§ 12.3.124 – Decisione 12 luglio 2005, n. 500.
Decisione n. 2005/500/CE della Commissione che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:12/07/2005
Numero:500


Sommario
Art.  1.
Art. 2.      I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Grenada devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
Art. 3.      1. Ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, e consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e [...]
Art. 4.      I prodotti della pesca provengono dagli stabilimenti, dalle navi officina o dai depositi frigoriferi riconosciuti, o dalle navi congelatrici registrate che figurano nell'elenco di cui [...]
Art. 5.      Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura «GRENADA» e il numero di [...]
Art. 6.      La presente decisione si applica dal 28 agosto 2005.
Art. 7.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 12.3.124 – Decisione 12 luglio 2005, n. 500.

Decisione n. 2005/500/CE della Commissione che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Grenada. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 14 luglio 2005, n. L 183).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta a Grenada per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

     (2) Le prescrizioni della legislazione di Grenada in materia di ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

     (3) In particolare, il «Public Health Department (PHD) under the Ministry of Health and the Environment (MHE)» è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della disciplina vigente.

     (4) Il PHD-MHE ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

     (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Grenada, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

     (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina o dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo quanto prescritto dalla direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE. Detti elenchi dovrebbero essere compilati sulla base di una comunicazione del PHD-MHE alla Commissione.

     (7) È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

     (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Il «Public Health Department (PHD) under the Ministry of Health and the Environment (MHE)» è l'autorità competente a Grenada per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca alle prescrizioni della direttiva 91/493/CEE.

 

     Art. 2.

     I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Grenada devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

 

     Art. 3.

     1. Ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, e consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

     2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

     3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del PHD-MHE, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.

 

     Art. 4.

     I prodotti della pesca provengono dagli stabilimenti, dalle navi officina o dai depositi frigoriferi riconosciuti, o dalle navi congelatrici registrate che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

 

     Art. 5.

     Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura «GRENADA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

 

     Art. 6.

     La presente decisione si applica dal 28 agosto 2005.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

 

Numero di riconoscimento

Nome

Città

Regione

Data limite del riconoscimento

Categoria

Osservazioni

001

Grenada Commercial Fisheries Ltd

St. George's

 

PP

A

002

Caribbean Seafoods Ltd

St. George's

 

PP

A

005

Minerva (Cardinal Olliverre)

Carriacou

 

ZV

 

006

Comment (Devon Mitchell)

Petit Martinique

 

ZV

 

009

Mascot (Don Blair)

Petit Martinique

 

ZV

 

0010

Content I (Chad Charles)

Petit Martinique

 

ZV

 

0011

Content II (Francis Decoteau)

Petit Martinique

 

ZV

 

0012

White Stallion (Gerard Bethel)

Petit Martinique

 

ZV

 

 

     Legenda:

     PP Stabilimento di trasformazione (Processing Plant)

     ZV Nave congelatrice

     A Solo deposito frigorifero.