§ 12.3.56 - Decisione 29 ottobre 2002, n. 860.
Decisione n. 2002/860/CE della Commissione che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:29/10/2002
Numero:860


Sommario
Art. 1.      Il «Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral (BFV/OVF)» è l’autorità competente in Svizzera per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le [...]
Art. 2.      1. I prodotti della pesca importati nella Comunità dalla Svizzera devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4
Art. 3.      1. Il certificato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli
Art. 4.      La presente decisione si applica a partire dal 20 dicembre 2002
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 12.3.56 - Decisione 29 ottobre 2002, n. 860.

Decisione n. 2002/860/CE della Commissione che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Svizzera. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 5 novembre 2002, n. L 301).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Un’ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Svizzera per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

     (2) Le disposizioni della legislazione svizzera in materia d’ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

     (3) In particolare, il «Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral (BFV/OVF)» è in grado di verificare efficacemente l’applicazione della legislazione vigente.

     (4) È opportuno stabilire norme dettagliate per il certificato sanitario che, a norma della direttiva 91/493/CEE, deve accompagnare le spedizioni di prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Svizzera. In particolare, tali norme devono specificare la definizione di un modello di certificato, i requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui questo deve essere redatto e la qualifica della persona autorizzato a firmarlo.

     (5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve recare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.

     (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del BFV/OVF alla Commissione. Il BFV/OVF è pertanto tenuto ad accertare l’osservanza delle pertinenti disposizioni della direttiva 91/ 493/CEE.

     (7) Il BFV/OVF ha fornito garanzie ufficiali circa l’osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V all’allegato della direttiva 91/493/CEE in merito ai controlli sui prodotti della pesca, nonché il rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Il «Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral (BFV/OVF)» è l’autorità competente in Svizzera per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

 

          Art. 2.

     1. I prodotti della pesca importati nella Comunità dalla Svizzera devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

     2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all’allegato I.

     3. I prodotti provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell’elenco di cui all’allegato II.

     4. Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all’industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «SVIZZERA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

 

          Art. 3.

     1. Il certificato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

     2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del BFV/OVF, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

 

          Art. 4.

     La presente decisione si applica a partire dal 20 dicembre 2002.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

 

     relativo ai prodotti della pesca importati dalla SVIZZERA a destinazione della Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

 

     N. di riferimento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

     Paese speditore: SVIZZERA

     Autorità competente: Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral (BFV/OVF)

 

     I. Identificazione dei prodotti della pesca

     - Descrizione dei prodotti della pesca / dell’acquacoltura (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     - specie (nome scientifico): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     - stato e tipo di trattamento (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     - Numero di codice (eventuale): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     - Tipo di imballaggio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     - Numero dei colli: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     - Peso netto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     - Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

     II. Origine dei prodotti della pesca

     Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/e nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/e nave/i congelatrice/i registrata/e dal BFV/OVF per l’esportazione verso la CE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

     III. Destinazione dei prodotti della pesca

     I prodotti della pesca sono spediti

     da: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (luogo di spedizione)

     a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (paese e luogo di destinazione)

     con il seguente mezzo di trasporto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Nome e indirizzo dello speditore: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

     IV. Attestato sanitario

     - L’ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

     1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

     2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;

     3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;

     4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;

     5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

     6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d’applicazione.

 

     - Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2002/860/CE.

 

Fatto a (luogo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., il (data) . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma dell’ispettore ufficiale (3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

 

(1) Cancellare la voce non pertinente.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, conservati, ecc.

(3) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

 

 

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

 

Numero di

riconosci mento / registrazione

Nome

Città

Regione

Categoria

61

Knorr-Nährmittel AG

THAYNGEN

PP

214

Nestlé Suisse SA (Fabrique de Kemptthal)

KEMPTTHAL

PP

224

Hilcona AG

SCHAAN

PP

225

Haco AG

GUMLIGEN

PP

288

Frigemo Produktion Chur AG

CHUR

PP

313

Balik Räucherei im Toggenburg AG

EBERSOL-MOGELSBERG

PP

314

CT Océane SA

CAROUGE

PP

316

Planet Caviar

CAROUGE

PP

 

 

LES ACACIAS

 

317

Hilcona Gourmet SA

ORBE

PP

323

Wolf Bernard

CHEVROUX

PP

326

Roberto SA

MEYRIN

PP

330

Valfish SA

LE BOUVERET

PP

 

Legenda delle categorie:

PP: (Processing Plant) Stabilimento di trasformazione.