§ 12.3.113 – Decisione 28 aprile 2004, n. 2.
Decisione n. 2/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico che istituisce un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per taluni prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:28/04/2004
Numero:2


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 12.3.113 – Decisione 28 aprile 2004, n. 2.

Decisione n. 2/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico che istituisce un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per taluni prodotti originari del Messico ed elencati nellallegato I della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico. (2004/805/CE).

(G.U.U.E. 1 dicembre 2004, n. L 356).

 

     IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

     visto l’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra, firmato a Bruxelles l’8 dicembre 1997,

     vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000  (in appresso «decisione n. 2/2000»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 10, paragrafo 5, della decisione n. 2/2000 dispone che le parti avviano trattative sull’eventuale apertura di un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per i filetti di tonno.

     (2) Le trattative si sono concluse in modo soddisfacente per entrambe le parti.

     (3) In forza dell’articolo 3, paragrafo 5, il Consiglio congiunto può disporre un'abolizione dei dazi ad un ritmo più rapido di quello previsto agli articoli da 4 a 10, o migliorare in altro modo le condizioni di accesso ivi specificate.

     (4) La decisione del Consiglio congiunto relativa all’abolizione di un dazio doganale o al miglioramento delle condizioni di accesso sostituisce quanto disposto dagli articoli da 4 a 10 per il prodotto di cui trattasi,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     La Comunità europea istituisce un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per i filetti di tonno originari del Messico, conformemente all’allegato III della decisione n. 2/2000, secondo quanto disposto dall'allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     A partire dal terzo anno l’aumento annuo del contingente dipenderà dall’esaurimento del contingente dell’anno precedente. Ai fini del presente articolo il contingente si intende esaurito qualora, al 31 dicembre di ciascun anno, la quantità totale disponibile nell’anno considerato sia stata usata almeno all’80 %.

 

          Art. 3.

     Il contingente sarà aperto dal giorno di entrata in vigore della presente decisione. A partire dal secondo anno il contingente sarà aperto il 1° gennaio di ogni anno.

 

          Art. 4.

     La presente decisione entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione.

 

 

ALLEGATO

 

     Contingente fissato dalla Comunità europea per i filetti di tonno detti «loins» originari del Messico classificati ai codici NC 1604 14 16 A partire dal terzo anno l’incremento annuo è sottoposto alle condizioni di cui all’articolo 2 della presente decisione. Il contingente è gestito in base al principio «primo arrivato, primo servito».

 

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Anno 6

Anno 7

Anno 8

Anno 9

Anno 10

Anni successivi

5 000 tonnellate

6 000 tonnellate

7 000 tonnellate

8 000 tonnellate

9 000 tonnellate

10 000 tonnellate

11 000 tonnellate

12 000 tonnellate

13 000 tonnellate

14 000 tonnellate

15 000 tonnellate

Aliquota del dazio 6 %

Aliquota del dazio 6 %

Aliquota del dazio 6 %

Aliquota del dazio 6 %

Aliquota del dazio 6 %

Aliquota del dazio 6 %

Aliquota del dazio 6 %

Aliquota del dazio 6 %

Aliquota del dazio 6 %

Aliquota del dazio 6 %

Aliquota del dazio 6 %