§ 12.2.433 – Regolamento 9 dicembre 2004, n. 2104.
Regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:09/12/2004
Numero:2104


Sommario
Art.  1. Livelli specifici di riferimento.
Art.  2. Sorveglianza dei livelli specifici di riferimento. Per ciascun segmento di cui all’articolo 1, il livello di riferimento, in termini di stazza e di potenza, in qualsiasi data successiva al 31 [...]
Art.  3. Consolidamento dei livelli di riferimento.
Art.  4. Contributo alle relazioni annuali.
Art.  5. Entrata in vigore.


§ 12.2.433 – Regolamento 9 dicembre 2004, n. 2104.

Regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione recante modalità dapplicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità.

(G.U.U.E. 10 dicembre 2004, n. L 365).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, in particolare l’articolo 11, paragrafo 5,

     visto il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 639/2004 prevede, per la gestione delle flotte pescherecce delle regioni ultraperiferiche della Comunità, alcune deroghe di durata limitata al 31 dicembre 2006. Tali deroghe riguardano il piano di entrata/uscita all’interno della flotta peschereccia, di cui al regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, nonché gli aiuti al rinnovo e all’ammodernamento della flotta, di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio.

     (2) Il regolamento (CE) n. 639/2004 stabilisce che i livelli specifici di riferimento per ogni segmento di flotta delle regioni ultraperiferiche della Francia e del Portogallo siano gli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali IV («POP IV») alla fine del 2002.

     (3) Per le isole Canarie i livelli specifici di riferimento devono essere determinati conformemente alla procedura adottata per la determinazione degli obiettivi nell’ambito dei POP IV, pur tenendo conto dei limiti delle possibilità di pesca a disposizione delle flotte interessate. A tale scopo il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha emesso il proprio parere nel suo resoconto della sessione di marzo-aprile 2004 sulle possibilità di pesca delle flotte registrate nelle isole Canarie. La Spagna e la Commissione, inoltre, hanno esaminato le possibilità di pesca delle flotte registrate nelle isole Canarie ed operanti nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali. Secondo la Commissione, dall’esame dei suddetti esami e relazioni non si può desumere che esista una possibilità di espansione delle flotte attualmente registrate nelle isole Canarie.

     (4) Gli Stati membri debbono rendere conto dell’evoluzione delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche nella relazione annuale prevista dal regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione della politica comunitaria per la flotta, di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

     (5) La Commissione ha tenuto conto della sua dichiarazione in margine al Consiglio del 30 marzo 2004 relativa alle disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004, segnatamente per quanto riguarda la segmentazione più appropriata in funzione dei tipi di pesca, i pareri scientifici sulla situazione degli stock interessati e la parità di trattamento delle flotte che sfruttano gli stessi stock.

     (6) Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Livelli specifici di riferimento.

     I livelli specifici di riferimento per le flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna sono definiti in allegato per ciascun segmento di flotta.

     Detti livelli specifici di riferimento sono i livelli massimi di capacità, espressi in termini di stazza (GT) e di potenza (kW), che gli Stati membri sono autorizzati ad accettare attraverso le entrate nella flotta in deroga al disposto dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

     Art. 2. Sorveglianza dei livelli specifici di riferimento. Per ciascun segmento di cui all’articolo 1, il livello di riferimento, in termini di stazza e di potenza, in qualsiasi data successiva al 31 dicembre 2002, è pari al livello di riferimento quale è stato fissato in allegato per questo segmento dal quale vanno detratte, rispettivamente, la stazza e la potenza dei pescherecci del suddetto segmento che sono usciti dalla flotta successivamente al 31 dicembre 2002 grazie ad un aiuto pubblico.

 

     Art. 3. Consolidamento dei livelli di riferimento.

     Al 31 dicembre 2006 la Commissione calcola, per ciascuno Stato membro, la somma delle capacità in termini di GT e di kW delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche e delle entrate in tali flotte, decise in base alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2004 che non sono registrate a tale data.

     Questa somma si aggiunge ai livelli di riferimento della flotta metropolitana. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il risultato così ottenuto corrisponderà ai livelli di riferimento della flotta dello Stato membro.

 

     Art. 4. Contributo alle relazioni annuali.

     Nella relazione annuale prevista dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1438/2003, gli Stati membri interessati rendono conto dell’evoluzione delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche. Le informazioni relative all’anno 2003 sono incluse nella relazione annuale per il 2004.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

 

ALLEGATO [1]

Livelli specifici di riferimento per le flotte pescherecce registrate

nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna

 

Spagna

 

 

 

Segmento di flotta

Codice del segmento

GT

kW

Isole Canarie. Lunghezza < 12 m. Acque UE

CA1

2 878

23 202

Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque UE

CA2

4 779

16 055

Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi

CA3

51 167

90 680

Totale

 

58 824

129 937

 

 

 

 

Francia

 

 

 

Segmento di flotta

Codice del segmento

GT

kW

Riunione. Specie demersali. Lunghezza < 12 m

4FC

1 050

14 000

Riunione. Specie pelagiche.

4FD

9 705

24 610

Guyana. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FF

400

5 250

Guyana. Natanti adibiti alla pesca del gamberetto

4FG

6 526

19 726

Guyana. Specie pelagiche. Navi per la pesca d’altura

4FH

3 500

5 000

Martinica. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FJ

2 800

65 500

Martinica. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadalupa. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FL

4 100

105 000

Guadalupa. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m

4FM

500

1 750

Totale

 

29 581

243 836

 

 

 

 

Portogallo

 

 

 

Segmento di flotta

Codice del segmento

GT

kW

Madera. Specie demersali. Lunghezza < 12 m

4K6

680

4 574

Madera. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m

4K7

5 354

17 414

Madera. Specie pelagiche. Sciabica. Lunghezza > 12 m

4K8

253

1 170

Azzorre. Specie demersali. Lunghezza < 12 m

4K9

2 721

20 815

Azzorre. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m

4KA

14 246

36 846

Totale

 

23 254

80 819

 


[1] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1570/2005.