle nomine di cui al paragrafo 8.

     10. Fatte salve le responsabilità del direttore, indicate negli articoli 7 e 8, l’ufficio di presidenza, su delega del consiglio di direzione, è incaricato di controllare l'attuazione delle decisioni del consiglio di direzione e adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione del Centro tra le riunioni del consiglio di direzione, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 1.

     11. Il calendario annuale delle riunioni dell’ufficio di presidenza è deciso dal consiglio di direzione. Il presidente convoca riunioni supplementari dell'ufficio di presidenza su richiesta dei suoi membri.

     12. Le decisioni dell’ufficio di presidenza sono adottate all’unanimità. Qualora non si raggiunga l’unanimità, l'ufficio di presidenza demanda al consiglio d'amministrazione l’adozione delle decisioni.

 

     Art. 5.

     Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno che entra in vigore previa approvazione del Consiglio su pare della Commissione.

Esso decide in merito alla creazione di gruppi di lavoro ad hoc, in funzione delle necessità del programma annuale di attività. Esso informa regolarmente la Commissione in merito alle attività del centro.

 

     Art. 6.

     1. Il direttore del centro è nominato dalla Commissione, in base ad un elenco di candidati presentato dal consiglio di direzione.

     2. Il mandato del direttore ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile.

 

     Art. 7.

     1. Il direttore è responsabile della gestione del Centro e mette in atto le decisioni del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza. È il rappresentante legale del Centro [4].

     2. Prepara e organizza i lavori del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza ed assicura la segreteria delle riunioni [5].

     3. Provvede al coordinamento delle attività, dei gruppi di lavoro.

     4. Ha autorità sul personale che assume e revoca dall'incarico.

     5. Rende conto della propria gestione al consiglio di direzione.

 

     Art. 8.

     1. In base ad un progetto presentato dal direttore, il consiglio di direzione stabilisce, d'intesa con i servizi della Commissione, le priorità a medio termine e il programma di lavoro annuale. Il programma tiene conto delle necessità prioritarie indicate dalle istituzioni della Comunità [6].

     2. Il centro programma le proprie attività tenendo conto di quelle svolte da altri organismo che operano nel campo della formazione professionale.

 

     Art. 9.

     Il consiglio di direzione adotta, entro e non oltre il 31 marzo, la relazione generale annua sulle attività e sulla situazione finanziaria del centro e la trasmette alla Commissione.

 

     Art. 10.

     Il consiglio di direzione elabora per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, uno stato delle entrate e delle spese che deve risultare in pareggio.

 

     Art. 11.

     1. Il consiglio di direzione invia alla Commissione, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, lo stato di previsione delle entrate e delle spese. La Commissione invia al Consiglio tale stato, che comporta una tabella dell'organico, unitamente al progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

     2. Ogni anno è iscritta nel bilancio delle Comunità europee, ad una linea di bilancio specifica, una sovvenzione destinata al centro. La procedura vigente per il storni degli stanziamenti da un capitolo all'altro è applicata allo stanziamento relativo a tale sovvenzione. L'autorità di bilancio la tabella dell'organico del centro.

     3. Il consiglio di direzione approva, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, lo stato delle entrate e delle spese, adeguandolo alla sovvenzione accordata dall'autorità di bilancio. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio lo stato delle spese approvato.

 

     Art. 12.

     1. Le disposizioni finanziarie applicabili al centro sono adottate a norma dell'articolo 209 del trattato.

     2. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno il consiglio di direzione invia alla Commissione e alla commissione di controllo i conti relativi alla totalità delle entrate e delle spese del centro per l'esercizio trascorso. La Commissione di controllo li esamina, come previsto dall'articolo 206, secondo comma, del trattato.

     3. La Commissione presenta entro e non oltre il 31 ottobre al Consiglio e al Parlamento europeo i conti e la relazione della commissione di controllo nonché le proprie osservazioni. Il consiglio e il Parlamento europeo danno atto dell'esecuzione del bilancio al consiglio di direzione del centro secondo le procedure di cui all'articolo 206, quarto comma, del trattato.

     4. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese nonché il controllo della constatazione e della riscossione di tutte le entrate del centro sono esercitati dal controllore finanziario della Commissione.

 

     Art. 13.

     Le disposizioni relative al personale del centro sono adottate dal Consiglio su proposta della Commissione.

 

     Art. 14.

     I membri del consiglio di direzione, il direttore ed il personale del centro, nonché ogni persona che partecipi alle attività del contro sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale.

 

     Art. 15.

     Il regime linguistico delle Comunità europee è applicabile al centro.

 

     Art. 16.

     Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile al centro.

 

     Art. 17.

     1. La responsabilità contrattuale del centro è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

La corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dal centro.

     2. In materia di responsabilità extra contrattuale, il centro deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dal centro o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

     3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti del centro è regolata dalle disposizioni relative al personal del centro.

 

     Art. 18.

     Qualsiasi atto del centro, implicito o esplicito, può essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro, qualsiasi membro del consiglio di direzione o qualsiasi terza persona, direttamente e individualmente interessata, al fine di controllarne la legittimità. L'interessato deve adire la Commissione entro quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'atto impugnato. La commissione prende una decisione entro un mese. La mancanza di una decisione entro tale termine è da considerarsi come decisioni implicita di reiezione.

 

     Art. 19.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorni successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


[1] Abrogato dall'art. 34 del Regolamento 16 gennaio 2019, n. 128. In base all’art. 1 del regolamento (CE) n. 2051/2004, la dizione «consiglio di amministrazione» e stata sostituita nel presente regolamento con la dizione «consiglio di direzione».

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2051/2004.

[3] Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2051/2004.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2051/2004.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2051/2004.

[6] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2051/2004.