§ 12.3.31 - Decisione del 23 gennaio 2002, n. 61.
Decisione 2002/61/CE della Commissione recante modifica della decisione 2001/634/CE che stabilisce le condizioni particolari d’importazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:23/01/2002
Numero:61


Sommario
Art. 1.      La decisione 2001/634/CE della Commissione è modificata come segue.
Art. 2.      La presente decisione si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 12.3.31 - Decisione del 23 gennaio 2002, n. 61.

Decisione 2002/61/CE della Commissione recante modifica della decisione 2001/634/CE che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Guinea (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 26 gennaio 2002, n. L 24).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l’articolo 11, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione 2001/634/CE della Commissione, del 16 agosto 2001, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Guinea, designa la “Direction nationale des pêches maritimes (DNPM)” del “Ministère de la pêche et de l’aquaculture” quale autorità competente in Guinea per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

      (2) A seguito di una ristrutturazione dell’amministrazione guineana, l’autorità competente per il rilascio dei certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca è ora il “Service Industries et Assurance qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture (SIAQPPA)” del “Ministère de la pêche et de l’aquaculture”. La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l’applicazione delle leggi in vigore.

      (3) D’altra parte, il divieto di trasformazione di cui all’articolo 2, punto 1, della decisione citata deve essere modificato per autorizzare operazioni destinate ad evitare la contaminazione dei prodotti della pesca, quali la decapitazione e l’eviscerazione.

      (4) Inoltre, la modifica dell’elenco degli stabilimenti secondo la procedura prevista all’articolo 5 della decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 luglio 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE, sarà autorizzata per le modifiche relative alla cancellazione di stabilimenti o navi o al cambiamento dei loro nomi, ma non per l’aggiunta di nuovi stabilimenti o navi.

      (5) La decisione 2001/634/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

      (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione 2001/634/CE della Commissione è modificata come segue.

     1) Il testo dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) All’articolo 2, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) All’articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4) Il testo dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5) L’allegato A è sostituito dal testo di cui all’allegato A della presente decisione.

     6) L’allegato B è sostituito dal testo di cui all’allegato B della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato A

     (Omissis).

 

Allegato B

     (Omissis).