§ 12.2.225 - Regolamento 24 luglio 2001, n. 1638.
Regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissioneche modifica il regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio relativo alla trasmissione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:24/07/2001
Numero:1638


Sommario
Art. 1.      L'allegato 4 del regolamento (CE) n. 2597/95 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
Art. 2.      Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato II del presente regolamento.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.225 - Regolamento 24 luglio 2001, n. 1638.

Regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissioneche modifica il regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale.

(G.U.C.E. 17 agosto 2001, n. L 222).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) In occasione della 9a riunione della conferenza delle parti firmatarie della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) nel 1994 è stato richiesto il controllo dei dati sulle catture e sul commercio della specie ittica degli elasmobranchi (squali e razze) da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e degli organismi regionali di pesca.

     (2) La FAO, in collaborazione con i competenti organismi regionali di pesca, ha elaborato un elenco della specie degli elasmobranchi per i quali vanno raccolte statistiche sulle catture nel sistema di questionari Statlant.

     (3) Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2597/95 gli Stati membri, previo accordo di Eurostat, possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso da quello specificato nell'allegato 5 del regolamento.

     (4) Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato 5 del regolamento (CE) n. 2597/95 (che rappresenta l'equivalente dei sopra citati questionari Statlant).

     (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1.

     L'allegato 4 del regolamento (CE) n. 2597/95 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

Formato per la trasmissione su supporto magnetico dei dati

sulle catture in zone diverse dall'Atlantico settentrionale

 

     A. FORMATO DI CODIFICA

     I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:

 

Campo

Osservazioni

Paese

Codice alfabetico a 3 lettere, ad es. FRA = Francia

Anno

Ad es.: 2001 o 01

Principale zona di pesca FAO

AD es.: 34 = Atlantico centro-orientale

Divisione

Ad es.: 3.3 = divisione 3.3

Specie

Identificatore alfabetico a 3 lettere

Cattura

Tonnellate metriche

a) La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.

 

b) Le quantità inferiori a mezza unità vanno registrate come "-1".

 

c) Codici dei paesi:

 

Austria

AUT

Belgio

BEL

Danimarca

DNK

Finlandia

FIN

Francia

FRA

Germania

DEU

Grecia

GRC

Irlanda

IRL

Italia

ITA

Lussemburgo

LUX

Paesi Bassi

NLD

Portogallo

PRT

Spagna

ESP

Svezia

SWE

Regno Unito

GBR

Islanda

ISL

Norvegia

NOR

Bulgaria

BGR

Cipro

CYP

Repubblica ceca

CZE

Estonia

EST

Ungheria

HUN

Lettonia

LVA

Lituania

LTU

Malta

MLT

Polonia

POL

Romania

ROM

Repubblica slovacca

SVK

Slovenia

SVN

Turchia

TUR

 

     B. METODO DI TRASMISSIONE DEI DATI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

     Nei limiti del possibile i dati vanno trasmessi in formato elettronico (ad esempio, come un allegato e-mail). Se ciò non fosse possibile, sarà accettata la trasmissione dei file su un dischetto HD 3,5''.