§ 12.3.104 – Decisione 13 aprile 2004, n. 360.
Decisione n. 2004/360/CE della Commissione che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dallo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:13/04/2004
Numero:360


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.


§ 12.3.104 – Decisione 13 aprile 2004, n. 360.

Decisione n. 2004/360/CE della Commissione che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dallo Zimbabwe. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 20 aprile 2004, n. L 113).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nello Zimbabwe per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

     (2) Le disposizioni legislative dello Zimbabwe in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

     (3) In particolare, il «Department of Livestock and Veterinary Services (DLVS)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

     (4) Il DLVS ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

     (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dallo Zimbabwe, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/ 493/CEE.

     (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del DLVS alla Commissione.

     (7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Il «Department of Livestock and Veterinary Services (DLVS)» è l'autorità competente nello Zimbabwe per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

 

     Art. 2.

     I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dallo Zimbabwe devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

 

     Art. 3.

     1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

     2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

     3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DLVS, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

 

     Art. 4.

     I prodotti della pesca devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

 

     Art. 5.

     Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «ZIMBABWE» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

 

     Art. 6.

     La presente decisione si applica a partire dal 4 giugno 2004.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

 

Numero di riconoscimento/registrazione

Nome

Città Regione

Data limite del riconoscimento

Categoria

 

18/FO2PP

 

Lake Harvest Aquaculture Pvt Ltd

 

PO Box 322 — Kariba

 

 

PP

 

Legenda delle categorie:

PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant)