§ 12.2.387 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 831.
Regolamento (CE) n. 831/2004 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001 che stabilisce alcune misure tecniche di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:26/04/2004
Numero:831


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.2.387 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 831.

Regolamento (CE) n. 831/2004 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001 che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori.

(G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («ICCAT») e la commissione per il tonno dell'Oceano Indiano («IOTC») hanno adottato diverse raccomandazioni su misure tecniche che sono state recepite nel diritto comunitario mediante il regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori.

     (2) Nel corso della diciassettesima riunione nel 2001 e della tredicesima riunione straordinaria nel 2002 l'ICCAT ha raccomandato l'adozione di alcune nuove misure tecniche per taluni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo. Queste raccomandazioni sono obbligatorie per la Comunità ed è opportuno pertanto attuarle.

     (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 973/2001,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 973/2001 è modificato come segue:

     1) All'articolo 3, paragrafo 4, i termini «fino al 31 dicembre 2002» sono soppressi.

     2) L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

     «1. È vietata la pesca del tonno rosso con reti da circuizione nel Mediterraneo durante il periodo compreso tra il 16 luglio e il 15 agosto di ogni anno.»

     3) Sono aggiunti gli articoli seguenti:

     «Articolo 5 bis

     1. Gli Stati membri stabiliscono ogni anno un programma di campionamento per la valutazione del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati, tra l'altro, facendo ricorso a osservatori scientifici a bordo di pescherecci o presso gli allevamenti.

     2. Gli Stati membri trasmettono il loro programma al comitato permanente della ricerca e delle statistiche ai fini dell'autenticazione e una copia alla Commissione.

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 1° luglio di ogni anno una relazione che valuta i risultati dei programmi di cui al paragrafo 1 attuati nel corso dell'anno precedente.

     Articolo 5 ter

     1. Gli Stati membri attuano nel 2003 e nel 2004 un piano volto a ridurre le catture di novellame di tonno rosso nel Mediterraneo ed assicurare il rispetto della taglia minima applicabile al tonno rosso di cui all'articolo 6.

     2. Gli Stati membri attuano nel 2003 e nel 2004 un programma scientifico per l'identificazione dei diversi tipi di pesca del tonno rosso nonché la composizione in termini di taglia delle loro catture rispettive, includendo nelle loro stime i dati storici disponibili.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, le misure da essi adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 nonché i risultati dell'attuazione del piano specifico.»

     4) All'articolo 7, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Il comma precedente non si applica tuttavia alle specie di cui all'allegato IV, catturate accidentalmente ed entro un massimo del 15 %, espresso in numero d'individui, dei quantitativi sbarcati. Nel caso del tonno rosso, tale margine di tolleranza è fissato al 10 % del numero di individui per sbarco delle catture totali di tonno rosso o al suo equivalente in percentuale di peso.»

     5) I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 9 sono abrogati.

     6) L'articolo 10, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

     «5. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano alla pesca selettiva dell'alalunga dell'Atlantico settentrionale. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 maggio di ogni anno.»

     7) È inserito l'articolo seguente:

     «Articolo 12 bis

     1. Gli Stati membri auspicano che, nella misura del possibile, gli squali vivi catturati accidentalmente e, in particolare, il novellame siano rimessi in acqua.

     2. Gli Stati membri auspicano la riduzione dei rigetti in mare degli squali.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.