§ 12.3.79 - Regolamento 25 giugno 2001, n. 1575.
Regolamento (CE) n. 1575/2001 del Consiglio relativo alla conclusione del quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:25/06/2001
Numero:1575


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.
Art.  12.
Art.  13.
Art.  14.
Art.  15.


§ 12.3.79 - Regolamento 25 giugno 2001, n. 1575.

Regolamento (CE) n. 1575/2001 del Consiglio relativo alla conclusione del quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

(G.U.C.E. 2 agosto 2001, n. L 209).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 6 dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, le parti hanno negoziato un quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo suddetto, destinato ad entrare in vigore alla fine del periodo di applicazione del terzo protocollo.

     (2) In seguito a tali negoziati, il 13 settembre 2000 è stato siglato il nuovo protocollo.

     (3) Grazie al nuovo protocollo, i pescatori della Comunità fruiranno di possibilità di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Groenlandia per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

     (4) È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto protocollo,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Articolo 1.

     È approvato, a nome della Comunità, il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

     Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

 

     Articolo 2.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo, allo scopo di impegnare la Comunità.

 

     Articolo 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

QUARTO PROTOCOLLO

che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo

in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato,

e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

 

     LA COMUNITÀ EUROPEA,

     da un lato, e

     IL GOVERNO DELLA DANIMARCA E IL GOVERNO LOCALE DELLA GROENLANDIA,

     dall'altro,

     visto l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro,

 

     HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

 

     Art. 1. [1]

     1. Il presente protocollo si applica alle attività di pesca dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

     2. I contingenti di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissati ogni anno sulla base delle informazioni scientifiche disponibili. Essi sono calcolati come resto del totale ammissibile di catture della Groenlandia, sottratti i quantitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e indicati all'articolo 2, ma non potranno superare i seguenti quantitativi (in tonnellate):

 

Specie

Stock occidentali (NAFO 0/1)

Stock orientali (ICES XIV/V)

Merluzzo

p.m. (1)

 

Scorfano di Norvegia

0 (2)

25 500 (3)

Ippoglosso nero

1 500 (4)

9 000 (5)

Mazzancolle; Gamberoni

4 000

5 675

Ippoglosso atlantico

200 (6)

1 000 (6)

Capelin

 

(7)

Granatiere

1 350

2 000

Grancevole artiche

1 000

 

Catture accessorie

2 000 (8)

 

 

(1) In caso di ricostituzione degli stock, la Comunità può pescare fino a 31 000 tonnellate con un corrispondente incremento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Può essere pescato a ovest o a est.

(2) Entro la fine di novembre dell'anno successivo, la Comunità può chiedere un aumento del contingente, fino a un massimo di 5 500 tonnellate, con un corrispondente incremento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

(3) Può essere pescato a est o a ovest. Un quantitativo massimo di 20 000 tonnellate può essere pescato con rete da traino pelagica. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente. Entro la fine di novembre dell'anno successivo, la Comunità può chiedere un aumento del contingente, fino a un massimo di 47 320 tonnellate, con un corrispondente incremento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

(4) 500 tonnellate possono essere pescate a nord o a sud in accordo con le autorità della Groenlandia.

(5) Questo dato può essere rivisto alla luce dell'accordo sulla ripartizione delle possibilità di pesca tra i paesi costieri. Le attività di pesca saranno gestite mediante una restrizione del numero di imbarcazioni che pescano contemporaneamente.

(6) Se le catture accessorie di ippoglosso atlantico effettuate da navi comunitarie che praticano la pesca al traino di merluzzo bianco e di scorfano comportassero un superamento dei contingenti comunitari di ippoglosso atlantico, le autorità groenlandesi cercheranno delle soluzioni atte a far sì che la Comunità possa continuare la pesca del merluzzo bianco e dello scorfano fino a che non siano esauriti i relativi contingenti.

(7) 7,7 % del TAC per il capelin per la campagna.

(8) Fa riferimento alle catture accessorie combinate di merluzzo, lupo di mare, razza, molva e brosmio. Le quantità delle catture accessorie di merluzzo non devono superare 100 tonnellate. Può essere pescato a ovest o a est.

 

     3. I contingenti fissati per i gamberi nelle zone est della Groenlandia possono essere pescati nelle zone ovest della Groenlandia, purché siano stati presi accordi per il trasferimento dei contingenti, da impresa a impresa, fra armatori della Groenlandia e della Comunità europea. Il governo locale della Groenlandia si impegna a facilitare la conclusione di tali accordi. Il trasferimento di contingenti può avvenire solo fino a un massimo di 2 000 tonnellate annue nelle zone della Groenlandia occidentale. I pescherecci comunitari operano alle medesime condizioni fissate nelle licenze rilasciate agli armatori della Groenlandia.

     4. Autorizzazioni per la pesca sperimentale possono essere rilasciate per periodi di prova della durata massima di 6 mesi ciascuno, conformemente all'articolo 9 e all'allegato V.

     5. Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, il governo locale della Groenlandia assegna alla flotta comunitaria il 50 % delle opportunità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo, con un corrispondente incremento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

 

          Art. 2. [2]

     I quantitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sono fissati ogni anno al seguente livello (in tonnellate):

 

Specie

Stock occidentali (NAFO 0/1)

Stock orientali (ICES XIV/V)

Merluzzo

50 000 (1)

 

Scorfano di Norvegia

2 500

5 000

Ippoglosso nero

4 700

4 000

Mazzancolle; Gamberoni

25 000

1 500

 

(1) Può essere pescato a ovest o a est.

 

     Art. 3. [3]

     [La Groenlandia darà la preferenza alle imprese degli Stati membri della Comunità nella negoziazione di contratti concernenti i quantitativi di merluzzo bianco o di altre specie offerti per vendite da bordo a bordo o per trasferimenti di sacco nei casi in cui la capacità di lavorazione del pescato della Groenlandia sia insufficiente per trasformare i quantitativi pescati dalla flotta groenlandese. Tali contratti saranno negoziati direttamente, su base commerciale.]

 

     Art. 4.

     Ai fini dell'articolo 8 bis dell'accordo si intende per:

     «Associazione temporanea di imprese»: un'associazione basata su un accordo contrattuale di durata limitata tra armatori della Comunità e persone fisiche o giuridiche della Groenlandia, finalizzato alla pesca e allo sfruttamento comune dei contingenti di pesca della Groenlandia da parte di navi battenti bandiera di uno degli Stati membri della Comunità, dividendo i profitti o le perdite dell'attività economica intrapresa in comune, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità.

     «Società miste»: una società di diritto groenlandese costituita da uno o più armatori comunitari e da uno o più soci della Groenlandia, ai fini della pesca e dell'eventuale sfruttamento dei contingenti di pesca della Groenlandia nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Groenlandia da parte di navi battenti bandiera groenlandese, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità.

 

     Art. 5.

     Le parti valutano i progetti per la costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste. I progetti sono valutati secondo i metodi e i criteri stabiliti nell'allegato II.

 

     Art. 6.

     Al fine di promuovere la costituzione di società miste possono essere concessi aiuti finanziari alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio.

 

     Art. 7.

     È costituita una commissione paritetica incaricata di sorvegliare l'applicazione degli articoli 5 e 6 del presente protocollo. Essa ha il compito in particolare di:

     — valutare i progetti presentati dalle parti per la costituzione delle associazioni temporanee di imprese e delle società miste secondo i criteri stabiliti nell'allegato II,

     — controllare le attività delle navi appartenenti ad associazioni temporanee di imprese e a società miste operanti nelle acque della Groenlandia prima della scadenza del loro contratto.

     La commissione paritetica si riunisce su richiesta di una delle parti.

 

     Art. 8.

     Le condizioni relative all'accesso alle risorse da parte delle associazioni temporanee di imprese sono stabilite nell'allegato III.

 

     Art. 9. [4]

     Le parti promuovono la pesca sperimentale di, inter alia, specie di acque profonde, cefalopodi, vongole e capelin (stock occidentali) nelle acque della Groenlandia. A tal fine esse si consultano ogni volta che una delle parti presenta una richiesta in tal senso e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti. Le parti attuano la pesca sperimentale in conformità dell'allegato V.

 

     Art. 10.

     Per attuare gli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 9 dell'accordo, le parti si impegnano a stabilire contatti più stretti al fine di determinare i settori di cooperazione pertinenti, in particolare nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca e nel campo della ricerca.

     In tale contesto le parti riconoscono l'importanza di un programma efficace di sorveglianza e di controllo nelle organizzazioni regionali per la pesca di cui fanno parte. Nei limiti delle loro competenze, le parti concordano di cooperare al fine di agevolare nella pratica l'attuazione effettiva di tali programmi.

 

     Art. 11. [5]

     1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissata, per il periodo di validità del presente protocollo, a 42 820 000 EUR, da versare ogni anno all'inizio della campagna di pesca.

     2. La parte della contropartita finanziaria pari a 31 760 679 EUR è considerata l'importo relativo alle possibilità di pesca. L'importo sarà adeguato nel corso di ciascuna campagna di pesca in cui sono assegnati alla Comunità contingenti supplementari rispetto a quelli indicati nella tabella dell'articolo 1. Gli adeguamenti saranno calcolati sulla base dei prezzi di mercato delle differenti specie per cui sono assegnati contingenti supplementari.

     3. La Groenlandia mette a disposizione della Comunità un quantitativo di 20 000 tonnellate in equivalente merluzzo, che la Comunità può utilizzare per acquisire ulteriori possibilità di pesca. L'adeguamento della contropartita di cui al paragrafo 2 può arrivare fino al 50 % del citato equivalente merluzzo.

     4. La procedura da seguire nel caso di assegnazione di possibilità di cattura supplementari ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo è indicata all'allegato III.

     5. Il contributo finanziario derivante dal pagamento diretto delle licenze da parte degli armatori sarà detratto dalla contropartita comunitaria globale, quale indicata all'articolo 11, paragrafo 1. I canoni, per specie e per tonnellate, delle licenze rilasciate ai pescherecci sono fissati conformemente all'allegato VI. Le modalità tecniche per l'assegnazione delle licenze di pesca sono definite dalle parti mediante accordi amministrativi.

     6. La Groenlandia fornisce un sostegno di bilancio al settore della pesca per i tre anni rimanenti del protocollo, conformemente agli impegni assunti dal primo ministro della Groenlandia nella sua lettera al presidente Prodi del 12 giugno 2003. Gli orientamenti strategici e gli obiettivi della riforma della politica della pesca della Groenlandia, quali definiti e programmati in modo autonomo e indipendente dal governo locale della Groenlandia, come pure gli aspetti tecnici relativi alla definizione, all'attuazione e al monitoraggio del sostegno di bilancio al settore della pesca in Groenlandia, sono definiti in un accordo amministrativo tra la Groenlandia e la Comunità europea. La Groenlandia destina 500 000 EUR all'aumento della dotazione di bilancio del Greenland Institute of Natural Resources.

 

     Art. 12.

     Fatti salvi gli articoli 7 e 10 dell'accordo, la mancata esecuzione degli impegni previsti dal presente protocollo può comportare una corrispondente riduzione degli impegni di cui agli articoli 1 e 11 del presente protocollo.

 

     Art. 13.

     Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001. Le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

 

     Art. 14. [6]

     Entro il 30 giugno 2005 le parti verificano l'attuazione del presente protocollo al fine di preparare i negoziati per il prossimo accordo.

 

     Art. 15.

     Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

     Le autorità groenlandesi forniranno una traduzione del protocollo in lingua groenlandese.

 

 

ALLEGATO I [7]

 

[QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

(in tonnellate)

 

Specie

Stock occidentale (NAFO 0/1)

Stock orientale (CIEM XIV/V)

Merluzzo bianco

31 000 (1)

Scorfano

5 500

47 320 (2)

Ippoglosso nero

1 500

4 800

Gamberi

5 675

Ippoglosso atlantico

200 (3)

200 (3)

Bavosa lupa

1 000

1 000

Melù

15 000

Capelin

25 000

(4)

Granatiere

3 350

4 650

 

(1) Possono essere pescati ad ovest o ad est.

(2) 25 500 tonnellate possono essere pescate ad est o ad ovest. Un quantitativo massimo di 20 000 tonnellate può essere pescato con rete da traino pelagica. Le catture provenienti dalla pesca con reti a strascico e dalla pesca con reti da traino pelagiche debbono essere registrate separatamente.

(3) Se le catture accessorie di ippoglosso atlantico effettuate da navi comunitarie che praticano la pesca al traino di merluzzo bianco e di scorfano comportassero un superamento dei contingenti comunitari di ippoglosso atlantico, le autorità groenlandesi cercheranno delle soluzioni atte a far sì che la Comunità possa continuare la pesca del merluzzo bianco e dello scorfano fino a che non siano esauriti i contingenti relativi.

(4) 70 % della percentuale groenlandese del TAC per il capelin.]

 

 

ALLEGATO II

 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

 

     1. Le parti si scambiano informazioni sui progetti presentati ai fini della costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.

     2. I progetti sono presentati alla Comunità tramite le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

     3. La Comunità trasmette alla commissione paritetica l'elenco dei progetti concernenti associazioni temporanee di imprese e società miste. La commissione paritetica valuta i progetti essenzialmente sulla base dei seguenti criteri:

     a) tecnologia adatta alle operazioni di pesca previste;

     b) specie bersaglio e zone di pesca;

     c) età del peschereccio;

     d) per le associazioni temporanee di imprese, la durata complessiva delle stesse e la durata delle operazioni di pesca;

     e) esperienza precedente dell'armatore comunitario e dei soci groenlandesi nel settore della pesca.

     4. La commissione paritetica formula un parere sui progetti sulla base della valutazione di cui al punto 3.

     5. Per le associazioni temporanee di imprese, una volta che i progetti abbiano avuto parere favorevole da parte della commissione paritetica, l'autorità groenlandese rilascia le autorizzazioni e le licenze di pesca necessarie.

 

 

ALLEGATO III

 

CONDIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO ALLE RISORSE

DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE IN GROENLANDIA

 

     1. Licenze

     Le licenze di pesca sono rilasciate dalla Groenlandia per un periodo uguale alla durata delle associazioni temporanee di imprese. L'attività di pesca viene esercitata su contingenti concessi dall'autorità groenlandese.

     2. Sostituzione di pescherecci

     Un peschereccio comunitario operante nell'ambito di un'associazione temporanea di imprese può essere sostituito da un altro peschereccio comunitario della stessa capacità e avente caratteristiche tecniche equivalenti soltanto per fondati motivi e previo accordo delle parti.

     3. Armamento

     I pescherecci che operano nell'ambito di associazioni temporanee di imprese devono rispettare le norme e le regolamentazioni in materia di armamento applicabili in Groenlandia, senza discriminazioni tra pescherecci della Groenlandia e pescherecci della Comunità.

     4. Dichiarazioni di cattura

     a) Tutti i pescherecci comunitari presentano all'autorità groenlandese una dichiarazione di cattura conforme alle regolamentazioni groenlandesi in materia di pesca.

     b) Una copia della dichiarazione di cattura è trasmessa alla Commissione europea.

     c) In caso di inadempimento degli obblighi suddetti, l'autorità groenlandese può sospendere la licenza di pesca del peschereccio interessato fino all'espletamento delle formalità prescritte.

     5. Osservatori scientifici

     Su richiesta dell'autorità groenlandese, i pescherecci comunitari che operano nel quadro del presente protocollo autorizzano l'imbarco di osservatori scientifici da questa designati e l'esecuzione del loro mandato. L'osservatore scientifico gode di tutte le facilitazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

     La sua permanenza a bordo è soggetta alle stesse condizioni applicabili agli altri ufficiali della nave. La retribuzione e gli oneri sociali degli osservatori sono a carico delle autorità groenlandesi. Le spese di permanenza a bordo sono a carico dell'armatore.

 

 

ALLEGATO IV

 

POSSIBILITÀ DI CATTURA SUPPLEMENTARI

 

     1. Le autorità responsabili per la Groenlandia si impegnano ad offrire alla Comunità, entro il 15 novembre di ogni anno, le possibilità di cattura supplementari che sono previste all'articolo 8 dell'accordo e che, a tale data, si ritengono disponibili nella campagna di pesca successiva.

     La Comunità comunica alle autorità responsabili per la Groenlandia la propria risposta a tale offerta non oltre sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta. Se la Comunità declina l'offerta o non risponde entro sei settimane, le autorità responsabili per la Groenlandia sono libere di offrire le possibilità di cattura supplementari ad altre parti.

     2. Se in qualsiasi momento durante la campagna di pesca si accertano possibilità di cattura supplementari ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo le quali eccedono le possibilità di cattura contenute nell'offerta di cui al paragrafo 1, le autorità responsabili per la Groenlandia offrono alla Comunità tali possibilità supplementari.

     La Comunità comunica alle autorità responsabili per la Groenlandia la propria risposta a tale offerta non oltre sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta. Se la Comunità declina l'offerta o non risponde entro sei settimane, le autorità responsabili per la Groenlandia sono libere di offrire le possibilità di cattura supplementari ad altre parti.

 

 

ALLEGATO V [8]

 

     Disposizioni specifiche di attuazione per la pesca sperimentale

     Il governo locale della Groenlandia e la Commissione europea decidono congiuntamente in merito agli operatori della Comunità europea partecipanti e stabiliscono i tempi e le modalità più opportuni per l'attuazione della pesca sperimentale. Al fine di agevolare il lavoro esplorativo dei pescherecci, il governo locale della Groenlandia (per il tramite del Greenland Institute of Natural Resources) mette a disposizione dati scientifici e altre informazioni fondamentali.

     L'industria della pesca della Groenlandia è strettamente associata a questo processo (coordinamento e dialogo sugli accordi in materia di pesca sperimentale).

     Durata delle campagne: massimo sei mesi e minimo tre mesi, a meno che negli accordi le parti non dispongano diversamente.

     Selezione di candidati per l'attuazione delle campagne sperimentali:

     La Commissione europea trasmette alle autorità della Groenlandia le richieste di licenze per la pesca sperimentale. E un fascicolo tecnico che specifichi:

     — le caratteristiche tecniche del peschereccio,

     — il livello di esperienza in questo particolare ambito degli ufficiali a bordo,

     — una proposta relativa ai parametri tecnici della campagna (durata, attrezzatura, zone oggetto di esplorazione, ecc.).

     Il governo locale della Groenlandia organizza, se lo ritiene necessario, riunioni di natura tecnica con le amministrazioni dello stesso governo, la Commissione europea e gli armatori interessati.

     Prima dell'inizio della campagna, gli armatori devono presentare alle autorità della Groenlandia e alla Commissione europea:

     — una dichiarazione delle catture già a bordo,

     — le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura da pesca da utilizzare nella campagna,

     — la garanzia che tale attrezzatura è conforme alla normativa della Groenlandia in materia di pesca.

     Durante la campagna in mare, gli armatori dei pescherecci interessati devono:

     — fornire al Greenland Institute of Natural Resources, alle autorità della Groenlandia e alla Commissione europea una relazione settimanale sulle catture per giorno e per retata, inclusa la descrizione dei parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti),

     — comunicare la posizione, la velocità e la direzione del peschereccio mediante SCP,

     — garantire la presenza a bordo di un osservatore scientifico della Groenlandia o di un osservatore scelto dalle autorità della Groenlandia. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali e gli armatori devono farsi carico delle spese per lo stesso per tutto il periodo della sua permanenza a bordo. La decisione relativa alla durata della permanenza a bordo dell'osservatore, nonché ai porti di imbarco e di sbarco, è adottata di concerto con le autorità della Groenlandia. Salvo diverso accordo tra le parti, il peschereccio non può essere obbligato a rientrare in porto più di due volte al mese,

     — su richiesta delle autorità della Groenlandia, consentire l'ispezione del peschereccio al momento in cui esso esce dalle acque della Groenlandia,

     — garantire che sono in regola con la normativa della Groenlandia in materia di pesca.

     Le catture, incluse quelle accessorie, realizzate nel corso della campagna sperimentale restano di proprietà dell'armatore.

     Le autorità della Groenlandia designano una responsabile per risolvere eventuali imprevisti suscettibili di ostacolare lo svolgimento delle campagne di pesca sperimentali.

 

 

ALLEGATO VI [9]

 

     Canoni

     Si applicano le seguenti aliquote (1):

 

Specie

EUR per tonnellata

Scorfano di Norvegia

52

Ippoglosso nero

85

Mazzancolle; Gamberoni

74

Ippoglosso atlantico

199

Capelin

7

Granatiere

10

Grancevole artiche

122

 

(1) Le aliquote possono essere adeguate periodicamente mediante accordi amministrativi tra le parti, tenendo conto della situazione del mercato e del settore della pesca.


[1] Articolo già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/908/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1245/2004.

[2] Articolo già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/908/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1245/2004.

[3] Articolo abrogato dall’art. 1 della decisione n. 2003/908/CE e nuovamente abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1245/2004.

[4] Articolo già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/908/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1245/2004.

[5] Articolo già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/908/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1245/2004.

[6] Articolo già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/908/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1245/2004.

[7] Allegato abrogato dall’art. 1 della decisione n. 2003/908/CE e nuovamente abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1245/2004.

[8] Allegato aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2003/908/CE e nuovamente aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1245/2004.

[9] Allegato aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2003/908/CE e nuovamente aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1245/2004.