§ 13.2.37 - Decisione 6 dicembre 1999, n. 23.
Decisione (CE) n. 2000/23 del Consiglio sul miglioramento dell'informazione relativa alle attività legislative e al registro pubblico dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:06/12/1999
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Il Segretariato generale del Consiglio rende accessibile al pubblico l'elenco dei punti all'ordine del giorno provvisorio delle sessioni del Consiglio e delle riunioni dei suoi organi [...]
Art. 2.      Il registro pubblico dei documenti del Consiglio include anche la citazione del numero di documento e della materia dei documenti classificati.
Art. 3.      Non appena conclusi i preparativi tecnici necessari, e al più tardi entro il 1° luglio 2000, si indicheranno nel registro i documenti che sono già stati resi pubblici e il contenuto di tali [...]
Art. 4.      La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


§ 13.2.37 - Decisione 6 dicembre 1999, n. 23.

Decisione (CE) n. 2000/23 del Consiglio sul miglioramento dell'informazione relativa alle attività legislative e al registro pubblico dei documenti del Consigli.

(G.U.C.E. 13 gennaio 2000, n. L 009).

 

 

Art. 1.

     Il Segretariato generale del Consiglio rende accessibile al pubblico l'elenco dei punti all'ordine del giorno provvisorio delle sessioni del Consiglio e delle riunioni dei suoi organi preparatori quando tali punti si riferiscono a materie in cui il Consiglio agisce in qualità di legislatore, come definito nell'articolo 6 del suo regolamento interno.

     Tale elenco include i riferimenti ai documenti relativi ai punti in questione. Esso è reso disponibile in anticipo rispetto alla corrispondente riunione ed è aggiornato in caso di modifiche.

 

     Art. 2.

     Il registro pubblico dei documenti del Consiglio include anche la citazione del numero di documento e della materia dei documenti classificati.

     Il registro pubblico dei documenti del Consiglio non contiene alcun riferimento ai documenti classificati SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO ai sensi della decisione del Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, del 27 luglio 2000, relativa alle misure di protezione delle informazioni classificate applicabili al Segretariato generale del Consiglio, riguardanti problemi di sicurezza e di difesa dell'Unione o di uno o più Stati membri oppure la gestione militare o non militare delle crisi [1].

     La materia non è citata quando la sua divulgazione potrebbe nuocere alla tutela:

     - dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, sicurezza e difesa dell'Unione o di uno o più Stati membri, gestione militare e non militare delle crisi, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini) [2];

     - dell'individuo e della vita privata;

     - del segreto commerciale ed industriale;

     - degli interessi finanziari della Comunità;

     - della riservatezza chiesta dalla persona fisica o giuridica che ha fornito una delle informazioni contenute nel documento, ovvero prevista dalla legislazione dello Stato membro che ha fornito una di tali informazioni.

 

     Art. 3.

     Non appena conclusi i preparativi tecnici necessari, e al più tardi entro il 1° luglio 2000, si indicheranno nel registro i documenti che sono già stati resi pubblici e il contenuto di tali documenti sarà reso disponibile su Internet.

 

     Art. 4.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

     Essa ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della decisione (CE) n. 527/2000.

[2] Alinea così sostituita dall'art. 2 della decisione (CE) n. 527/2000.