§ 12.3.80 - Decisione 15 ottobre 2003, n. 759.
Decisione n. 2003/759/CE della Commissione che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:15/10/2003
Numero:759


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     


§ 12.3.80 - Decisione 15 ottobre 2003, n. 759.

Decisione n. 2003/759/CE della Commissione che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Belize. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 24 ottobre 2003, n. L 273).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 11,

     considerando quanto segue:

     (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nel Belize per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

     (2) Le disposizioni legislative del Belize in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

     (3) In particolare, la «Belize Agricultural Health Authority (BAHA)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

     (4) La BAHA ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

     (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dal Belize, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

     (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto I), della direttiva 91/493/CEE. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della BAHA alla Commissione.

     (7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La «Belize Agricultural Health Authority (BAHA)» è l'autorità competente nel Belize per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

 

          Art. 2.

     I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dal Belize sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

 

          Art. 3.

     1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

     2. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

     3. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della BAHA, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

 

          Art. 4.

     I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

 

          Art. 5.

     Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili il termine «BELIZE» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

 

          Art. 6.

     La presente decisione si applica a partire dall'8 dicembre 2003.

 

          Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

 

N. di riconoscimento

Nome

Città/Regione

Data limite di riconoscimento

Categoria

BZE-FP-NOV-001

Nova Companies (Belize) Limited

Ladyville

 

PP

 

Legenda:

PP: (Processing Plant) Stabilimento di trasformazione.