§ 12.3.55 - Decisione 29 ottobre 2002, n. 859.
Decisione n. 2002/859/CE della Commissione che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:29/10/2002
Numero:859


Sommario
Art. 1.      La «National Fisheries Authority (NFA)» è l’autorità competente nella Papua Nuova Guinea per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della [...]
Art. 2.      1. I prodotti della pesca importati nella Comunità dalla Papua Nuova Guinea devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4
Art. 3.      1. Il certificato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli
Art. 4.      La presente decisione si applica a partire dal 20 dicembre 2002
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 12.3.55 - Decisione 29 ottobre 2002, n. 859.

Decisione n. 2002/859/CE della Commissione che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Papua Nuova Guinea. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 5 novembre 2002, n. L 301).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Un’ispezione per conto della Commissione è stata condotta nella Papua Nuova Guinea per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

     (2) Le disposizioni della legislazione della Papua Nuova Guinea in materia d’ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

     (3) In particolare, la «National Fisheries Authority (NFA)» è in grado di verificare efficacemente l’applicazione della legislazione vigente.

     (4) È opportuno stabilire norme dettagliate per il certificato sanitario che, a norma della direttiva 91/493/CEE, deve accompagnare le spedizioni di prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Papua Nuova Guinea. In particolare, tali norme devono specificare la definizione di un modello di certificato, i requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui questo deve essere redatto e la qualifica della persona autorizzato a firmarlo.

     (5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve recare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.

     (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/ 493/CEE. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della NFa alla Commissione. La NFA è pertanto tenuta ad accertare l’osservanza delle disposizioni previste a tale scopo dalla direttiva 91/493/ CEE.

     (7) La NFA ha fornito garanzie ufficiali circa l’osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V all’allegato della direttiva 91/493/CEE in merito ai controlli sui prodotti della pesca, nonché il rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La «National Fisheries Authority (NFA)» è l’autorità competente nella Papua Nuova Guinea per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

 

          Art. 2.

     1. I prodotti della pesca importati nella Comunità dalla Papua Nuova Guinea devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

     2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all’allegato I.

     3. I prodotti provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell’elenco di cui all’allegato II.

     4. Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all’industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «PAPUA NUOVA GUINEA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

 

          Art. 3.

     1. Il certificato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

     2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della NFA, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

 

          Art. 4.

     La presente decisione si applica a partire dal 20 dicembre 2002.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

 

     relativo ai prodotti della pesca importati dalla Papua Nuova Guinea a destinazione della Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

 

     N. di riferimento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

     Paese speditore: PAPUA NUOVA GUINEA

     Autorità competente: National Fisheries Authority (NFA)

 

     I. Identificazione dei prodotti della pesca

     - Descrizione dei prodotti della pesca / dell’acquacoltura (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     - specie (nome scientifico): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     - stato e tipo di trattamento (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     - Numero di codice (eventuale): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     - Tipo di imballaggio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     - Numero dei colli: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     - Peso netto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     - Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

     II. Origine dei prodotti della pesca

     Nome/i e numero/i di riconoscimento ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/e nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/e nave/i congelatrice/i registrata/e dalla NFA per l’esportazione verso la CE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

     III. Destinazione dei prodotti della pesca

     I prodotti della pesca sono spediti

     da: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (luogo di spedizione)

     a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (paese e luogo di destinazione)

     con il seguente mezzo di trasporto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Nome e indirizzo dello speditore: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

     IV. Attestato sanitario

     - L’ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

     1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

     2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;

     3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;

     4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;

     5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

     6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d’applicazione.

 

     - Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2002/859/CE.

 

Fatto a (luogo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., il (data) . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma dell’ispettore ufficiale (3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

 

(1) Cancellare la voce non pertinente.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, conservati, ecc.

(3) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

 

 

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

 

Numero di

riconoscimento / registrazione

Nome

Città

Regione

Categoria

08EFV419

Dolly 888 (RD Fishing (PNG))

MADANG

ZV

08EFV449

Dolly 757 (RD Fishing (PNG))

MADANG

ZV

08EFV450

Dolly 767 (RD Fishing (PNG))

MADANG

ZV

08EFV451

Dolly 777 (RD Fishing (PNG))

MADANG

ZV

08EFV452

Dolly 778 (RD Fishing (PNG))

MADANG

ZV

08EFV454

Dolores 780 (RD Fishing (PNG))

MADANG

ZV

08EFV479

Dolly 889 (RD Fishing (PNG))

MADANG

ZV

08EFV485

Dolly 152 (RD Fishing (PNG))

MADANG

ZV

08EPR001

RD Tuna Canners Pty Ltd

MADANG

PP

08TFV415

Dolores 831 (RD Fishing (PNG))

MADANG

ZV

08TFV416

Dolores 832 (RD Fishing (PNG))

MADANG

ZV

08TFV420

Dolores 827 (RD Fishing (PNG))

MADANG

ZV

08TFV424

Dolores 828 (RD Fishing (PNG))

MADANG

ZV

08TFV428

Dolores 829 (RD Fishing (PNG))

MADANG

ZV

08TFV455

Dolores 830 (RD Fishing (PNG))

MADANG

ZV

08TFV484

Dolores 834 (RD Fishing (PNG))

MADANG

ZV

08TST032

D Fishing (PNG) Pty Ltd

MADANG

PP

 

Legenda delle categorie:

PP: (Processing plant) stabilimento di trasformazione.

ZV: (Freezer vessel) nave congelatrice.