§ 13.3.11 - Direttiva 25 luglio 1977, n. 486.
Direttiva (CEE) n. 77/486/CEE del Consiglio relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:25/07/1977
Numero:486


Sommario
Art. 1.      La presente direttiva si applica alle persone soggette all'obbligo scolastico, quale definito dalla legislazione dello Stato ospitante, a carico dei lavoratori cittadini di un altro Stato [...]
Art. 2.      Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici, gli Stati membri prendono le misure appropriate perché sia offerta nel loro territorio, a favore delle persone di [...]
Art. 3.      Gli Stati membri prendono, conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici e in cooperazione con gli Stati d'origine, le misure appropriate al fine di promuovere, [...]
Art. 4.      Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della medesima e ne informano immediatamente la [...]
Art. 5.      Entro cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e in seguito in modo regolare, su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le [...]
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 13.3.11 - Direttiva 25 luglio 1977, n. 486.

Direttiva (CEE) n. 77/486/CEE del Consiglio relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.

(G.U.C.E. 6 agosto 1977, n. L 199).

 

 

Art. 1.

     La presente direttiva si applica alle persone soggette all'obbligo scolastico, quale definito dalla legislazione dello Stato ospitante, a carico dei lavoratori cittadini di un altro Stato membro, che risiedono nel territorio dello Stato membro in cui detti cittadini esercitino o abbiano esercitato un'attività salariata.

 

     Art. 2.

     Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici, gli Stati membri prendono le misure appropriate perché sia offerta nel loro territorio, a favore delle persone di cui all'articolo 1, un'istruzione d'accoglienza gratuita comporti in particolare l'insegnamento adattato alle esigenze specifiche di queste persone della lingua o di una delle lingue ufficiali Stato ospitante.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la formazione iniziale e continua degli insegnanti che impartiscono questo insegnamento.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri prendono, conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici e in cooperazione con gli Stati d'origine, le misure appropriate al fine di promuovere, coordinandolo con l'insegnamento normale, un insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d'origine a favore delle persone di cui all'articolo 1.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della medesima e ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o altre che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 5.

     Entro cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e in seguito in modo regolare, su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili per permetterle di riferire al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.