§ 13.2.91 – Decisione 9 marzo 2005, n. 456.
Decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:09/03/2005
Numero:456


Sommario
Art.  1. Obiettivo del programma.
Art. 2.  Partecipazione.
Art. 3.  Competenze della Commissione.
Art. 4.  Comitato.
Art. 5.  Controllo e valutazione.
Art. 6.  Dotazione finanziaria.


§ 13.2.91 – Decisione 9 marzo 2005, n. 456.

Decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali Europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 24 marzo 2005, n. L 79).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo  previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato , ,

     considerando quanto segue:

     (1) L'evoluzione della società dell'informazione e l'affermazione della banda larga inciderà sulla vita di tutti i cittadini dell'Unione europea stimolando, tra l'altro, l'accesso alla conoscenza e nuove modalità di acquisirla, aumentando così la domanda di nuovi contenuti, applicazioni e servizi.

     (2) La penetrazione di Internet nella Comunità è tuttora in forte crescita. Le opportunità offerte da Internet andrebbero sfruttate in modo da recare ad ogni individuo e ad ogni organizzazione nella Comunità i benefici sociali ed economici della condivisione di informazioni e conoscenze. In Europa sono oggi mature le condizioni per sfruttare il potenziale dei contenuti digitali.

     (3) Le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Lisbona il 23-24 marzo 2000 hanno sottolineato il fatto che il passaggio a un'economia digitale, basata sulla conoscenza, indotta da nuovi beni e servizi, metterà a disposizione un potente motore per la crescita, la competitività e l'occupazione. In quell'occasione è stato espressamente riconosciuto il valore aggiunto che l'industria dei contenuti può apportare mettendo a frutto la diversità culturale europea e veicolandola in rete.

     (4) Il Piano d'azione eEurope 2005, che sviluppa la strategia di Lisbona, prevede azioni destinate a stimolare l'emergere di servizi, applicazioni e contenuti sicuri su reti a banda larga, in modo da stimolare un ambiente favorevole agli investimenti privati, alla creazione di nuovi posti di lavoro, all'aumento della produttività e alla modernizzazione dei servizi pubblici, e da favorire la partecipazione di tutti alla società dell'informazione globale.

     (5) È in visibile aumento la domanda di contenuti digitali di qualità in Europa, con diritti equilibrati di accesso e di utenza, da parte di un'ampia collettività di cittadini nella società, studenti, ricercatori, PMI ed altri utenti commerciali o persone con esigenze specifiche desiderosi di ampliare le proprie conoscenze, o «riutilizzatori» che sfruttano le risorse di contenuti digitali per creare servizi.

     (6) I soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali sono i fornitori di contenuti (tra cui organizzazioni ed istituzioni del settore pubblico e privato che creano, raccolgono o detengono contenuti digitali) e gli utenti dei contenuti (tra cui organizzazioni e imprese che, in quanto utenti finali, riutilizzano i contenuti digitali o vi aggiungono valore). Particolare attenzione andrebbe dedicata alla partecipazione delle PMI.

     (7) Il programma eContent (2001-2004) adottato con la decisione 2001/48/CE del Consiglio, ha agevolato lo sviluppo e l'utilizzazione di contenuti digitali europei su Internet, nonché la diversità linguistica dei siti Internet europei nella società dell'informazione. La comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2003 relativa alla valutazione intermedia del programma eContent ribadisce l'importanza di intervenire in questo campo.

     (8) I progressi tecnologici offrono il potenziale di aggiungere valore ai contenuti sotto forma di conoscenze incorporate e di migliorare l'interoperatività a livello di servizio, fondamentale per accedere ai contenuti digitali, usarli e distribuirli. Ciò si applica in particolare ai settori di pubblico interesse di cui è chiamato ad occuparsi il presente programma.

     (9) Promuovendo modelli commerciali solidi si aumenterà la continuità dei progetti avviati a titolo del presente programma, migliorando quindi anche le condizioni propizie a una maggiore redditività economica dei servizi basati sull'accesso e sul riutilizzo dei contenuti digitali.

     (10) È stato definito un quadro legislativo adatto alle sfide poste dai contenuti digitali nella società dell'informazione.

     (11) Diverse prassi vigenti negli Stati membri continuano a porre ostacoli tecnici che impediscono l'ampio accesso, l'uso, il riutilizzo e lo sfruttamento delle informazioni del settore pubblico nella Comunità.

     (12) Ove i contenuti digitali comportino dati personali, occorre osservare le direttive 95/46/CE e 2002/58/ CE e le tecnologie impiegate dovrebbero essere rispettose della vita privata, tutelandola attivamente ove possibile.

     (13) Le azioni intraprese dalla Comunità, relative ai contenuti delle informazioni, dovrebbero promuovere la specificità multilinguistica e multiculturale della Comunità.

     (14) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/ 468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (15) La Commissione dovrebbe garantire la complementarità e la sinergia con le iniziative e i programmi comunitari correlati, in particolare quelli relativi a istruzione e cultura e al Quadro europeo di interoperabilità.

     (16) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

     (17) Poiché lo scopo dell'azione prospettata, con la quale si mira cioè a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle tematiche in oggetto e può dunque, a causa della portata e degli effetti di dimensione europea delle azioni previste, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

     DECIDONO:

 

Art. 1. Obiettivo del programma.

     1. La presente decisione istituisce, per il periodo 2005-2008, un programma comunitario volto a rendere i contenuti digitali in Europa più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, facilitando la creazione e la diffusione di informazioni — in settori di pubblico interesse — a livello comunitario.

     Il programma è denominato programma «eContentplus» (in prosieguo «il programma»).

     2. Per raggiungere l'obiettivo generale del programma è data esecuzione alle seguenti linee d'azione:

     a) facilitare, a livello comunitario, l'accesso ai contenuti digitali e i relativi uso e sfruttamento;

     b) favorire il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche in materia di contenuti digitali sia tra fornitori e utenti dei contenuti sia sul piano transettoriale;

     c) rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali e la sensibilizzazione.

     Le attività da svolgere nell'ambito delle linee di azione sono mirate ai settori inerenti ai documenti del settore pubblico, ai dati territoriali e ai contenuti didattici, culturali e scientifici di cui all'allegato I. Il programma è attuato in conformità dell'allegato II.

 

     Art. 2. Partecipazione.

     1. Al programma possono partecipare i soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri. Al programma possono inoltre partecipare i soggetti giuridici stabiliti nei paesi candidati all'adesione in conformità degli accordi bilaterali vigenti o futuri con tali paesi.

     2. Al programma possono partecipare i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato EFTA parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni di detto accordo.

     3. Possono essere ammessi a partecipare al programma, senza sostegno finanziario della Comunità, i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e le organizzazioni internazionali, qualora la loro partecipazione contribuisca concretamente all'attuazione del programma. La decisione di autorizzare tale partecipazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

 

     Art. 3. Competenze della Commissione.

     1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

     2. La Commissione elabora un programma di lavoro sulla base della presente decisione.

     3. Nell'attuazione del programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza generale e la complementarità con altri pertinenti programmi e altre politiche e azioni comunitarie attinenti allo sviluppo e all'uso dei contenuti digitali europei e alla promozione della diversità linguistica nella società dell'informazione, in particolare con i programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e con IDA, eTEN, eInclusion, eLearning, MODINIS e Uso sicuro di Internet.

     4. Secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione decide in merito a quanto segue:

     a) adozione e modifiche del programma di lavoro;

     b) determinazione dei criteri e dei contenuti degli inviti a presentare proposte, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 1;

     c) valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario, il cui importo stimato è pari o superiore a 1 milione di EUR;

     d) eventuali inosservanze delle disposizioni di cui all'allegato II.

     5. La Commissione riferisce al comitato di cui all'articolo 4 sull'avanzamento dell'esecuzione del programma.

 

     Art. 4. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 5. Controllo e valutazione.

     1. Affinché i contributi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, la Commissione veglia a che le azioni realizzate ai sensi della presente decisione siano sottoposte a una valutazione ex ante, ad un follow up e a una valutazione ex post.

     2. La Commissione valuta l'esecuzione dei progetti nell'ambito del programma. La Commissione valuta le modalità di attuazione dei progetti e il relativo impatto per stabilire se sono stati effettivamente conseguiti gli obiettivi prefissati.

     3. La Commissione riferisce sull'attuazione delle linee d'azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il primo semestre 2006. In tale contesto la Commissione riferisce sulla coerenza dell'importo per il 2007-2008 con le prospettive finanziarie. Se del caso la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007-2008 al fine di assicurare la coerenza degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie. La Commissione presenta una relazione definitiva di valutazione a conclusione del programma.

     4. La Commissione presenta i risultati delle valutazioni quantitative e qualitative al Parlamento europeo e al Consiglio, con eventuali proposte di modifica della presente decisione. I risultati sono trasmessi prima della presentazione del progetto di bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi 2007 e 2009 rispettivamente.

 

     Art. 6. Dotazione finanziaria.

     1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni comunitarie previste dalla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 è pari a 149 milioni EUR, di cui 55,6 milioni EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

     2. Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006 l'importo è considerato confermato se è coerente, per questa fase, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che ha inizio nel 2007.

     3. Gli stanziamenti annuali per il periodo dal 2005 al 2008 sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Nell'allegato III figura una ripartizione indicativa delle spese previste.

 

 

ALLEGATO I

 

Azioni

 

     I. INTRODUZIONE

 

     L'obiettivo generale di eContentplus è quello di rendere i contenuti digitali in Europa più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, facilitando la creazione e la diffusione di informazioni e conoscenze — in settori di pubblico interesse — a livello della Comunità.

     Il programma creerà migliori condizioni di accesso e di gestione dei contenuti e servizi digitali in ambienti multilinguistici e multiculturali ed amplierà la scelta degli utenti sostenendo nuove modalità di interazione con contenuti digitali ottimizzati in termini di conoscenza, elemento questo sempre più essenziale per dinamizzare i contenuti e adattarli a contesti specifici (apprendimento, cultura, persone con esigenze specifiche, ecc.).

     Il programma preparerà il terreno ad un quadro strutturato per contenuti digitali di qualità in Europa — lo Spazio europeo dei contenuti digitali — facilitando il trasferimento di esperienze, l'adozione delle migliori pratiche e la fecondazione reciproca fra settori di contenuti, fornitori di contenuti e utenti.

     Sono previste tre linee d'azione:

     a) facilitare, a livello comunitario, l'accesso ai contenuti digitali e i relativi uso e sfruttamento;

     b) favorire il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche in materia di contenuti digitali sia tra fornitori e utenti dei contenuti sia sul piano transettoriale;

     c) rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali e la sensibilizzazione.

 

     II. LINEE DI AZIONE

 

     A. Facilitare, a livello comunitario, l'accesso ai contenuti digitali e i relativi uso e sfruttamento

 

     Le attività da svolgere nell'ambito di tale linea d'azione comprendono la creazione di reti e alleanze fra i soggetti attivi nel settore, incoraggiando la creazione di nuovi servizi.

     I settori di intervento sono le informazioni del settore pubblico, i dati territoriali, l'apprendimento e i contenuti culturali.

     Si privilegeranno:

     a) il sostegno ad un riconoscimento più ampio dell'importanza delle informazioni del settore pubblico, del loro valore commerciale e delle implicazioni per la società derivanti dal loro uso. Le attività migliorano l'uso e lo sfruttamento effettivi delle informazioni del settore pubblico in un contesto transfrontaliero da parte di enti pubblici e imprese private, PMI comprese, finalizzati a creare prodotti e servizi di informazione a valore aggiunto;

     b) l'incentivo all'uso più ampio dei dati territoriali da parte di enti pubblici e imprese private, PMI comprese, e dei cittadini, attraverso meccanismi di cooperazione a livello europeo. Le attività dovrebbero affrontare questioni sia tecniche che organizzative, evitando doppioni e insiemi di dati territoriali insufficienti. Esse dovrebbero promuovere l'interoperatività transfrontaliera, sostenendo il coordinamento fra agenzie cartografiche ed incentivando l'emergere di nuovi servizi a livello europeo per utenti mobili, oltre a sostenere l'uso di standard aperti;

     c) la promozione della moltiplicazione di raccolte di conoscenza europee aperte di oggetti digitali, destinate alle comunità dell'istruzione e della ricerca e ai singoli. Le attività sostengono la creazione di servizi transeuropei di intermediazione per contenuti digitali didattici, con modelli commerciali connessi. Si dovrebbe anche incoraggiare l'uso di standard aperti e la creazione di ampi gruppi di utenti per analizzare e testare gli schemi preliminari di normazione e di specifiche, al fine di introdurre gli aspetti multilinguistici e multiculturali europei nel processo di definizione degli standard globali dei contenuti digitali didattici;

     d) la promozione dell'emergere di infrastrutture informatiche transeuropee per l'accesso e l'uso di risorse digitali europee di carattere culturale e scientifico, mediante il collegamento di biblioteche virtuali, memorie comunitarie, ecc. Le attività dovrebbero comprendere approcci coordinati alla digitalizzazione e al collezionamento, la conservazione di oggetti digitali e inventari di risorse digitali di carattere culturale e scientifico. Si dovrebbe migliorare l'accesso ai beni digitali culturali e scientifici medianti regimi efficaci di autorizzazione e la liberazione preventiva e collettiva dei diritti.

 

     B. Favorire il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche in materia di contenuti digitali sia tra fornitori e utenti dei contenuti sia sul piano transettoriale

 

     Le attività da svolgere nell'ambito di tale linea d'azione sono volte a facilitare l'individuazione e l'ampia diffusione delle migliori pratiche in termini di metodi, processi e operazioni, per realizzare una miglior qualità e maggiore efficacia ed efficienza nella creazione, uso e distribuzione di contenuti digitali.

     Tali attività comprendono esperimenti volti a dimostrare la ricercabilità, l'utilizzabilità, la riutilizzabilità, la componibilità e l'interoperatività dei contenuti digitali nel contesto del quadro giuridico esistente, soddisfacendo nel contempo, sin dalle prime fasi del processo, le esigenze di diversi gruppi e mercati bersaglio in un ambiente sempre più multilinguistico e multiculturale, estendendosi ben oltre le tecnologie di localizzazione.

     Tali attività sfruttano i vantaggi della ottimizzazione dei contenuti digitali mediante dati comprensibili da parte della macchina (metadati semanticamente ben definiti, basati su terminologia, lessici e ontologie descrittive appropriate).

     Gli esperimenti sono effettuati nell'ambito di raggruppamenti tematici. La raccolta, la diffusione e la condivisione fra settori diversi delle conoscenze acquisite sono parte integrante degli esperimenti.

     I settori mirati di applicazione sono le informazioni del settore pubblico, i dati territoriali, i contenuti digitali culturali e didattici e i contenuti digitali scientifici e accademici.

 

     C. Rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali e la sensibilizzazione

 

     Le attività da svolgere nell'ambito di tale linea d'azione comprendono misure di accompagnamento della pertinente legislazione relativa ai contenuti digitali e la promozione di una maggiore collaborazione fra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali, nonché misure di sensibilizzazione. Tali attività sostengono lo sviluppo di analisi comparative, strumenti di monitoraggio e analisi, valutazione dell'impatto del programma e diffusione dei risultati e individuano e analizzano le opportunità e i problemi emergenti (per esempio fiducia, marcatura di qualità, diritti di proprietà intellettuale nell'istruzione), proponendo, eventualmente, soluzioni.

 

 

ALLEGATO II

 

Modalità di attuazione del programma

 

     1. La Commissione attua il programma in base al contenuto tecnico specificato nell'allegato I.

 

     2. Il programma è attuato mediante azioni indirette, fra cui:

     a) azioni a compartecipazione finanziaria:

     i) progetti destinati a migliorare le conoscenze onde migliorare i prodotti, processi e/o servizi esistenti, e/o soddisfare le esigenze delle politiche comunitarie. La partecipazione della Comunità al finanziamento del progetto non supera di norma il 50 % del costo. Gli enti pubblici possono fruire del rimborso del 100 % dei costi aggiuntivi;

     ii) azioni di migliori pratiche per diffondere conoscenze. Tali azioni di norma si svolgono nell'ambito di raggruppamenti tematici collegati fra loro da reti tematiche. Il contributo comunitario a queste misure si limita ai costi diretti ritenuti necessari o appropriati per realizzare gli obiettivi specifici dell'azione;

     iii) reti tematiche: reti che riuniscono una serie di soggetti interessati ad un dato obiettivo tecnologico e organizzativo, per facilitare le attività di coordinamento e il trasferimento di conoscenze. Le reti possono essere collegate alle azioni di migliori pratiche. Il sostegno è concesso per i costi aggiuntivi ammissibili legati al coordinamento e alla realizzazione della rete. La partecipazione comunitaria può coprire i costi aggiuntivi ammissibili di queste misure;

     b) misure di accompagnamento:

     le misure di accompagnamento contribuiscono all'attuazione del programma o alla preparazione di attività future. Sono escluse le misure destinate alla commercializzazione di prodotti, processi o servizi, le attività di marketing e la promozione delle vendite:

     i) studi a sostegno del programma, compresa la preparazione di attività future;

     ii) scambio di informazioni, conferenze, seminari, workshop e altre riunioni, oltre alla gestione delle attività comprese nei raggruppamenti;

     iii) azioni di divulgazione, informazione e comunicazione.

 

     3. La selezione delle azioni in compartecipazione finanziaria avviene mediante inviti a presentare proposte pubblicati sul sito Internet della Commissione, in conformità delle disposizioni finanziarie in vigore.

 

     4. Se del caso, si dovrebbe allegare alla domanda di sostegno comunitario un piano finanziario che elenchi tutte le voci del finanziamento dei progetti, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità, e i crediti o le sovvenzioni chiesti o ottenuti presso altre fonti.

 

     5. Le misure di accompagnamento sono attuate per mezzo di bandi di gara in conformità delle disposizioni finanziarie in vigore.

 

 

ALLEGATO III

 

Ripartizione indicativa delle spese

 

     1. Facilitare, a livello comunitario, l'accesso ai contenuti digitali e i relativi uso e sfruttamento 40-50 %

 

     2. Favorire il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche in materia di contenuti digitali sia tra fornitori e utenti dei contenuti sia sul piano transettoriale 45-55 %

 

     3. Rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali e la sensibilizzazione 8-12 %