§ 12.2.165 - Regolamento 20 dicembre 1993, n. 3690.
Regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:20/12/1993
Numero:3690


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito un regime comunitario che stabilisce le informazioni minime che devono figurare sulle licenze di pesca, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3760/92
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per «licenza di pesca per navi comunitarie», un documento in cui lo Stato membro di bandiera certifica, come minimo, le [...]
Art. 3.      Lo Stato membro di bandiera rilascia e gestisce le licenze di pesca per le navi battenti la sua bandiera, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 4.      1. Lo Stato membro di bandiera veglia sulle conformità delle informazioni che figurano nelle licenze con le informazioni relative all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e [...]
Art. 5.      Lo Stato membro di bandiera ritira temporaneamente o definitivamente le licenze di pesca delle navi cui sia stata applicata una misura di fermo temporaneo e ritira le licenze di pesca alle navi [...]
Art. 6.      Lo Stato di bandiera completa lo schedario o gli schedari che ha istituito a norma del regolamento (CEE) n. 163/89, in modo da inserirvi tutti i dati relativi alle licenze di pesca da esso [...]
Art. 7.      1. Gli Stati membri di bandiera designano le autorità competenti per il rilascio delle licenze di pesca e prendono le misure atte a garantire l'efficacia del regime
Art. 8.      1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni contenute negli schedari di cui all'articolo 6, secondo le procedure previste dal regolamento (CEE) n. 163/89
Art. 9.      Entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio delibera in merito alle disposizioni proposte dalla Commissione, sui permessi di pesca applicabili ai pescherecci comunitari, nonché ai pescherecci che [...]
Art. 10.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995


§ 12.2.165 - Regolamento 20 dicembre 1993, n. 3690. [1]

Regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1993, n. L 341).

 

Art. 1.

     1. E' istituito un regime comunitario che stabilisce le informazioni minime che devono figurare sulle licenze di pesca, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

     2. Tutti i pescherecci comunitari devono aver ottenuto una licenza di pesca, rilasciata espressamente per il peschereccio in questione.

     3. La licenza di pesca deve essere tenuta a bordo del peschereccio.

     4. Ai pescherecci cui non sia stata rilasciata o sia stata ritirata o sospesa la licenza di pesca è fatto divieto di catturare e detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pesce.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per «licenza di pesca per navi comunitarie», un documento in cui lo Stato membro di bandiera certifica, come minimo, le informazioni di cui all'allegato, relative all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento del peschereccio comunitario.

 

     Art. 3.

     Lo Stato membro di bandiera rilascia e gestisce le licenze di pesca per le navi battenti la sua bandiera, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

 

     Art. 4.

     1. Lo Stato membro di bandiera veglia sulle conformità delle informazioni che figurano nelle licenze con le informazioni relative all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento di ogni peschereccio battente la sua bandiera, nonché con quelle contenute nello schedario dei pescherecci comunitari, previsto dal regolamento (CEE) n. 163/89.

     2. Lo Stato membro di bandiera adotta le misure necessarie perché le autorità competenti in materia di controllo possano verificare in qualsiasi momento le informazioni di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 5.

     Lo Stato membro di bandiera ritira temporaneamente o definitivamente le licenze di pesca delle navi cui sia stata applicata una misura di fermo temporaneo e ritira le licenze di pesca alle navi cui sia stata applicata una misura di arresto definitivo.

 

     Art. 6.

     Lo Stato di bandiera completa lo schedario o gli schedari che ha istituito a norma del regolamento (CEE) n. 163/89, in modo da inserirvi tutti i dati relativi alle licenze di pesca da esso rilasciate ai pescherecci battenti la sua bandiera.

 

     Art. 7.

     1. Gli Stati membri di bandiera designano le autorità competenti per il rilascio delle licenze di pesca e prendono le misure atte a garantire l'efficacia del regime.

     2. Gli Stati membri di bandiera notificano agli altri Stati membri e alla Commissione la denominazione e l'indirizzo delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. Essi comunicano alla Commissione le misure adottate sul piano nazionale, entro un termine di sei mesi dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento oppure, in caso di modifiche, al più presto possibile.

 

     Art. 8.

     1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni contenute negli schedari di cui all'articolo 6, secondo le procedure previste dal regolamento (CEE) n. 163/89.

     2. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera devono confermare le informazioni di cui all'articolo 4, ove ne vengano richieste dalle competenti autorità di controllo di un altro Stato membro che procedano al controllo di un peschereccio nelle acque soggette alla loro giurisdizione. Tale richiesta di conferma può venir rivolta anche alla Commissione.

 

     Art. 9.

     Entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio delibera in merito alle disposizioni proposte dalla Commissione, sui permessi di pesca applicabili ai pescherecci comunitari, nonché ai pescherecci che battono bandiera di un paese terzo, le cui attività sono soggette a misure che disciplinano lo sfruttamento di talune risorse.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

     Tuttavia, fino al 1° gennaio 1996 gli Stati membri possono concedere deroghe all'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 per i pescherecci battenti la loro bandiera e che esercitano la loro attività esclusivamente nelle acque marittime soggette alla loro giurisdizione.

     Gli Stati membri possono concedere l'esonero dall'obbligo predetto ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, che battono la loro bandiera e che esercitano l'attività esclusivamente nelle acque marittime soggette alla loro giurisdizione.

 

 

ALLEGATO

INFORMAZIONI MINIME [1]

 

I. IDENTIFICAZIONE

 

A. NAVE

 

     Numero interno dello schedario della flotta

     1. Nome della nave:

     2. Battente bandiera:

     3. Porto d'immatricolazione:

     4. Numero d'immatricolazione:

     5. Marcatura esterna:

     6. Indicativo radio internazionale:

 

B. ESERCENTE

 

     1. Nome del (dei) proprietario(i) o dell'armatore: .

     Indirizzo:

     2. Nome del (dei) noleggiatore(i):

     Indirizzo:

      [in caso di persona giuridica o di associazione, nome del (dei) rappresentante(i)]

 

II. CARATTERISTICHE TECNICHE E ARMAMENTO

 

     1. Tipo di nave:

     2. Principali attrezzi da pesca

     1.

     2.

     3.

     4.

     3. Potenza motrice:

     4. Lunghezza - fuori tutto o

     - tra le perpendicolari o

     - altre norme [2]

     5. Stazza - «Oslo» o

     - «Londra» o

     - altre norme

     6. Segmenti di flotta o elementi per la loro identificazione [3].

 

 

[1] Le informazioni devono corrispondere alle informazioni fornite in conformità del regolamento (CEE) n. 163/89 della Commissione, del 24 gennaio 1989, relativo allo schedario delle navi da pesca della Comunità.

[2] Soltanto per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri.

[3] Le informazioni di cui a questo punto corrispondono agli elenchi delle navi in funzione del loro collegamento a segmenti di flotta, eventualmente per periodo, nonché alle modifiche registrate in tali elenchi secondo le procedure di POPs III.

 


[1] Regolamento abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 700/2006.