§ 12.3.43 - Decisione 17 dicembre 2001, n. 572/2002.
Decisione n. 2002/572/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:17/12/2001
Numero:572


Sommario
Art. 1.      Dopo un mese dall'entrata in vigore del presente protocollo, la Comunità e la Polonia riducono di un terzo i dazi tariffari applicati al pesce e ai prodotti della pesca di cui all'articolo 1 del [...]
Art. 2.      Dopo un mese dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti riducono del 30% i dazi tariffari applicati, rispettivamente, dalla Comunità e dalla Polonia ai prodotti elencati negli [...]
Art. 3.      I contingenti tariffari concessi autonomamente dalla Comunità alla Polonia restano validi fino all'adesione o sono aboliti prima di questa data previo accordo fra le parti. Tale accordo è [...]
Art. 4.      Le riduzioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 vengono calcolate secondo i principi matematici comuni, tenendo presente che
Art. 5.      Il presente protocollo sostituisce, per il prodotto di cui al codice NC polacco 1902 20 10 (pasta farcita, anche cotta o altrimenti preparata, contenente in peso più di 20% di pesce, crostacei, [...]
Art. 6.      Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo [...]
Art. 7.      Il presente protocollo può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione


§ 12.3.43 - Decisione 17 dicembre 2001, n. 572/2002.

Decisione n. 2002/572/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra.

(G.U.C.E. 11 luglio 2002, n. L 181).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) E’ opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Polonia e per l'importazione nella Repubblica di Polonia di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.

     (2) A tal fine, occorrerebbe aggiungere al suddetto accordo europeo un nuovo protocollo che stabilisca il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca.

     (3) E’ opportuno approvare il protocollo,

     decide:

 

     Articolo 1.

     E’ approvato, a nome della Comunità, il protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra.

     Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

 

     Articolo 2.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

 

 

Protocollo addizionale

che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall'altra

     La Comunità europea, in seguito denominata "Comunità",

     da una parte, e

     la Repubblica di Polonia,

     dall'altra,

     considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, in seguito denominato "accordo europeo", è stato firmato nel dicembre 1991 a Bruxelles ed è entrato in vigore nel febbraio 1994;

     considerando che in seguito all'esito positivo dei negoziati tecnici tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, condotti a norma degli articoli 20, paragrafo 5 e 23 dell'accordo europeo, si sono concordate concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca;

     considerando che le concessioni negoziate nel settore della pesca incideranno sulle concessioni bilaterali accordate a norma dell'accordo europeo, che dovranno quindi essere modificate mediante un protocollo che adegui gli aspetti commerciali di detto accordo;

     considerando che la Comunità e la Repubblica di Polonia hanno inoltre convenuto una procedura amministrativa semplificata affinché le concessioni tariffarie concordate possano progressivamente essere attuate quanto prima,

     hanno convenuto quanto segue:

 

Art. 1.

     Dopo un mese dall'entrata in vigore del presente protocollo, la Comunità e la Polonia riducono di un terzo i dazi tariffari applicati al pesce e ai prodotti della pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti applicano un'ulteriore riduzione di un terzo ai dazi tariffari in vigore all'entrata in vigore del presente protocollo. Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, o ad una data precedente concordata fra le parti, si arriva alla liberalizzazione totale di tutti gli scambi di pesce e di prodotti della pesca. Qualsiasi eventuale accordo sull'applicazione anticipata del libero scambio totale a tutti i pesci e prodotti della pesca viene applicato a norma dell'articolo 6.

 

     Art. 2.

     Dopo un mese dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti riducono del 30% i dazi tariffari applicati, rispettivamente, dalla Comunità e dalla Polonia ai prodotti elencati negli allegati I(a) e I(b). Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti procedono a un'ulteriore riduzione del 30% dei dazi tariffari in vigore al momento della sua entrata in vigore. Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente protocollo o prima di questa previo accordo fra le parti, si arriva alla liberalizzazione totale di tutti gli scambi di questi prodotti. Qualsiasi eventuale accordo sull'applicazione anticipata del libero scambio totale a tutti i pesci e prodotti della pesca viene applicato a norma dell'articolo 6.

 

     Art. 3.

     I contingenti tariffari concessi autonomamente dalla Comunità alla Polonia restano validi fino all'adesione o sono aboliti prima di questa data previo accordo fra le parti. Tale accordo è applicato a norma dell'articolo 6.

     Le importazioni nella Comunità che superano i quantitativi contingentali sono oggetto della riduzione tariffaria concordata secondo le modalità specificate più sopra.

 

     Art. 4.

     Le riduzioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 vengono calcolate secondo i principi matematici comuni, tenendo presente che:

     a) tutte le cifre inferiori a 50 (compreso) dopo la virgola vanno arrotondate per difetto al numero intero più vicino;

     b) tutte le cifre superiori a 50 dopo la virgola vanno arrotondate per eccesso al numero intero più vicino;

     c) tutti i dazi inferiori al 2% vengono fissati automaticamente allo 0%.

     Le parti si scambiano informazioni sui casi in cui si applicano i principi suddetti.

 

     Art. 5.

     Il presente protocollo sostituisce, per il prodotto di cui al codice NC polacco 1902 20 10 (pasta farcita, anche cotta o altrimenti preparata, contenente in peso più di 20% di pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici), la concessione che figura nell'allegato IX dell'accordo europeo.

 

     Art. 6.

     Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo necessarie.

 

     Art. 7.

     Il presente protocollo può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione.

 

 

Allegato Ia

Nomenclatura combinata polacca

Designazione delle merci

0302

Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:

0302 40 00

- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

0302 40 00 1

- dal 1° gennaio al 14 febbraio

 

- dal 15 febbraio al 15 giugno:

0302 40 00 3

- Aringhe del Baltico, dal 1° marzo al 15 giugno

0302 40 00 5

- altri

 

- dal 16 giugno al 31 dicembre:

0302 40 00 7

- Aringhe del Baltico, dal 16 giugno al 30 settembre

0302 40 00 9

- altri

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:

0303 50 00

- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

0303 50 00 1

- dal 1° gennaio al 14 febbraio

 

- dal 15 febbraio al 15 giugno:

0303 50 00 3

- Aringhe del Baltico, dal 1° marzo al 15 giugno

0303 50 00 5

- altri

 

- dal 16 giugno al 31 dicembre:

0303 50 00 7

- Aringhe del Baltico, dal 16 giugno al 30 settembre

0303 50 00 9

- altri

0304

Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:

0304 10 97 0

- Lati di aringhe

 

- Filetti congelati:

0304 20 75 0

- di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

- Altri

0304 90 22

- di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0304 90 22 1

- dal 1° gennaio al 14 febbraio

0304 90 22 3

- dal 15 febbraio al 15 giugno

0304 90 22 9

- dal 16 giugno al 31 dicembre

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:

0305 42 00 0

- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 59 30 0

- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 61 00 0

- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

1604 12

- Aringhe:

1604 12 10 0

- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

 

- altri

1604 12 91 0

- in recipienti ermeticamente chiusi

1604 12 99 0

- altri

 

 

Allegato Ib

Nomenclatura combinata dell'UE

Designazione delle merci

0302

Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:

0302 40 00

- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:

0303 50 00

- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

0304

Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:

0304 10 97

- - Lati di aringhe

 

- Filetti congelati:

0304 20 75

- di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

- altri:

0304 90 22

- di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:

0305 42 00

- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 59 30

- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 61 00

- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

1604 12

- Aringhe

 

     Informazione

     relativa all'entrata in vigore del protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e il loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra

     Il protocollo addizionale dell'accordo europeo con la Repubblica di Polonia sugli scambi di determinati pesci prodotti della pesca, che il Consiglio ha deciso di concludere il 17 dicembre 2001, è entrato in vigore il 1° luglio 2002, essendo state completate, in data 18 giugno 2002, le notifiche relative all'espletamento delle procedura previste all'articolo 6 di detto protocollo.