§ 12.2.224 - Decisione 28 agosto 2001, n. 676.
Decisione n. 2001/676/CE della Commissione recante modifica della decisione 95/453/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:28/08/2001
Numero:676


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1 della decisione 95/453/CE è sostituito dal testo seguente
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 12.2.224 - Decisione 28 agosto 2001, n. 676.

Decisione n. 2001/676/CE della Commissione recante modifica della decisione 95/453/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 5 settembre 2001, n. L 236).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 1 della decisione 95/453/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea, modificata da ultimo dalla decisione 1999/530/CE, stabilisce che il "Ministry of Maritime Affairs and Fisheries - National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)" è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

     (2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione coreana, l'autorità competente per i certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca non è più NFPIS, bensì "National Fisheries Products Quality Inspection Service (NFPQIS)". La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore. Occorre pertanto modificare la designazione dell'autorità competente stabilita dalla decisione 95/453/CE.

     (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L'articolo 1 della decisione 95/453/CE è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.