§ 12.2.176 - Regolamento 12 aprile 1994, n. 858.
Regolamento (CE) n. 858/94 del Consiglio che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (Thunnus thynnus) [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:12/04/1994
Numero:858


Sommario
Art. 1.      Sono soggette alle norme di registrazione statistica stabilite dal presente regolamento
Art. 2.      1. Ogni quantitativo di tonno rosso, pescato da un peschereccio comunitario o catturato da un produttore comunitario, deve essere sottoposto a registrazione per usi statistici
Art. 2 bis. 
Art. 3.      1. Ogni quantitativo di tonno rosso, proveniente dai paesi terzi, immesso in libera pratica (compresi gli sbarchi diretti) sul mercato comunitario, deve essere accompagnato dal documento [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      In caso di inosservanza delle misure previste agli articoli 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93
Art. 5.      1. Gli Stati membri comunicano i seguenti dati alla Commissione, per il primo semestre dell'anno entro la fine di agosto e per il secondo semestre entro la fine di febbraio
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri


§ 12.2.176 - Regolamento 12 aprile 1994, n. 858. [1]

Regolamento (CE) n. 858/94 del Consiglio che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (Thunnus thynnus) nella Comunità.

(G.U.C.E. 19 aprile 1994, n. L 99).

 

Art. 1.

     Sono soggette alle norme di registrazione statistica stabilite dal presente regolamento:

     - la cattura del tonno rosso (Thunnus Thynnus) da parte di un peschereccio o di un produttore comunitario;

     - l'immissione in libera pratica (compresi gli sbarchi diretti) nella Comunità del tonno rosso (Thunnus thynnus) di cui ai codici NC 0302 39 e 0303 49 proveniente dai paesi terzi.

     "- la riesportazione in un paese terzo del tonno rosso (Thunnus thynnus) di cui ai codici NC ex 0302 39, ex 0303 49, ex 0304 20 45, ex 1604 14 16 ed ex 1604 14 18 [2].

 

     Art. 2.

     1. Ogni quantitativo di tonno rosso, pescato da un peschereccio comunitario o catturato da un produttore comunitario, deve essere sottoposto a registrazione per usi statistici.

     2. Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalità della registrazione di cui al paragrafo 1, che comporta almeno gli elementi seguenti:

     - nome del peschereccio o, qualora la cattura non sia stata effettuata da un peschereccio, nome del produttore;

     - luogo di cattura: Atlantico orientale, Atlantico occidentale (secondo la divisione geografica indicata al punto 1 dell'allegato II), Mediterraneo, altri;

     - tipo di attrezzo da pesca utilizzato, definito secondo i codici indicati al punto 3 dell'allegato II;

     - quantità (peso intero in tonnellate, includendo gli scarti).

     - firma del capitano o dell'armatore, ovvero, qualora la cattura non sia stata effettuata da un peschereccio, del produttore.

 

     Art. 2 bis. [3]

     1. Ogni quantitativo di tonno rosso catturato da una nave battente bandiera di uno Stato membro ed esportato verso un paese terzo deve essere accompagnato dal documento statistico di cui all'allegato I.

     2. Il documento statistico redatto a norma del paragrafo 1 può essere convalidato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o da quelle di un altro Stato membro, in cui i prodotti in questione sono sbarcati, purché i quantitativi di tonno rosso corrispondenti siano esportati fuori della Comunità dal territorio dello Stato membro di sbarco.

     3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri che convalidano i documenti statistici a norma del paragrafo 2 informano gli Stati membri di bandiera inviando loro una copia dei documenti da essi convalidati entro due mesi dalla data di convalida.

     4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le informazioni relative alle proprie autorità competenti di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

 

     Art. 3.

     1. Ogni quantitativo di tonno rosso, proveniente dai paesi terzi, immesso in libera pratica (compresi gli sbarchi diretti) sul mercato comunitario, deve essere accompagnato dal documento statistico di cui all'allegato I.

     2. Il documento statistico è compilato e firmato, nelle parti che li riguardano, dagli operatori appropriati, i quali sono responsabili delle proprie dichiarazioni.

Esso deve essere convalidato da un funzionario debitamente abilitato del paese di bandiera del peschereccio che ha catturato il tonno rosso, o, qualora la cattura non sia stata effettuata da un peschereccio, del paese nelle cui acque territoriali essa è stata effettuata. Tuttavia, per i paesi terzi elencati al punto 2 dell'allegato II, la convalida può essere effettuata da un'istituzione competente, ad esempio una camera di commercio.

     3. Il documento statistico è consegnato alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è stato immesso in libera pratica.

     4. Ogni quantitativo di tonno rosso, importato nel mercato comunitario dopo essere stato oggetto di una riesportazione da parte di un paese terzo, deve essere accompagnato dal certificato di riesportazione di cui all'allegato III.

Il certificato di riesportazione deve essere stato compilato, firmato e convalidato secondo le modalità previste al paragrafo 2 per il documento statistico; esso è consegnato alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è importato [4].

 

     Art. 3 bis. [5]

     1. Ogni quantitativo di tonno rosso riesportato in un paese terzo successivamente all'importazione nella Comunità deve essere accompagnato dal certificato di riesportazione di cui all'allegato III.

     2. Il certificato di riesportazione è compilato e firmato, nelle parti che li riguardano, dagli operatori appropriati, i quali sono responsabili delle proprie dichiarazioni. Il certificato di riesportazione deve essere accompagnato da una copia, debitamente convalidata, del documento statistico originale di cui all'articolo 3.

     3. Il certificato di riesportazione è convalidato dalle autorità competenti dello Stato membro dal quale è prevista la riesportazione.

     4. La riesportazione di tonno rosso che è stato già precedentemente oggetto di una riesportazione dà luogo alla redazione e alla convalida di un nuovo certificato di riesportazione; in tal caso, al nuovo certificato di riesportazione devono essere allegate le copie dei documenti statistici e dei certificati di riesportazione originali, debitamente convalidati, che accompagnavano il prodotto.

 

     Art. 4.

     In caso di inosservanza delle misure previste agli articoli 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

 

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri comunicano i seguenti dati alla Commissione, per il primo semestre dell'anno entro la fine di agosto e per il secondo semestre entro la fine di febbraio:

     - i quantitativi semestrali di tonno rosso, pescati da un peschereccio comunitario e catturati da un produttore comunitario, suddivisi in base al luogo di cattura e al tipo di attrezzo da pesca utilizzato;

     - i quantitativi semestrali di ogni presentazione commerciale di tonno rosso, suddivisi per paese terzo d'origine, luogo di cattura e tipo di attrezzo da pesca utilizzato, immessi in libera pratica (compresi gli sbarchi diretti) nei territori rispettivi;

     - i quantitativi semestrali di ogni presentazione commerciale di tonno rosso, suddivisi per paese d'origine, immessi in libera pratica nei rispettivi territori dopo essere stati oggetto di una riesportazione da un paese terzo [6].

     2. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 all'ICCAT.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II [7]

     1. Divisione geografica dell'Atlantico riconosciuta dall'ICCAT per la cattura del tonno rosso (Thunnus thynnus)

     2. Paesi terzi riconosciuti dall'ICCAT, per i quali il documento statistico può essere convalidato da un'istituzione competente, ad esempio una camera di commercio

Sudafrica, Angola, Brasile, Canada, Capo Verde, Cina, Corea, Cote d'Ivoire, Croazia, Stati Uniti d'America, Gabon, Ghana, Guinea equatoriale, Giappone, Libia, Marocco, Guinea-Conakry, Russia, Sao Tomé e Príncipe, Tunisia, Uruguay, Venezuela.

     3. Codici degli attrezzi utilizzati

 

BB          lenze a canna

GILL        rete

HAND        lenza a mano

HARP        arpione

LL          palangaro

MWT         rete da traino pelagica

PS          sciabica

RR          lenza a canna con mulinello

SPHL        pesca sportiva con lenza a mano

SPOR        altri tipi di pesca sportiva, non classificati

TRAP        tonnara

TRO         peschereccio con ami

OT          altri

 

 

ALLEGATO III [8]

 

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall’13 del regolamento (CE) n. 1984/2003.

[2] Alinea aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1446/1999.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1446/1999.

[4] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1446/1999.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1446/1999.

[6] Alinea aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1446/1999.

[7] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1446/1999.

[8] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1446/1999.