§ 12.2.190 - Regolamento 17 novembre 2000, n. 2549.
Regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:17/11/2000
Numero:2549


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce ulteriori misure tecniche, oltre a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 850/98 che si applicano esclusivamente al Mare d'Irlanda
Art. 2.      Durante le attività di pesca nel Mare d'Irlanda è proibito usare
Art. 3. 
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 12.2.190 - Regolamento 17 novembre 2000, n. 2549.

Regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa).

(G.U.C.E. 21 novembre 2000, n. L 292).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce ulteriori misure tecniche, oltre a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 850/98 che si applicano esclusivamente al Mare d'Irlanda [divisione CIEM VIIa, quale definita dal regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico Nord-orientale].

 

     Art. 2.

     Durante le attività di pesca nel Mare d'Irlanda è proibito usare:

     1) reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco e/o un avansacco costituiti interamente o in parte di pezze di rete a filo accoppiato;

     2) reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco e/o un avansacco costituiti da filo avente uno spessore superiore a 6 mm;

     3) reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco avente una dimensione di maglie compresa tra 70 e 79 mm o tra 80 e 89 mm, che contano oltre 120 maglie su tutta la circonferenza del sacco, escluse le giunture e le ralinghe laterali;

     4) reti a strascico aventi maglie quadrangolari i cui lati non sono approssimativamente della stessa lunghezza;

     5) reti a strascico diverse dalle sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 79 mm o tra 80 e 99 mm, tranne qualora la parte superiore della rete sia fornita di una pezza (pannello) fissata direttamente sulla lima superiore della rete, che si estende verso la parte posteriore della rete per almeno 15 maglie e costituita da pezze di rete con maglie a diamante, di dimensione tutte pari o superiori a 140 mm;

     6) sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 79 mm e tra 80 e 99 mm tranne qualora la parte superiore della rete sia fornita di una pezza (pannello) fissata direttamente sulla lima superiore della rete, che si estende verso la parte posteriore della rete per almeno 30 maglie e costituita da pezze di rete con maglie a diamante di dimensione tutte pari o superiori a 180 mm;

     7) reti a strascico aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 mm, tranne qualora tale rete sia fornita di una pezza a maglie quadrate aventi una dimensione minima di 80 mm in osservanza dei requisiti di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 850/98;

     8) reti a strascico sulle quali è fissato un sacco avente una dimensione di maglia inferiore a 100 mm, purché non sia cucito sulla parte anteriore del sacco.

 

     Art. 3. [1]

     Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, per la pesca con attrezzi trainati nel mare d'Irlanda è consentito usare sacchi e/o avansacchi costituiti da pezze di rete a filo binato in cui lo spessore di ciascun filo non sia superiore a 4 mm.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Le disposizioni dell'articolo 2 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1456/2001.