§ 12.2.131 - Regolamento 21 maggio 1991, n. 1382.
Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:21/05/1991
Numero:1382


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I dati di cui all'articolo 1 sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi a decorrere dalla fine del mese a cui si riferiscono
Art. 3.      1. I prodotti della pesca per cui è richiesta la trasmissione di dati ai sensi dell'articolo 1 figurano all'allegato I. Gli Stati membri possono tuttavia trasmettere dati per altri prodotti [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione che indicherà come i dati sugli sbarchi siano ottenuti e quanto [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 12.2.131 - Regolamento 21 maggio 1991, n. 1382.

Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri.

(G.U.C.E. 28 maggio 1991, n. L 133).

 

Art. 1. [1]

     Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione i dati sulla quantità e sul prezzo medio dei prodotti della pesca sbarcati sul suo territorio da navi da pesca comunitarie e dell'EFTA, nel corso di ogni mese di calendario, tenendo debitamente conto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto.

Ai fini del presente regolamento, per "sbarchi di prodotti della pesca" si intendono:

     - i prodotti scaricati da navi da pesca o da altre componenti della flotta di pesca,

     - i prodotti scaricati da navi degli Stati membri in porti non comunitari e coperti dal documento T2W allegato al regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione,

e

     - i prodotti trasbordati su navi di paesi terzi da navi da pesca della Comunità e da altre componenti della flotta di pesca comunitaria nel territorio di quello Stato membro.

Gli Stati membri si accertano che, fatte salve le deroghe concesse in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, i dati trasmessi riguardino tutti gli sbarchi dei prodotti della pesca elencati all'allegato I nel corso di un dato mese di calendario. E', tuttavia, possibile ricorrere a tecniche di campionamento per calcolare fino al 10% del peso dei prodotti della pesca sbarcati in quel mese. Le tecniche di campionamento usate formano oggetto di una relazione conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 2.

     I dati di cui all'articolo 1 sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi a decorrere dalla fine del mese a cui si riferiscono.

 

     Art. 3.

     1. I prodotti della pesca per cui è richiesta la trasmissione di dati ai sensi dell'articolo 1 figurano all'allegato I. Gli Stati membri possono tuttavia trasmettere dati per altri prodotti della pesca determinati singolarmente.

I dati relativi a prodotti di minore importanza in uno Stato membro non devono necessariamente essere determinati singolarmente nella trasmissione dei dati, ma possono essere riuniti in un'unica voce, purché il peso dei prodotti registrati in tale modo non superi il 10% del peso dell'insieme degli sbarchi di detto Stato membro nel corso di un dato mese.

     2. Le definizioni da utilizzare per le unità di peso e il prezzo medio, la destinazione e presentazione dei prodotti figurano all'allegato II.

     3. L'elenco dei prodotti dell'allegato I e la definizioni dell'allegato II possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 6.

 

     Art. 4. [2]

     1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi loro incombenti nei confronti della Commissione in virtù degli articoli 1 e 2, trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato è descritto all'allegato IV.

     2. Se gli Stati membri incontrassero difficoltà nella trasmissione dei dati su supporto magnetico, la trasmissione di tali dati alla Commissione avviene nella forma descritta all'allegato III.

 

     Art. 5.

     1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione che indicherà come i dati sugli sbarchi siano ottenuti e quanto tali dati siano rappresentativi e affidabili. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora una sintesi di queste relazioni.

     2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla presentazione della modifica stessa.

     3. Se le relazioni metodologiche di cui al paragrafo 1 dimostrano che un Stato membro non può immediatamente soddisfare le esigenze del presente regolamento e che occorrono modifiche delle tecniche e della metodologia di rilevazione, la Commissione può stabilire, in collaborazione con lo Stato membro interessato, un periodo transitorio della durata massima di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per il completamento del programma ivi previsto; nel corso di questo periodo transitorio possono essere concesse ad uno Stato membro deroghe temporanee di esenzione dalle disposizioni del presente regolamento, per un massimo di tre anni. La Commissione informa tutti gli Stati membri delle deroghe concesse conformemente alla procedura di cui al paragrafo 7.

     4. Se l'inclusione di un settore particolare dell'industria della pesca di uno Stato membro crea alle autorità nazionali difficoltà sproporzionate rispetto all'importanza del settore stesso, è possibile concedere una deroga, secondo la procedura di cui all'articolo 6, la quale autorizzi lo Stato membro ad escludere dalla trasmissione dei dati nazionali quelli relativi a detto settore.

     5. Le deroghe di cui al paragrafo 4, non possono superare i tre anni, ma possono essere prorogate per periodi successivi di tre anni. A sostegno di una richiesta di proroga, lo Stato membro comunica alla Commissione i risultati di un'indagine per campione da cui emergano i problemi incontrati nell'applicazione del regolamento riguardo alla totalità degli sbarchi di detto Stato membro. La richiesta viene trattata secondo la procedura di cui all'articolo 6.

     6. I dati sugli sbarchi nei piccoli porti possono, su richiesta motivata di uno Stato membro da trasmettere alla Commissione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, essere esclusi dalle trasmissioni nazionali alle seguenti condizioni.

L'esclusione è concessa se la trasmissione dei dati richiesti può causare alle autorità nazionali difficoltà sproporzionate all'entità degli sbarchi complessivi e si i corrispondenti prodotti sbarcati sono commercializzati solo localmente. Per ciascuno Stato membro interessato è stabilito un elenco dei porti in questione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6.

Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, una relazione contenente le informazioni pertinenti, per consentire al comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE di esaminare e, se del caso, rivedere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, i criteri e gli elenchi menzionati nel secondo comma del presente paragrafo.

     7. Le relazioni metodologiche, le disposizioni transitorie, la disponibilità dei dati, l'affidabilità dei dati ed altri aspetti pertinenti connessi con l'applicazione del presente regolamento sono esaminati una volta all'anno nell'ambito del competente gruppo del comitato di statistica agraria.

 

     Art. 6. [3]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

 

 

ALLEGATO I [4]

ELENCO DEI PRODOTTI DELLA PESCA PER I QUALI E'

RICHIESTA LA TRASMISSIONE DI DATI

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II [5]

DEFINIZIONI DA UTILIZZARE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

SUGLI SBARCHI DI PRODOTTI DELLA PESCA

 

     Unità

     Peso: il peso registrato deve essere quello del prodotto sbarcato. Il peso deve essere indicato in tonnellate con una sola cifra decimale. Prezzo medio: il prezzo medio deve essere riportato in valuta nazionale per tonnellata. Per i prodotti che non sono venduti immediatamente, il prezzo medio deve essere stimato usando un metodo appropriato.

 

     Destinazione

     Consumo umano: sono inclusi tutti i prodotti venduti inizialmente per il consumo umano o sbarcati per contratto, oppure sottoposti ad un altro accordo in vista del consumo umano. Sono escluse le quantità originariamente destinate al consumo umano ma che, per condizioni di mercato, di regolamenti sanitari o di altro tipo, siano state ritirate dal mercato sul quale erano destinate al consumo umano.

     Impieghi industriali: sono inclusi tutti i prodotti specificamente sbarcati per essere trasformati in farina e in olio o che sono destinati al consumo animale, nonché le quantità che, sebbene originariamente destinate al consumo umano, non sono più vendute a tal fine al momento della prima vendita.

 

     Presentazione

     Filetto: il pezzo di carne tagliato parallelamente alla spina dorsale di un pesce; esso consiste nella parte laterale destra o sinistra del pesce, purché ne siano state ritirate la testa, le viscere, le pinne (dorsale, anale, caudale, ventrale, pettorale) e le spine (vertebre o spina dorsale larga, spine ventrali o costali, bronchiali o a staffa, ecc.), e le due parti laterali non siano collegate, per esempio, mediante la parte posteriore dello stomaco.

     Pesce intero: pesce non svuotato, ossia non sviscerato.

     Pulito: termine che riguarda i calamari privati di tentacoli, testa e viscere.

     Pesce congelato: pesce trattato mediante congelazione in modo da conservare le qualità inerenti al pesce, abbassandone e mantenendone la temperatura media a 18 °C o meno.

     Pesce fresco: pesce che non è stato messo in conserva, né affumicato o congelato, né ha subito alcun trattamento, a parte la refrigerazione. Tale tipo di pesce è generalmente presentato intero o sviscerato.

     Pesce salato: pesce, spesso sviscerato e senza testa, conservato nel sale o in salamoia.

 

     Nazionalità e prodotti interessati

     I dati devono comprendere tutti i prodotti sbarcati nei porti dello Stato membro dichiarante da pescherecci della Comunità e dell'EFTA. In base alle disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro dichiarante non è obbligato ad indicare gli sbarchi effettuati dai propri pescherecci in porti diversi da quelli nazionali.

I dati devono comprendere i prodotti sbarcati nel territorio di uno Stato membro con documento T2M previsto nel regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione. Devono essere compresi anche i prodotti trasbordati su imbarcazioni di paesi terzi da pescherecci della Comunità e dell'EFTA o da altre imbarcazioni della Comunità e dell'EFTA adibite alla pesca e sbarcati nel territorio di quello Stato membro.

     Pescherecci della Comunità: imbarcazioni battenti la bandiera di uno Stato membro della Comunità o registrate in uno Stato membro della Comunità.

     Pescherecci dell'EFTA: imbarcazioni battenti la bandiera di un paese membro dell'EFTA o registrati in un paese membro dell'EFTA.

     Pescherecci dei paesi terzi: imbarcazioni battenti la bandiera di un paese diverso dai paesi membri della Comunità o dell'EFTA o registrati in tale paese.

 

 

ALLEGATO III [6]

FORMULARIO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI, AI SENSI

DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1

STATISTICHE DEGLI SBARCHI

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV [7]

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SU SUPPORTI MAGNETICI

 

     (Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall'art.1 del regolamento (CE) n. 2104/1993.

[2] Articolo così sostituito dall'art.1 del regolamento (CE) n. 2104/1993.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[4] Allegato così sostituito dall'art.1 del regolamento (CE) n. 2104/1993.

[5] Allegato così sostituito dall'art.1 del regolamento (CE) n. 2104/1993.

[6] Allegato così sostituito dall'art.1 del regolamento (CE) n. 2104/1993.

[7] Allegato aggiunto dall'art.1 del regolamento (CE) n. 2104/1993.