§ 12.3.116 – Decisione 11 marzo 2005, n. 218.
Decisione n. 2005/218/CE della Commissione che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:11/03/2005
Numero:218


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.


§ 12.3.116 – Decisione 11 marzo 2005, n. 218.

Decisione n. 2005/218/CE della Commissione che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Arabia Saudita. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 69).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Arabia Saudita per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

     (2) Le disposizioni legislative dell'Arabia Saudita in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

     (3) In particolare, la «General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

     (4) La GDQCL ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

     (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dall'Arabia Saudita, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

     (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE. Detti elenchi dovrebbero essere compilati sulla base di una comunicazione della GDQCL alla Commissione.

     (7) È opportuno che la presente decisione si applichi dal terzo giorno successivo alla pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

     (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La «General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)» è l'autorità competente in Arabia Saudita per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

 

     Art. 2.

     I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dall'Arabia Saudita devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

 

     Art. 3.

     1. Ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, e consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

     2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

     3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della GDQCL, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

 

     Art. 4.

     I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

 

     Art. 5.

     Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura «ARABIA SAUDITA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

 

     Art. 6.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 19 marzo 2005.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)