§ 13.3.20 - Decisione 26 aprile 1999, n. 382.
Decisione n. 1999/382/CE del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:26/04/1999
Numero:382


Sommario
Art. 1.  Istituzione del programma.
Art. 2.  Obiettivi del programma.
Art. 3.  Misure comunitarie.
Art. 4.  Accesso al programma.
Art. 5.  Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri.
Art. 6.  Azioni congiunte.
Art. 7.  Comitato.
Art. 8.  Parti sociali.
Art. 9.  Coerenza e complementarità.
Art. 10.  Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) e della Turchia.
Art. 11.  Cooperazione internazionale.
Art. 12.  Disposizioni finanziarie.
Art. 13.  Monitoraggio e valutazione.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 13.3.20 - Decisione 26 aprile 1999, n. 382.

Decisione n. 1999/382/CE del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale "Leonardo da Vinci".

(G.U.C.E. 11 giugno 1999, n. L 146).

 

Art. 1. Istituzione del programma.

     1. La presente decisione istituisce la seconda fase del programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità "Leonardo da Vinci", in prosieguo: il "presente programma".

     2. Il presente programma è attuato per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

     3. Il presente programma contribuisce alla promozione di un'Europa della conoscenza mediante lo sviluppo di uno spazio europeo di cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione professionale. Esso sostiene le politiche degli Stati membri sulla formazione lungo tutto l'arco della vita e lo sviluppo di conoscenze, attitudini e competenze atte a favorire la cittadinanza attiva e l'occupabilità.

     4. Il presente programma rafforza e integra le azioni condotte negli Stati membri e dagli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale, nonché della loro diversità culturale e linguistica.

 

     Art. 2. Obiettivi del programma.

     1. Nell'ambito degli obiettivi definiti all'articolo 127 del trattato, il presente programma mira a sviluppare la qualità, l'innovazione e la dimensione europea nei sistemi e nelle prassi di formazione professionale, tramite una cooperazione transnazionale. Il programma si prefigge i seguenti obiettivi:

     a) promuovere le abilità e le competenze, in particolare dei giovani, nella formazione professionale iniziale a tutti i livelli, ricorrendo tra l'altro alla formazione professionale e all'apprendistato integrati dal lavoro al fine di promuovere l'occupabilità e di facilitare l'inserimento professionale e il reinserimento;

     b) migliorare la qualità della formazione professionale continua e l'accesso alla stessa nonché l'acquisizione di abilità e competenze lungo tutto l'arco della vita, al fine di ampliare e sviluppare l'adattabilità, in particolare per accompagnare le innovazioni tecnologiche e organizzative;

le formule innovative di consulenza e di orientamento rivestono particolare importanza ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) e vengono sostenute;

     c) promuovere e rafforzare il contributo della formazione professionale al processo innovativo, al fine di migliorare la competitività e l'imprenditorialità, anche nella prospettiva di nuove possibilità di occupazione; particolare attenzione è riservata in questo contesto alla promozione della cooperazione tra gli istituti di istruzione e formazione professionale, incluse le università, e le imprese, in particolare le PMI.

     2. Nell'attuazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, particolare attenzione è riservata alle persone svantaggiate sul mercato del lavoro, inclusi i disabili, ricorrendo a pratiche che agevolino il loro accesso alla formazione, alla promozione dell'uguaglianza e alle pari opportunità tra le donne e gli uomini e alla lotta contro la discriminazione.

 

     Art. 3. Misure comunitarie.

     1. Gli obiettivi del presente programma sono realizzati tramite le misure seguenti, il cui contenuto operativo e le cui procedure d'applicazione sono descritti negli allegati, e che si possono combinare:

     a) sostegno alla mobilità transnazionale delle persone che seguono una formazione professionale, in particolare i giovani, nonché delle persone responsabili della formazione ("mobilità");

     b) sostegno a progetti pilota basati su partenariati transnazionali intesi allo sviluppo dell'innovazione e della qualità della formazione professionale ("progetti pilota");

     c) promozione delle competenze linguistiche, anche per le lingue meno ampiamente diffuse e insegnate, e della comprensione delle diverse culture nell'ambito della formazione professionale ("competenze linguistiche");

     d) sostegno allo sviluppo di reti di cooperazione transnazionali che facilitino lo scambio di esperienze e di buone prassi ("reti transnazionali");

     e) sviluppo e aggiornamento del materiale di riferimento attraverso il sostegno a indagini ed analisi, elaborazione e aggiornamento di dati comparabili, osservazione e diffusione delle buone prassi e scambio esauriente delle informazioni ("materiale di riferimento").

     2. Nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 è fornito un sostegno specifico ad azioni transnazionali per la promozione e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nella formazione professionale.

 

     Art. 4. Accesso al programma.

     Alle condizioni e secondo le modalità di esecuzione precisate negli allegati, la partecipazione al presente programma è aperta all'insieme delle istituzioni e degli enti pubblici o privati che partecipano alle azioni di formazione professionale, in particolare a:

     a) istituti, centri e organismi di formazione professionale a tutti i livelli, comprese le università;

     b) centri e istituti di ricerca;

     c) imprese, in particolare le PMI e l'artigianato, o enti del settore privato o pubblico, compresi quelli operanti nel settore della formazione professionale;

     d) organizzazioni professionali, comprese le Camere di commercio, ecc.;

     e) parti sociali;

     f) enti e organismi territoriali;

     g) organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non governative.

 

     Art. 5. Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri.

     1. La Commissione assicura l'attuazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma.

     2. Gli Stati membri:

     - adottano le misure necessarie per garantire, mediante strutture adeguate, il coordinamento, la gestione integrata e il controllo ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente programma, coinvolgendo tutte le parti interessate alla formazione professionale, secondo le prassi nazionali;

     - provvedono affinché le azioni del presente programma siano oggetto di un'informazione e una pubblicità adeguate;

     - adottano le misure necessarie a garantire il funzionamento regolare del presente programma;

     - si adoperano inoltre, per quanto possibile, per adottare le misure che reputano necessarie e auspicabili al fine di eliminare gli ostacoli che si frappongono all'accesso al presente programma.

     3. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri:

     - adotta le misure descritte negli allegati che si basano sui risultati della prima fase del presente programma e delle iniziative comunitarie nel settore della formazione professionale;

     - garantisce una facile transizione tra le azioni intraprese nell'ambito della prima fase del presente programma e quelle da realizzare nell'ambito della seconda fase.

 

     Art. 6. Azioni congiunte.

     Nell'ambito del processo di costruzione di un'Europa della conoscenza, le misure previste nel presente programma possono essere attuate, secondo la procedura di cui all'articolo 7, sotto forma di azioni congiunte con pertinenti programmi ed azioni comunitari, in particolare quelli in materia di istruzione e gioventù.

 

     Art. 7. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un Comitato. [1]

     2. Il comitato esprime pareri in relazione a quanto segue:

     a) gli orientamenti generali in materia di attuazione del presente programma e sostegno finanziario della Comunità;

     b) il programma di lavoro annuale per la realizzazione delle azioni del programma, comprese le priorità, i temi delle azioni tematiche e delle azioni comuni e le proposte della Commissione per la selezione dei progetti, anche nell'ambito delle azioni comuni;

     c) i bilanci annuali e la ripartizione dei fondi tra le varie misure, nonché tra le azioni congiunte, le misure di accompagnamento e i progetti di organizzazioni europee;

     d) i criteri da applicare per stabilire la ripartizione indicativa dei fondi tra gli Stati membri nell'ambito delle azioni da gestire secondo la procedura di selezione A (allegato I, sezione III);

     e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma nonché di divulgazione e trasferimento dei risultati.

     3. Per quanto concerne i punti di cui al paragrafo 2, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. [2]

     4. a) La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione.

     b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

     - la Commissione differisce di due mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

     - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente.

     5. Il rappresentante della Commissione consulta il Comitato sulle altre questioni appropriate concernenti la realizzazione del presente programma. In tal caso si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. [3]

     6. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. [4]

     7. La Commissione, in cooperazione con il comitato, instaura una collaborazione regolare e strutturata con i comitati istituiti per la realizzazione dei programmi d'azione comunitaria in materia di istruzione e gioventù.

     8. Per garantire la coerenza del presente programma con le altre misure di cui all'articolo 9, la Commissione tiene regolarmente informato il comitato sulle iniziative comunitarie intraprese nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù, ivi compresa la collaborazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

 

          Art. 8. Parti sociali.

     Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7, paragrafi 3, 4 e 5, la Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione riguardante l'applicazione della presente decisione.

In occasione di tale consultazione, partecipano ai lavori del comitato come osservatori i rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali a livello comunitario, in numero pari a quello dei rappresentanti degli Stati membri.

Essi hanno diritto di chiedere che la loro posizione sia iscritta nei verbali delle riunioni del comitato.

 

     Art. 9. Coerenza e complementarità.

     1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con altre pertinenti politiche, strumenti e azioni comunitari, in particolare il Fondo sociale europeo, particolarmente quelle che contribuiscono ad un'Europa della conoscenza, segnatamente in materia di istruzione, formazione professionale, gioventù, ricerca e sviluppo tecnologico e innovazione.

     2. Nell'attuare le misure del presente programma la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle priorità stabilite dagli orientamenti adottati dal Consiglio in materia di occupazione, nell'ambito di una strategia coordinata per l'occupazione.

     3. In collaborazione con le parti sociali della Comunità, la Commissione persegue lo sviluppo del coordinamento tra il presente programma e il dialogo sociale a livello comunitario - inclusi i livelli settoriali.

     4. La Commissione si assicura il supporto del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) nell'attuazione del presente programma, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 337/75 che istituisce il CEDEFOP. Secondo le stesse condizioni e negli ambiti che lo consentono, sotto l'egida della Commissione è istituito un coordinamento con la Fondazione europea per la formazione professionale, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1360/90.

     5. La Commissione informa con regolarità il comitato consultivo per la formazione professionale sugli sviluppi del presente programma.

 

     Art. 10. Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) e della Turchia. [5]

     Il presente programma è aperto alla partecipazione:

     - dei paesi AELS/SEE, secondo le condizioni stabilite nell'accordo SEE;

     - dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;

     [- di Cipro, secondo le stesse condizioni applicate ai paesi AELS/SEE, finanziata mediante stanziamenti supplementari, secondo procedure da convenire con detto paese;] [6]

     della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle disposizioni del trattato [7].

 

     Art. 11. Cooperazione internazionale.

     La Commissione, ai sensi del presente programma e secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, rafforza la cooperazione con i paesi terzi e le competenti organizzazioni internazionali.

 

     Art. 12. Disposizioni finanziarie.

     1. L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione del presente programma, per il periodo 2000-2006, è pari a 1150 milioni di euro.

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 13. Monitoraggio e valutazione.

     1. Il presente programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri. Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 4 e attività specifiche.

     2. Il presente programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 e in base a criteri decisi in cooperazione con gli Stati membri. La valutazione è soprattutto incentrata sull'efficacia e sull'impatto delle azioni realizzate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2. Essa considera inoltre la diffusione dei risultati delle azioni realizzate nell'ambito del presente programma e delle buone prassi, nonché l'impatto del presente programma nel suo insieme, in funzione degli obiettivi definiti.

La valutazione riguarda inoltre la complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del presente programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.

I risultati delle azioni comunitarie sono soggetti a valutazioni esterne periodiche indipendenti in base ai criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4.

     3. I risultati del monitoraggio e della valutazione saranno tenuti in considerazione nell'attuazione del presente programma.

     4. Entro il 31 dicembre 2003 ed entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni, rispettivamente, sull'attuazione e sull'impatto del presente programma, nonché sull'impatto dello stesso sui sistemi e sui dispositivi riguardanti la formazione professionale esistenti negli Stati membri. Le relazioni tengono altresì conto della promozione dell'uguaglianza e delle pari opportunità tra donne e uomini.

     5. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale le seguenti relazioni:

     - entro il 30 giugno 2002 una prima relazione intermedia sull'attuazione operativa iniziale del presente programma;

     - entro il 30 giugno 2004 una seconda relazione intermedia sull'attuazione del presente programma;

     - entro il 31 dicembre 2004 una comunicazione sul proseguimento del presente programma; la comunicazione è eventualmente corredata di una proposta adeguata;

     - entro il 31 dicembre 2007 una relazione finale sulla realizzazione del presente programma.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

ALLEGATO I

AZIONI E MISURE COMUNITARIE

SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI

     1. Gli obiettivi definiti all'articolo 2 della decisione sono realizzati attraverso partenariati transnazionali che presentano proposte di azioni in base alle misure comunitarie definite all'articolo 3.

     2. Ogni proposta presentata da un partenariato transnazionale persegue uno o più degli obiettivi del programma e precisa la misura o le misure che intende attuare per raggiungere tali obiettivi. Possono essere presentate proposte per attività che integrino varie misure a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, in una forma che sarà determinata dal comitato di cui all'articolo 7 della decisione. Fatta eccezione per le misure 1 ("mobilità") e 3 ("competenze linguistiche"), come precisato nella sezione II, ciascuna proposta deve coinvolgere partecipanti di almeno tre paesi interessati, di cui almeno uno deve essere uno Stato membro dell'Unione europea. Nel caso di proposte progettuali nell'ambito delle misure 1 e 3, ciascuna proposta deve coinvolgere partecipanti di almeno due paesi interessati, dei quali uno almeno deve essere uno Stato membro dell'Unione europea.

     3. Gli inviti comunitari a presentare proposte definiscono le priorità relative agli obiettivi, il calendario, le condizioni di presentazione, i criteri comuni di ammissibilità, in particolare in termini di transnazionalità, di valutazione dei progetti e di procedure di selezione. Il calendario indicativo include le scadenze annuali comunitarie per la presentazione, la selezione e l'approvazione delle domande di progetto.

     Un primo invito a presentare proposte ha una validità di tre anni. Un secondo invito a presentare proposte è stabilito nel 2002 con validità di due anni, un terzo invito nel 2004 con validità di due anni in base alle relazioni intermedie di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della decisione.

     L'invito comunitario a presentare proposte è pubblicato dalla Commissione, previa richiesta di parere al comitato di cui all'articolo 7 della decisione.

     4. Le proposte di azione indicano chiaramente gli obiettivi perseguiti, i metodi di attuazione, i risultati attesi, i meccanismi di valutazione dei risultati effettivi, i programmi di divulgazione, i beneficiari e i partner associati, nonché la natura e il livello della partecipazione di tali partner, compresi il loro contributo finanziario e il calendario dei lavori.

     5. Le proposte possono essere inviate entro i termini previsti per ciascun anno nell'invito a presentare proposte. Secondo le procedure definite nella sezione III, le selezioni delle proposte hanno luogo almeno una volta all'anno.

     6. Gli Stati membri prendono le appropriate iniziative per promuovere l'interazione tra i partecipanti al presente programma e ai programmi connessi con i settori dell'istruzione e della gioventù.

     7. In nessun caso le risorse proprie dei partner del progetto possono provenire da altri finanziamenti comunitari.

SEZIONE II: MISURE

     1. Mobilità

     Sostegno a progetti transnazionali di mobilità di persone in formazione professionale, soprattutto i giovani, e di formatori

     Un sostegno comunitario è accordato alle azioni seguenti:

     a) Preparazione ed esecuzione di progetti transnazionali di tirocinio che riguardano:

     - le persone in formazione professionale iniziale (tirocini di norma da tre settimane a nove mesi in imprese e istituti di formazione professionale; detti tirocini sono parte integrante del programma di formazione professionale delle persone interessate);

     - studenti (tirocini da tre a dodici mesi nelle imprese);

     - i giovani lavoratori e i laureati recenti (tirocini da due a dodici mesi in imprese e istituti di formazione professionale).

     Laddove possibile, tali tirocini dovrebbero comportare la validazione delle abilità e delle competenze acquisite durante il tirocinio, secondo la prassi del paese di origine.

     Detti tirocini possono comprendere anche i progetti che rientrano nell'ambito dei "Percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato" ai sensi della decisione 1999/51/CE.

     I progetti transnazionali di tirocinio di persone in formazione professionale che coinvolgono organismi di accoglienza, PMI e imprese artigiane beneficiano di un sostegno finanziario particolare secondo le condizioni descritte in prosieguo.

     b) Organizzazione di progetti transnazionali di scambi:

     - tra imprese, da un lato, e organismi di formazione professionale o università, dall'altro, a favore di responsabili delle risorse umane di imprese, di responsabili della programmazione e amministratori di programmi di formazione professionale, in particolare formatori, e specialisti dell'orientamento professionale;

     - per formatori e tutori nel settore delle competenze linguistiche (tra imprese, da un lato, e istituzioni specializzate nel campo della formazione professionale linguistica, comprese le università, o organismi di formazione professionale, dall'altro).

     La durata degli scambi che riguardano questa tipologia dei partecipanti va da una settimana a un massimo di sei settimane.

     c) Visite di studio assegnate a coloro che sono responsabili della formazione professionale su temi proposti dalla Commissione possono essere garantite dal CEDEFOP.

     I progetti transnazionali di tirocini e scambi possono avere una durata massima di due anni. Per la realizzazione di progetti di tirocini e scambi, il comitato di cui all'articolo 7 della decisione elabora misure di aiuto specifico per i partecipanti disabili.

 

     Finanziamento

     Il contributo finanziario della Comunità ai progetti transnazionali di tirocini e scambi definiti nell'ambito di tale misura non può eccedere 5000 euro per beneficiario per un tirocinio o uno scambio, dove l'importo massimo del contributo corrisponde alla durata massima indicata nelle lettere a) e b). Tale importo massimo può essere superato nel caso di partecipanti disabili.

     Per questa misura, la Commissione attribuisce a ciascuno Stato membro una sovvenzione globale annua il cui importo è definito secondo la procedura di cui all'allegato II.

     Nell'ambito di tale dotazione, una quota massima del 10% è riservata, secondo le procedure convenute con la struttura di gestione interessata, ad aiutare:

     - i promotori PMI che presentano la prima domanda di partecipazione al programma; tale somma non può eccedere 500 euro per promotore;

     - tutti i promotori che preparano la tipologia dei partecipanti di cui alla lettera a); la somma concessa per la preparazione didattica, culturale e linguistica di tale tipologia non può eccedere 200 euro per tirocinio di durata inferiore a tre mesi e 500 euro per tirocinio di durata superiore a tre mesi, con un limite massimo di 25000 euro per promotore.

     Tale importo si aggiunge all'importo riservato all'organismo di invio per garantire la gestione e il monitoraggio dei progetti transnazionali di tirocinio.

     L'eventuale parte non utilizzata di questa dotazione può essere diversamente riassegnata dalla struttura di gestione nell'ambito di questa misura. Le ragioni della riassegnazione devono essere comunicate alla Commissione.

 

     2. Progetti pilota

     Sostegno a progetti pilota transnazionali relativi allo sviluppo e al trasferimento dell'innovazione e della qualità nella formazione professionale, incluse azioni volte all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nella formazione professionale

     Un sostegno comunitario è accordato alla concezione, alla messa a punto, alla sperimentazione e alla valutazione di progetti pilota transnazionali relativi allo sviluppo e/o alla diffusione dell'innovazione in materia di formazione professionale.

     Questi progetti pilota transnazionali possono riguardare lo sviluppo della qualità della formazione professionale, la promozione di nuovi metodi di formazione professionale o l'orientamento professionale nell'ambito di una formazione lungo tutto l'arco della vita.

     I progetti pilota transnazionali possono altresì essere volti a:

     - sviluppare l'impiego delle TIC nelle azioni e nei prodotti di formazione professionale;

     - favorire l'accesso delle persone in formazione professionale a nuovi strumenti, servizi e prodotti di formazione professionale facenti ricorso alle TIC;

     - sostenere lo sviluppo di reti transnazionali per la formazione professionale aperta e a distanza mediante TIC (prodotti multimediali, siti WEB, trasmissione in rete, ecc.);

     - progettare, sperimentare e convalidare nuovi approcci di formazione professionale legati alle nuove situazioni lavorative (ad esempio il telelavoro).

     Il sostegno comunitario per i progetti che rientrano nella misura in oggetto può essere accordato per un massimo di tre anni.

 

     Azioni tematiche

     Particolare sostegno sarà concesso a un limitato numero di progetti su temi di interesse particolare sul piano comunitario, tra cui:

     - sviluppo di nuovi metodi volti a promuovere la trasparenza, ponendo l'accento sulle nuove forme di certificazione e di accreditamento delle competenze e delle acquisizioni professionali;

     - azioni di sostegno alle politiche e alle iniziative degli Stati membri, volte a dotare di competenze appropriate le persone svantaggiate nel mercato del lavoro, soprattutto i giovani privi di qualifica o le persone le cui qualifiche devono essere aggiornate;

     - sviluppo di dispositivi europei di orientamento, consulenza e formazione professionale nel settore dei servizi alle imprese.

 

     Finanziamento

     Il contributo finanziario della Comunità ai progetti pilota transnazionali può raggiungere il 75% delle spese ammissibili, con un massimale di 200000 euro all'anno per progetto. Per le azioni tematiche il massimale può raggiungere 300000 euro all'anno per progetto, ove giustificato dalla portata del progetto in questione.

 

     3. Competenze linguistiche

     Sostegno a progetti di promozione delle competenze linguistiche e culturali nella formazione professionale

     Un sostegno comunitario è accordato allo sviluppo di progetti pilota transnazionali volti allo sviluppo delle competenze linguistiche in un contesto di formazione professionale. Particolare attenzione è rivolta ai progetti relativi a lingue meno ampiamente diffuse e insegnate.

     Questi progetti riguardano la concezione, la sperimentazione e la validazione, la valutazione e la diffusione di materiali didattici, nonché di metodi pedagogici innovativi - compresi gli audit linguistici - adeguati alle esigenze specifiche di ciascun settore professionale ed economico, nonché gli approcci pedagogici innovativi di autoapprendimento delle lingue e la diffusione dei loro risultati.

     Proposte di sostegno linguistico e culturale possono essere presentate anche nell'ambito delle altre azioni e misure, in particolare per migliorare le competenze linguistiche e culturali dei formatori e dei tutori responsabili dell'accoglienza didattica delle persone nell'ambito dei programmi transnazionali di mobilità.

     Un sostegno comunitario è accordato inoltre ai programmi transnazionali tra imprese, da un lato, ed istituzioni specializzate nel campo della formazione professionale linguistica od organismi di formazione, dall'altro.

     Il sostegno comunitario per i progetti che rientrano nella misura in oggetto può essere accordato per un massimo di tre anni.

 

     Finanziamento

     Il contributo finanziario della Comunità può raggiungere il 75% delle spese ammissibili, con un massimale di 200000 euro all'anno per progetto.

 

     4. Reti transnazionali

     Sostegno a reti transnazionali di competenza europea e di diffusione

     Un sostegno comunitario è accordato alle attività di reti miste di attori della formazione professionale, che raggruppino negli Stati membri a livello regionale o settoriale, gli attori pubblici e privati interessati. Tali attori comprendono gli enti territoriali, le camere di commercio, le organizzazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le imprese e i centri di ricerca e formazione professionale - comprese le università - e svolgono il ruolo di centro di servizi, consulenza e informazione per l'accesso ai metodi e ai prodotti di formazione professionale convalidati. Dette attività mirano a:

     i) raccogliere, sintetizzare e sviluppare l'esperienza europea e gli approcci innovativi,

     ii) migliorare l'analisi e la previsione dei fabbisogni di competenze,

     iii) diffondere i risultati nell'intera Unione presso gli ambienti interessati.

     Il sostegno comunitario per le reti transnazionali può essere accordato per un massimo di tre anni.

 

     Finanziamento

     Il contributo finanziario della Comunità per le attività delle reti transnazionali può raggiungere il 50% delle spese ammissibili con un massimale di 150000 euro all'anno per rete.

 

     5. Materiale di riferimento

     Sostegno ad azioni relative alla costituzione, all'aggiornamento e alla diffusione di materiale di riferimento

     Un sostegno comunitario è accordato ad azioni condotte su base transnazionale su temi prioritari di interesse comune. Tali azioni costituiscono un contributo volto a

     - ottenere dati comparabili relativi a sistemi e dispositivi, prassi e vari approcci a qualifiche e competenze negli Stati membri, o

     - fornire informazioni quantitative e/o qualitative, analisi e osservazioni delle prassi migliori per sostenere le politiche e le prassi di formazione professionale nell'ambito di una formazione lungo tutto l'arco della vita che non possa essere assicurata dall'Eurostat o dal CEDEFOP. L'Eurostat e il CEDEFOP saranno strettamente associati alla realizzazione degli strumenti statistici nel rispetto delle procedure in vigore, in particolare quelle definite dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, nonché tenendo conto della decisione 1999/126/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al programma statistico comunitario 1998-2002.

     Il sostegno comunitario per i progetti che rientrano nella misura in oggetto può essere accordato per un massimo di tre anni.

     La Commissione e gli Stati membri garantiscono la più ampia diffusione possibile di detto materiale di riferimento, al fine in particolare di porlo a disposizione dei decisori pubblici o privati in materia di formazione professionale.

 

     Finanziamento

     Il contributo finanziario della Comunità varia dal 50 al 100% delle spese ammissibili con un massimale di 200000 euro all'anno per progetto. Ove giustificato dalla portata del progetto proposto, il massimale può essere portato a 300000 euro.

 

     6. Azioni congiunte

     1. Per le azioni congiunte di cui all'articolo 6 della decisione, un sostegno comunitario può essere accordato ad azioni congiunte ad altre azioni comunitarie per la promozione di un'Europa della conoscenza, in particolare i programmi comunitari in materia di istruzione e gioventù.

     2. Tali azioni congiunte possono essere realizzate mediante inviti comuni a presentare proposte per i temi di interesse selezionati in campi di attività, non esclusivamente contemplati da un singolo programma. I temi delle azioni congiunte sono concordati in seno ai comitati interessati, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 della decisione.

     Gli inviti comuni a presentare proposte possono inoltre riguardare esigenze nuove che sorgono durante lo svolgimento dei programmi in questione.

     Il sostegno comunitario per progetti che rientrano nella misura in oggetto può essere accordato per un massimo di tre anni.

 

     Finanziamento

     Il contributo finanziario della Comunità può raggiungere il 75% delle spese ammissibili.

 

     7. Misure d'accompagnamento

     1. Per il conseguimento degli obiettivi precisati all'articolo 2 delle decisione, un sostegno comunitario è accordato per:

     - le attività di gestione, coordinamento, monitoraggio e valutazione degli Stati membri di cui agli articoli 5 e 13 della decisione e alla sezione I, punto 6, del presente allegato;

     - le attività di informazione, monitoraggio, valutazione e disseminazione attuate dagli Stati membri e dalla Commissione al fine di agevolare l'accesso al programma e migliorare il trasferimento dei metodi, prodotti e strumenti elaborati, nonché dei risultati ottenuti dal presente programma, tra l'altro mediante l'istituzione di banche di dati accessibili a un vasto pubblico;

     - la rete transnazionale dei Centri risorse nazionali per l'orientamento professionale;

     - le attività di cooperazione con i paesi terzi e le competenti organizzazioni internazionali a norma dell'articolo 11 della decisione.

     2. Sono previsti aiuti finanziari comunitari per sostenere le attività delle appropriate strutture realizzate dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della decisione.

     3. Nell'esecuzione del programma, la Commissione può far ricorso ad organismi di assistenza tecnica il cui finanziamento è compreso all'interno della dotazione di bilancio globale del programma. Essa può, alle stesse condizioni, far ricorso a esperti. Inoltre, la Commissione potrà organizzare seminari, convegni o altri incontri di esperti, in grado di facilitare l'esecuzione del programma, e procedere alla realizzazione di attività d'informazione, di pubblicazione e di diffusione.

     4. I rispettivi ruoli e compiti operativi degli organismi di assistenza tecnica e delle strutture nazionali di gestione sono da definirsi chiaramente a norma dell'articolo 5.

SEZIONE III: PROCEDURE DI SELEZIONE

     Le proposte presentate dai promotori in seguito all'invito a presentare proposte sono selezionate secondo una delle procedure indicate in prosieguo:

     1. la procedura A si applica alle azioni di mobilità (misura 1);

     2. la procedura B si applica a:

     - progetti pilota (misura 2), ad eccezione delle azioni tematiche,

     - competenze linguistiche (misura 3),

     - reti transnazionali (misura 4);

     3. la procedura C si applica a:

     - materiale di riferimento (misura 5),

     - azioni tematiche (nell'ambito della misura 2),

     - azioni congiunte (misura 6),

     - progetti di organizzazioni europee (nell'ambito di tutte le misure).

     1. Procedura A

     Questa procedura di selezione consiste nelle seguenti fasi:

     i) La Commissione attribuisce una sovvenzione globale a ciascun paese partecipante secondo la procedura di cui all'allegato Il, previa richiesta di parere al comitato di cui all'articolo 7 della decisione.

     ii) Nell'ambito delle norme definite negli inviti a presentare proposte, le proposte devono essere presentate dai promotori alla struttura di gestione designata dallo Stato membro.

     iii) La struttura di gestione valuta le proposte in base ad un capitolato d'oneri stabilito a livello comunitario. La struttura di gestione redige una lista dei programmi di mobilità selezionati e la trasmette, per informazione, alla Commissione e alle strutture di gestione degli altri Stati membri.

     iv) Gli Stati membri, assistiti dalle rispettive strutture di gestione, sono responsabili per il contratto e l'assegnazione della dotazione globale ai singoli promotori.

     v) Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sui risultati dei programmi di mobilità. La relazione include, tra l'altro, informazioni sulle materie seguenti:

     - tipo di pubblico cui è rivolto il programma;

     - contenuto e obiettivi in termini di competenza e/o qualifiche;

     - durata della formazione e/o del tirocinio in una istituzione formativa e/o società;

     - partner associati nell'altro Stato membro o negli altri Stati membri.

     2. Procedura B

     Questa procedura di selezione consiste in un processo di selezione in due fasi:

     - selezione delle proposte preliminari;

     - selezione delle proposte definitive.

     i) Nell'ambito delle norme definite nell'invito a presentare proposte, le proposte preliminari devono essere presentate dai promotori alla struttura di gestione designata dalla Stato membro.

     ii) Gli Stati membri valutano e selezionano le proposte preliminari. I promotori sono informati dei risultati di tale selezione. Soltanto i promotori delle proposte preliminari selezionate sono invitati a presentare una proposta definitiva alla struttura di gestione del proprio Stato membro. I promotori inviano anche alla Commissione una copia della proposta definitiva.

     iii) Gli Stati membri valutano e inseriscono in una graduatoria le proposte definitive e sottopongono una relazione alla Commissione che presenti il risultato di tale preselezione per obiettivo e per misura, la procedura di valutazione, le parti coinvolte nella procedura nonché la lista descrittiva e giustificata delle proposte che possono essere prese in considerazione in ordine di priorità. La relazione presenta altresì le informazioni e le misure in materia di pubblicità adottate per facilitare la partecipazione al programma.

     iv) La Commissione, assistita da esperti indipendenti, valuta le proposte, allo scopo di esaminare e accertare che esse abbiano le caratteristiche di transnazionalità e di innovatività richieste. Tali esperti indipendenti sono nominati dalla Commissione tenendo conto dei pareri degli Stati membri e delle parti sociali. La Commissione, dopo aver esaminato le relazioni nazionali, si consulta con ciascuno degli Stati membri.

     v) La Commissione presenta al comitato una proposta di ripartizione delle risorse di bilancio per misura e per Stato membro e ne riceve il parere secondo la procedura di cui all'articolo 7 della decisione.

     vi) Ricevuto il parere del comitato, la Commissione redige la lista dei progetti selezionati per Stato membro e attribuisce la dotazione per la realizzazione dei progetti selezionati a ciascuno Stato membro.

     vii) Gli Stati membri, assistiti dalle rispettive strutture di gestione, sono responsabili per il contratto e l'assegnazione della dotazione globale ai singoli promotori.

     viii) La selezione delle proposte preliminari deve essere effettuata entro due mesi dalla scadenza prevista per la presentazione delle proposte nell'invito a presentare proposte; il processo relativo alle fasi da iii) a vi) non deve durare più di cinque mesi.

     3. Procedura C

     Questa procedura consiste in un processo di selezione in due fasi:

     - selezione delle proposte preliminari;

     - selezione delle proposte definitive.

     i) Nell'ambito delle norme definite nell'invito a presentare proposte, i promotori devono presentare le proposte preliminari alla Commissione. Essi inviano una copia delle proposte preliminari anche alla struttura di gestione dei rispettivi Stati membri.

     ii) La Commissione valuta tutte le proposte preliminari e, dopo aver chiesto il parere del comitato del programma, procede ad una selezione. I promotori sono informati dei risultati di tale selezione.

     iii) Soltanto i promotori le cui proposte preliminari sono state selezionate sono invitati a presentare alla Commissione le proposte definitive. Essi inviano una copia di dette proposte anche alla struttura di gestione dei rispettivi Stati membri.

     iv) La Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede alla valutazione transnazionale delle proposte ricevute e redige una lista ristretta di progetti. Tali esperti indipendenti sono designati dalla Commissione tenendo conto dei pareri degli Stati membri e delle parti sociali.

     v) Seguendo le modalità di cui all'articolo 7 della decisione, la Commissione chiede il parere del comitato sulla lista ristretta in questione.

     vi) La Commissione redige la lista definitiva delle proposte selezionate e ne informa il comitato. Essa fissa le condizioni per il monitoraggio dei progetti in collaborazione con le strutture di gestione negli Stati membri.

     vii) La Commissione, con l'adeguata assistenza tecnica, è responsabile dei contratti e dell'assegnazione dei fondi ai singoli promotori.

     viii) La selezione delle proposte preliminari deve essere effettuata entro tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione delle proposte nell'invito a presentare proposte; il processo relativo alle fasi da iii) a vi) non deve durare più di cinque mesi.

 

ALLEGATO II

SEZIONE I: RIPARTIZIONE DI BILANCIO GLOBALE

     1. All'inizio dell'esercizio e, comunque, entro il 1 marzo di ogni anno, la Commissione presenta al comitato una ripartizione ex ante delle risorse di bilancio per tipo di misure e per procedura, tenendo conto a tal fine degli obiettivi di cui all'articolo 2 della decisione, e ne riceve il parere. Su tale base, la Commissione definisce una dotazione indicativa per ogni Stato membro per l'applicazione delle azioni relative alla procedura di selezione A di cui all'allegato I.

     2. La ripartizione interna dei mezzi disponibili è effettuata rispettando i seguenti limiti:

     a) I fondi destinati ai programmi di mobilità non possono essere inferiori al 39% del bilancio annuale del programma.

     b) I fondi destinati alla progettazione, alla messa a punto e alla sperimentazione delle proposte pilota transnazionali non possono essere inferiori al 36% del bilancio annuale del programma. All'interno di questa dotazione, i fondi destinati al supporto delle proposte relative alle azioni tematiche non possono essere superiori al 5%.

     c) I fondi destinati alla progettazione, alla messa a punto e alla sperimentazione delle proposte relative alla competenza linguistica non possono essere inferiori al 5% del bilancio annuale del programma.

     d) Le spese restanti non possono superare il 15%. Entro tale tetto di spesa i fondi destinati alle misure di accompagnamento non devono superare il 9%. I fondi destinati alle attività di cui all'articolo 11 della decisione non devono superare lo 0,2% del bilancio annuale del programma.

     3. Tutte le percentuali sopraindicate sono indicative e possono essere modificate dal comitato secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 della decisione.

SEZIONE II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

RELATIVE ALLE SOVVENZIONI GLOBALI PER LA MOBILITA'

     1. Prima dell'avvio dei programmi di scambi e tirocini transnazionali la Commissione attribuisce una sovvenzione globale stabilita in base a modalità di calcolo definite nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 7 della decisione, tenendo conto dei seguenti fattori:

     - la popolazione;

     - la differenza nel costo della vita tra lo Stato membro dell'organismo d'invio e lo Stato membro ospitante;

     - la distanza geografica e i costi di trasporto;

     - la consistenza dei beneficiari potenziali interessati rispetto alla popolazione totale, in relazione alla disponibilità dei dati per tutti gli Stati membri.

     In nessun caso l'applicazione di questi criteri può condurre all'esclusione di uno Stato membro dal finanziamento dei programmi transnazionali di tirocini e scambi di cui all'allegato I.

     2. La sovvenzione globale è attribuita a ciascuno Stato membro in base ad un piano operativo, che chiarisce:

     - le modalità di gestione del sostegno finanziario,

     - le misure da adottare per assistere gli organizzatori di tirocini e di scambi nell'individuare i partner potenziali,

     - le misure appropriate per garantire l'adeguata preparazione, l'organizzazione e il monitoraggio dei tirocini e degli scambi, per quanto riguarda anche la promozione delle pari opportunità.

     3. Per il primo anno della realizzazione del programma gli Stati membri presentano detto piano operativo alla Commissione entro il 31 marzo 2000. Su tale base, la Commissione attribuisce a ogni Stato membro una dotazione e gli Stati membri procedono al lancio dei programmi transnazionali. Gli importi della dotazione non utilizzati al 1 ottobre 2000 saranno integrati nell'importo finale della dotazione globale.

 

ALLEGATO III

DEFINIZIONI

     Ai fini della presente decisione e tenuto conto delle differenze esistenti tra i sistemi e i dispositivi degli Stati membri, si intende per:

     a) formazione professionale iniziale: qualsiasi tipo di formazione professionale iniziale, compresi l'insegnamento tecnico e professionale, i sistemi di apprendistato e l'istruzione ad orientamento professionale, che contribuisca al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la formazione è acquisita;

     b) formazione integrata dal lavoro: formazione professionale a qualsiasi livello, compreso l'insegnamento superiore; questa formazione professionale riconosciuta o attestata dalle autorità competenti dello Stato membro di provenienza conformemente alla legislazione, alle procedure e alle prassi ivi vigenti comporta periodi strutturati di formazione in un'impresa e, se del caso, in un istituto o in un centro di formazione professionale;

     c) formazione professionale continua: qualsiasi formazione professionale intrapresa da un lavoratore nella Comunità nell'arco della sua vita lavorativa;

     d) formazione lungo tutto l'arco della vita: le opportunità di istruzione e di formazione professionale offerte a un individuo lungo tutto l'arco della sua vita per consentirgli l'acquisizione, l'aggiornamento e l'adeguamento continui delle sue conoscenze, attitudini e competenze;

     e) formazione professionale aperta e a distanza: qualsiasi tipo di formazione professionale flessibile che comporti:

     - il ricorso a tecnologie e a servizi di informazione e di comunicazione, a carattere tradizionale o avanzato, e

     - il supporto di consulenze e di assistenza individualizzate;

     f) percorsi europei di formazione professionale integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato: qualsiasi periodo di formazione professionale svolto da una persona in uno Stato membro diverso da quello in cui essa segue una formazione professionale integrata dal lavoro e nell'ambito di tale formazione professionale;

     g) orientamento professionale: una serie di attività, quali orientamento, informazione, valutazione e consulenza, volte ad assistere le persone interessate nella scelta relativa ai programmi di istruzione e formazione professionale iniziale e continua e alle opportunità di lavoro;

     h) impresa: qualsiasi impresa del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico nel quale opera, nonché ogni tipo di attività economica, compresa l'economia sociale;

     i) lavoratori: tutte le persone disponibili sul mercato del lavoro conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali, inclusi i lavoratori autonomi;

     j) organismi di formazione professionale: qualsiasi istituto pubblico, a partecipazione pubblica o privato che, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, preveda o realizzi azioni di formazione professionale, di perfezionamento, di aggiornamento o di riqualificazione, a prescindere dalle rispettive denominazioni negli Stati membri;

     k) università: tutti i tipi di istituti di insegnamento superiore conformemente alle legislazioni o alle prassi nazionali che rilascino qualifiche o diplomi di tale livello, a prescindere dalla rispettiva denominazione negli Stati membri;

     l) studenti: le persone iscritte all'università, quali definite nel presente allegato, qualunque sia il campo di studi, nell'intento di seguire studi superiori sanciti da una laurea o da un diploma, ivi compreso il livello del dottorato;

     m) parti sociali: a livello nazionale, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali e, a livello comunitario, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano al dialogo sociale a livello comunitario;

     n) partecipanti territoriali: qualsiasi attore a livello regionale e locale - ente locale, organismo associativo, camere di commercio e associazioni locali, gruppi di imprese, organismi consultivi, mezzi di comunicazione - impegnato in un processo di collaborazione a livello locale o regionale che includa azioni di formazione professionale;

     o) organizzazioni europee: le parti sociali a livello comunitario, i datori di lavoro europei e le federazioni sindacali in settori specifici, nonché organismi e organizzazioni con status o portata europei;

     p) materiale di riferimento: il complesso dei lavori di analisi, studio, indagine e rilevazione delle buone prassi che consentono - su un tema o un settore dato - di situare, a livello comunitario, la posizione relativa dei vari Stati membri e i progressi compiuti.


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[5] La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[6] Trattino abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[7] Trattino così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.