§ 12.2.476 - Regolamento 20 settembre 2005, n. 1568.
Regolamento (CE) n. 1568/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:20/09/2005
Numero:1568


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.2.476 - Regolamento 20 settembre 2005, n. 1568.

Regolamento (CE) n. 1568/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca in talune zone dell’Oceano Atlantico

(G.U.U.E. 28 settembre 2005, n. L 252).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, dispone che la politica comune della pesca applichi l’approccio precauzionale adottando misure intese a ridurre al minimo l’impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini.

      (2) Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, introduce restrizioni all’uso di attrezzi da traino demersali.

      (3) Secondo rapporti scientifici recenti, in particolare del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), nell’Atlantico sono stati individuati e cartografati habitat di acque profonde altamente sensibili. Tali habitat ospitano importanti comunità biologiche altamente specifiche, che si ritiene necessitino di una protezione prioritaria. In particolare, essi sono definiti habitat di interesse comunitario dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Inoltre, la convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale («Convenzione OSPAR») ha recentemente inserito le scogliere coralline di acque profonde in un elenco di habitat minacciati.

      (4) La protezione di tali zone dall’impatto negativo della pesca è non solo pienamente coerente ma imposta dagli articoli 5 e 6 dell’accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione delle risorse alieutiche, in particolare dalle disposizioni che prescrivono l’applicazione dell’approccio precauzionale e la protezione della biodiversità nell’ambiente marino.

      (5) Dagli studi scientifici risulta che il recupero di habitat di questo tipo, danneggiati dagli attrezzi da pesca, è impossibile o molto lento e difficile. È pertanto opportuno vietare l’uso di attrezzi da pesca che possano danneggiare tali habitat in zone in cui questi si trovano tuttora in una situazione favorevole dal punto di vista della conservazione.

      (6) Le acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie contengono numerosi habitat di acque profonde noti o potenziali, che fino a poco tempo fa sono rimasti intoccati dalla pesca a strascico in virtù del regime speciale di accesso di cui al regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie. Il regolamento (CE) n. 2027/95 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie.

      (7) È pertanto opportuno garantire la protezione di queste zone estendendo le restrizioni all’uso di attrezzi demersali di cui al regolamento (CE) n. 850/98.

      (8) Il regolamento (CE) n. 850/98 deve essere quindi modificato di conseguenza,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 30 del regolamento (CE) n. 850/98 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «5. Ai pescherecci è vietato utilizzare reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli a profondità superori ai 200 metri e reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, nelle zone delimitate dalla linea congiungente le seguenti coordinate:

     a) zona denominata “Madera e Canarie”:

     latitudine 27° 00′ N longitudine 19° 00′ O

     latitudine 26° 00′ N longitudine 15° 00′ O

     latitudine 29° 00′ N longitudine 13° 00′ O

     latitudine 36° 00′ N longitudine 13° 00′ O

     latitudine 36° 00′ N longitudine 19° 00′ O;

     b) zona denominata “Azzorre”:

     latitudine 36° 00′ N longitudine 23° 00′ O

     latitudine 39° 00′ N longitudine 23° 00′ O

     latitudine 42° 00′ N longitudine 26° 00′ O

     latitudine 42° 00′ N longitudine 31° 00′ O

     latitudine 39° 00′ N longitudine 34° 00′ O

     latitudine 36° 00′ N longitudine 34° 00′ O.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.