§ 12.3.24 - Decisione  11 gennaio 2002, n. 26.
Decisione n. 2002/26/CE del della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:11/01/2002
Numero:26


Sommario
Art. 1.      La "Direction générale des pêches et de l’aquaculture (DGPA)" del "Ministère des eaux et forêts, de la pêche, du reboisement chargé de l’environnement et de la protection de la nature" è [...]
Art. 2.      I prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Gabon devono rispondere alle seguenti condizioni
Art. 3.      1. Il certificato di cui all’art. 2, paragrafo 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo
Art. 4.      La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 12.3.24 - Decisione  11 gennaio 2002, n. 26.

Decisione n. 2002/26/CE del della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica gabonese.

(G.U.C.E. 15 gennaio 2002, n. L 11).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991,

     che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dalla direttiva n. 97/79/CE, in particolare l’art. 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Un’ispezione per conto della Commissione è stata condotta nella Repubblica gabonese per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

     (2) Le disposizioni della legislazione gabonese in materia d’ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva n. 91/493/CEE.

     (3) In particolare, la "Direction générale des pêches et de l’aquaculture (DGPA)" del "Ministère des eaux et forêts, de la pêche, du reboisement chargé de l’environnement et de la protection de la nature" è in grado di vigilare sull’effettiva osservanza della normativa vigente.

     (4) E’ opportuno stabilire norme dettagliate relative alla certificazione sanitaria che, ai sensi della direttiva n. 91/493/CEE, deve accompagnare le partite di prodotti della pesca importati dal Gabon nella Comunità. In particolare, tali norme devono comprendere la definizione di un modello di certificato, i requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui questo dev’essere redatto e le qualifiche del firmatario.

     (5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve indicare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.

     (6) Conformemente all’art. 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva n. 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva n. 92/48/CEE del Consiglio, allegato II, punti da 1 a 7. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della DGPA alla Commissione. La DGPA è pertanto tenuta ad accertare l’osservanza delle disposizioni a tale scopo previste dalla direttiva n. 91/493/CEE.

     (7) La DGPA ha fornito garanzie ufficiali riguardo all’osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell’allegato alla direttiva n. 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La "Direction générale des pêches et de l’aquaculture (DGPA)" del "Ministère des eaux et forêts, de la pêche, du reboisement chargé de l’environnement et de la protection de la nature" è l’autorità competente in Gabon per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva n. 91/493/CEE.

 

     Art. 2.

     I prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Gabon devono rispondere alle seguenti condizioni:

     1) ciascuna partita dev’essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all’allegato A;

     2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell’elenco di cui all’allegato B;

     3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all’industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "GABON" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

 

     Art. 3.

     1. Il certificato di cui all’art. 2, paragrafo 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

     2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DGPA, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

 

     Art. 4.

     La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO A

Certificato sanitario relativo ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Gabon destinati alla Comunità europea, ad esclusione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini in qualsiasi forma

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO B

Elenco degli stabilimenti e delle navi

 

N. di riconoscimento/ registrazione

Nome

Città Regione

Data limite di riconoscimento

Categoria

011

Guoji 801 (Sigapeche)

 

 

ZV

012

Ontre IV (Gabo Peche)

 

 

ZV

014

Figuereo XVII (Astipeche Gabon)

 

 

ZV

015

Rosa Madre (Gabo Peche)

 

 

ZV

016

Figuereo X (Astipeche Gabon)

 

 

ZV

018

Pesconuba (Gabo peche)

 

 

ZV

019

Figuereo XIV (Astipeche Gabon)

 

 

ZV

081

Amerger I (Amerger Gabon)

 

 

ZV

082

Amerger III (Amerger Gabon)

 

 

ZV

083

Amerger VII (Amerger Gabon)

 

 

ZV

084

Amerger IX (Amerger Gabon)

 

 

ZV

085

Renovation II (Amerger Gabon)

 

 

ZV

086

Renovation V (Amerger Gabon)

 

 

ZV

087

Renovation VI (Amerger Gabon)

 

 

ZV

088

Amerger VIII (Amerger Gabon)

 

 

ZV

089

Renovation IV (Amerger Gabon)

 

 

ZV

0115

Delfin (Afripesca)

 

 

ZV

0121

Figuereo XVI (Astipeche Gabon)

 

 

ZV

0122

Eugenie Charles (Oceane)

 

 

ZV

0123

Le Groisillon (Oceane)

 

 

ZV

1537/B

Amerger Gabon

 

 

PP

3259/B

Sigapeche

 

 

PP

3434/B

Oceane

 

 

PP

 

Legenda:

P.P.: Processing plant (stabilimento di trasformazione).

ZV: Freezer vessel (nave congelatrice).