§ 12.2.77 - Regolamento 29 aprile 1997, n. 894.
Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:29/04/1997
Numero:894


Sommario
Art. 1.  Delimitazione delle zone.
Art. 2.  Dimensioni minime delle maglie.
Art. 3.  Misurazione delle dimensioni delle maglie.
Art. 4.  Dispositivi di agganciamento delle reti.
Art. 5.      1. Un pesce, crostaceo o mollusco è sotto misura se le sue dimensioni sono inferiori alle dimensioni minime specificate negli allegati II e III per le specie appropriate e la regione [...]
Art. 6.  Salmone e trota di mare.
Art. 7.  Aringa.
Art. 8.  Spratto.
Art. 9.  Sgombro.
Art. 10.  Limitazione dell'uso di alcuni tipi di pescherecci e attrezzi da pesca per la cattura di talune specie in determinati periodi e in determinate zone geografiche.
Art. 11. 
Art. 11 bis. 
Art. 11 ter. 
Art. 11 qua ter.
Art. 12.      A qualsiasi nave è vietato utilizzare reti da posta derivanti per la cattura di tonnidi nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo e della Spagna nelle zone CIEM [...]
Art. 13.  Operazioni di trasformazione.
Art. 14.  Ricerca scientifica.
Art. 15.  Ripopolamento artificiale e trapianto.
Art. 16.      1. Se si rende necessaria un'azione immediata ai fini della conservazione di stock di pesci, crostacei e molluschi la Commissione può, a complemento o in deroga al presente regolamento, prendere [...]
Art. 17.      1. Gli Stati membri possono istituire misure destinate a migliorare la conservazione e la gestione degli stock per quanto riguarda:
Art. 18.      Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Art. 19.      Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è abrogato.
Art. 20.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.77 - Regolamento 29 aprile 1997, n. 894.

Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

(G.U.C.E. 23 maggio 1997, n. L 132).

 

Art. 1. Delimitazione delle zone.

     1. Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 10, paragrafo 17 e l'articolo 11, paragrafo 3, il presente regolamento si applica alle catture ed agli sbarchi di risorse di pesca presenti nelle acque marittime che sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e che sono situate in una delle regioni seguenti: Regione 1

Le acque che si trovano a nord e ad ovest di una linea che parte da un punto situato a 48° latitudine nord e a 18° longitudine ovest, prolungandosi quindi a nord fino a 60° latitudine nord, poi ad est fino a 5° longitudine ovest, ancora a nord fino a 60° 30' latitudine nord e poi ad est fino a 4° longitudine ovest, infine a nord fino a 64° latitudine nord e ancora ad est fino alla costa norvegese.

Regione 2

Le acque situate a nord di 48° latitudine nord, escluse le acque della regione 1 e delle divisioni III b), III c) e III d) del CIEM. Regione 3

Le acque corrispondenti alle sottozone VIII e IX del CIEM.

Regione 4

Le acque corrispondenti alla sottozona X del CIEM.

Regione 5

Le acque situate nella parte dell'Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della FAO - regione Copace, escluse le acque sotto la sovranità o la giurisdizione della Spagna che circondano le isole Canarie. Regione 6

Le acque al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana. Regione 7

Le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi della Martinica e della Guadalupa.

Regione 8

Le acque al largo delle coste del dipartimento francese della Riunione.

     2. Le zone geografiche designate nel presente regolamento con le sigle «NAFO», «CIEM» e «FAO» sono quelle definite rispettivamente dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, dal Consiglio internazionale per l'alimentazione e l'agricoltura. Esse sono descritte, fatte salve ulteriori modifiche, nel regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale sulla pesca nell'Atlantico nord-occidentale, e nelle comunicazioni della Commissione n. 85/C 335/02 e n. 85/C 347/05.

     3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche secondo la procedura di cui all'articolo 18, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 2 del presente articolo.

     4. Nonostante il disposto del paragrafo 2, ai fini del presente regolamento, il Kattegat è delimitato, a nord, da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, raggiunge il punto più vicino della costa svedese e, a sud, dalla linea seguente: da Capo Hasenoere fino alla Punta Gniben, da Korshage fino a Spodsbjerg, dal Capo Gilbjerg fino a Kullen.

Lo Skaggerrak è delimitato ad ovest da una linea che collega il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, si prolunga poi fino al punto più vicino della costa svedese.

     5. Nonostante il paragrafo 2, ai fini del presente regolamento, per Mare del Nord si intende la sottozona CIEM IV, nonché la parte contigua della divisione CIEM II a) situata a sud del 64° latitudine nord e la parte della divisione CIEM III a) che non rientra nella definizione dello Skagerrak di cui al paragrafo 4.

TITOLO I

RETI E RELATIVE CONDIZIONI D'IMPIEGO

 

     Art. 2. Dimensioni minime delle maglie.

     1. Per ognuna delle regioni o zone geografiche menzionate nell'allegato I e, se del caso, per il corrispondente periodo e forza motrice, è proibito l'uso di reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe, salvo che la dimensione delle maglie nella parte della rete che reca le maglie più piccole sia uguale o superiore ad una delle dimensioni minime delle maglie fissate nell'allegato I denominate dimensione minima di riferimento delle maglie, e salvo che le catture effettuate con tali reti e trattenute a bordo comprendano:

     - una percentuale delle specie bersaglio autorizzate uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I,

     - una percentuale di specie protette non superiore a quella indicata nell'allegato I,

per la dimensione minima di riferimento delle maglie.

In deroga al primo comma, la percentuale minima di specie bersaglio può essere ottenuta riunendo le quantità di tutte le specie bersaglio catturate, sempre che:

     - si tratti di specie bersaglio per le quali la percentuale massima di specie protette sia del 10%;

     - si tratti di specie bersaglio per le quali la dimensione minima di riferimento delle maglie sia pari o inferiore alle maglie delle reti in uso;

     - il rapporto fra la percentuale totale di tutte le specie protette riunite e il peso globale di tutte le specie bersaglio riunite non superi il 10%.

Ai fini del presente regolamento si intendono per specie protette le specie per cui è stata fissata una dimensione minima nell'allegato II o che sono state individuate con un asterisco in detto allegato per la regione interessata.

Il presente paragrafo non pregiudica le disposizioni particolari stabilite nei paragrafi da 2 a 9.

     2. Alle draghe non si applica il disposto del paragrafo 1. Quando si pesca con le draghe è tuttavia vietato tenere a bordo o sbarcare più del 10% di specie protette.

     3. Le percentuali di cui all'allegato I sono calcolate in proporzione del peso totale dei pesci, crostacei e molluschi presenti a bordo dopo la cernita o allo sbarco, tenuto conto dei quantitativi eventualmente trasbordati.

Nella pesca del cicerello con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 16 mm la percentuale può tuttavia essere determinata prima della cernita. Questa disposizione non si applica nello Skagerrak e nel Kattegat. Le percentuali possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi. Le regole per la campionatura possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18.

     4. La cernita è effettuata immediatamente dopo l'alaggio delle reti. Le catture di specie protette che superano le percentuali di cui all'allegato I sono immediatamente scaricate in mare.

     5. Se le catture sono state effettuate durante uno stesso viaggio con reti diverse aventi maglie di dimensioni diverse o in regioni o zone geografiche diverse oppure in presenza di ulteriori condizioni diverse (come periodi di tempo diversi) e se queste condizioni di pesca diverse implicano un cambiamento delle dimensioni minime di riferimento delle maglie (con percentuali corrispondenti) indicate nell'allegato I, le percentuali sono calcolate per ogni parte delle catture effettuate in ciascuna delle diverse condizioni.

Si considera che tutte le catture siano state effettuate con le reti a bordo aventi le maglie più piccole a meno che non risulti diversamente dal giornale di bordo tenuto in ottemperanza all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ed alle norme fissate in attuazione di detto articolo.

     6. Le catture sono calcolate in peso vivo.

Ai fini del presente articolo l'equivalente in peso di uno scampo intero si

ottiene moltiplicando il peso della coda dello scampo per tre.

     7. Le reti aventi maglie di dimensioni inferiori alle maglie della rete in uso in conformità del paragrafo 1 non possono essere tenute a bordo a meno che non siano adeguatamente assicurate con corde e riposte in modo da non poter essere facilmente utilizzate. Le norme specifiche relative al modo di riporre il materiale possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18.

     8. Per potenza del motore si intende la potenza massima continua ottenibile al volano di ciascun motore e che può essere applicata alla propulsione della nave per via meccanica, elettrica, idraulica o in altro modo. Tuttavia, quando un riduttore è integrato nel motore, la potenza è misurata alla flangia dell'apparato di trasmissione del riduttore. Non sarà fatta alcuna deduzione per le macchine ausiliarie azionate dal motore.

L'unità di potenza del motore è espressa in chilowatt (kW). La potenza continua del motore è determinata secondo i requisiti fissati dall'organizzazione internazionale per l'unificazione nel quadro delle norme internazionali ISO 3046/1, seconda edizione, ottobre 1981. Le modifiche necessarie per adeguare i requisiti di cui al quarto comma al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18.

     9. E' vietato tenere a bordo o utilizzare reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi una dimensione minima di maglie uguale o superiore a 90 millimetri e aventi più di 100 maglie sulla circonferenza del sacco in senso stretto, escluse le giunture e le ralinghe laterali.

Le reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi una dimensione di maglie superiore o uguale a 100 millimetri possono essere fornite nella metà superiore della circonferenza del sacco, di una pezza (pannello o finestra) di rete a maglia quadrata attaccata alle giunture o ralinghe laterali, avente una dimensione di maglie uguale o superiore a 90 millimetri.

Si intende per «rete a maglia quadrata» una pezza montata in modo che le due direzioni AB delle maglie che costituiscono la pezza siano l'una parallela e l'altra perpendicolare all'asse longitudinale del sacco in senso stretto. La direzione AB è la direzione parallela ad una serie rettilinea.

     10. a) Le reti da posta fisse, le reti da posta impiglianti ed i tramagli le cui maglie non corrispondano a nessuna delle categorie menzionate negli allegati V o VI sono vietati e non possono essere tenuti a bordo dei pescherecci. Per quanto riguarda i tramagli, la dimensione delle maglie di cui al presente regolamento è quella della pezza di rete con le maglie più piccole.

     b) Qualora le catture siano state effettuate nelle regioni 1 e/o 2 da pescherecci mediante reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e/o tramagli le cui maglie corrispondano a una delle categorie di cui all'allegato V, la proporzione delle quantità trattenute a bordo espresse in peso vivo, per qualsiasi specie o combinazione di specie o gruppi di specie menzionata a fronte della corrispondente categoria di maglie, non può essere inferiore al 70%.

     c) Qualora le catture siano state effettuate nella regione 3 da pescherecci mediante reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e/o tramagli le cui maglie corrispondano a una delle categorie di cui all'allegato VI, la proporzione delle quantità trattenute a bordo espresse in peso vivo, per qualsiasi specie o combinazione di specie o gruppi di specie menzionata a fronte della corrispondente categoria di maglie, non può essere inferiore al 70%.

     d) Ai fini del presente regolamento si intende per:

     i) «rete da posta fissa e rete da posta impigliante»: qualsiasi attrezzo costituito da un'unica pezza di rete, ancorato con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;

     ii) «tramaglio»: qualsiasi attrezzo costituito da due o più pezze fissate insieme in parallelo su un'unica ralinga, ancorato con qualsiasi dispositivo sul fondo marino.

     e) Le lettere a), b), c) e d) non si applicano alle catture di salmonidi e di agnati.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo, compresa la misurazione delle maglie, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, entro il 31 dicembre 1997.

 

     Art. 3. Misurazione delle dimensioni delle maglie.

     Le modalità tecniche per la misurazione delle dimensioni delle maglie sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18.

 

     Art. 4. Dispositivi di agganciamento delle reti.

     Sono vietati i dispositivi che possano ostruire le maglie di una parte qualsiasi di una rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni. Tuttavia, questa disposizione non esclude l'impiego dei dispositivi il cui elenco è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 18.

TITOLO II

DIMENSIONE MINIMA DEI PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

 

     Art. 5.

     1. Un pesce, crostaceo o mollusco è sotto misura se le sue dimensioni sono inferiori alle dimensioni minime specificate negli allegati II e III per le specie appropriate e la regione corrispondente o la particolare zona geografica, qualora questa sia specificata. Ove sia consentito utilizzare più di un metodo di misurazione della dimensione minima, il pesce, crostaceo o mollusco non è sotto misura se almeno una dimensione richiesta è superiore alla dimensione minima corrispondente.

     2. a) La dimensione di un pesce è misurata dalla parte anteriore della testa sino all'estremità della pinna caudale.

     b) La dimensione dello scampo e dell'astice è misurata, secondo quanto indicato nell'allegato IV,

     - in lunghezza del carapace parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace,

     - in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae.

Le code degli scampi presentate staccate sono misurate iniziando dal bordo anteriore del primo segmento della coda fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. La coda è misurata in piano senza distenderla.

     c) La dimensione del granciporro è misurata, secondo quanto indicato nell'allegato IV,

     - in lunghezza del carapace, lungo la linea mediana iniziando dallo spazio interorbitale fine al margine posteriore del carapace,

     - in larghezza massima del carapace, perpendicolarmente alla linea mediana del medesimo,

     - in lunghezza totale degli ultimi due segmenti di ciascuna chela.

     d) La dimensione della grancevola è misurata, secondo quanto indicato nell'allegato IV, lungo la linea mediana iniziando dal margine del carapace tra le punte dei rostri fino al margine posteriore del carapace.

     e) La dimensione di un mollusco bivalve è misurata, secondo quanto indicato nell'allegato IV, sulla parte più lunga della conchiglia.

     f) La dimensione di un cefalopode è misurata lungo la linea mediana dorsale, iniziando dall'estremità posteriore del mantello fino al margine anteriore del mantello per i calamari e le seppie e fino all'altezza degli occhi per i polpi.

     3. I pesci, crostacei e molluschi sotto misura non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.

Tuttavia, tale disposizione non si applica:

     a) alle catture di specie protette effettuate entro il limite fissato nell'articolo 2, paragrafo 1 che non sono state separate dalle specie bersaglio autorizzate e che non sono state vendute, esposte o messe in vendita per il consumo umano,

     b) alle specie sotto elencate, entro il limite del 10% in peso delle catture totali,

     - aringhe catturate in qualsiasi zona geografica;

     - sgombri catturai nel Mare del Nord;

     - specie elencate negli allegati II e III catturate nello Skagerrak o nel Kattegat;

     c) al suro (Trachurus spp.), allo sgombro (Scomber spp.) e all'acciuga (Engraulis encrasicholus) destinati ad essere utilizzati come esche vive. La percentuale dei pesci, crostacei e molluschi sotto misura è calcolata a norma dell'articolo 2, paragrafi da 3 a 6.

     4. E' vietato sbarcare esclusivamente code o chele di astici, staccate dal corpo di animali catturati nelle regioni o zone geografiche indicate nell'allegato III che prevede una dimensione minima per queste specie. E' permesso soltanto lo sbarco di esemplari interi di pettine (Pecten spp.).

     5. Le dimensioni minime delle specie contrassegnate da un asterisco negli allegati II e III sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 18.

TITOLO III

DIVIETI DI PESCA

 

     Art. 6. Salmone e trota di mare.

     1. I salmoni e le trote di mare non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare quando sono catturati:

     a) nelle acque situate oltre un limite di 12 miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri nelle regioni 1, 2, 3 e 4;

     b) in deroga all'articolo 1, paragrafo 1, fuori dalle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, nelle regioni 1, 2, 3 e 4;

     c) con reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe con una dimensione di maglia inferiore a 70 mm.

     2. Nello Skagerrak e nel Kattegat è vietato pescare il salmone e la trota di mare nelle acque situate oltre un limite di 4 miglia misurate dalle linee di base.

 

     Art. 7. Aringa.

     1. E' vietata la pesca dell'aringa ogni anno dal 15 agosto al 30 settembre nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge i punti seguenti:

     - Butt of Lewis,

     - Cape Wrath,

     - 58° 55' latitudine nord e 5° 00' longitudine ovest,

     - 58° 55' latitudine nord e 7° 10' longitudine ovest,

     - 58° 20' latitudine nord e 8° 20' longitudine ovest,

     - 57° 40' latitudine nord e 8° 20' longitudine ovest,

     - il punto situato sulla costa occidentale dell'isola North Uist a 57° 40' latitudine nord e a partire da questo punto lungo la costa settentrionale dell'isola sino al punto della costa situato a 57° 40' 36? latitudine nord e a 7° 20' 39? longitudine ovest,

     - 57° 50' 3? latitudine nord e 7° 8' 6? longitudine ovest,

     - ed infine, lungo la costa occidentale dell'isola Lewis in direzione nord-est fino al punto di partenza (Butt of Lewis).

     2. E' vietato avere a bordo una quantità di aringhe che superi il 5% del peso complessivo dei pesci, crostacei e molluschi presenti a bordo catturati in questa zona nel periodo di cui al paragrafo 1. La percentuale è calcolata a norma dell'articolo 2, paragrafi da 3 a 6.

     3. La pesca delle aringhe è vietata dal 1 luglio al 31 ottobre nella zona delimitata dalle seguenti coordinate.

     - costa occidentale della Danimarca a 55° 30' latitudine nord,

     - 55° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,

     - 57° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,

     - costa occidentale della Danimarca a 57° 00' latitudine nord.

     4. La pesca delle aringhe è vietata nella zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base, fra 54° 10'e 54° 45' latitudine nord per il periodo dal 15 agosto al 30 settembre e fra 55° 30' e 55° 45' latitudine nord per il periodo dal 15 agosto al 15 settembre.

     5. La pesca delle aringhe è vietata tutto l'anno nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) nella zona di mare compresa tra le coste occidentali della Scozia, dell'Inghilterra e del Galles e una linea tracciata a 12 miglia dalle linee di base di tali coste delimitata, a sud, da 53° 20' latitudine nord, e a nord-ovest, da una linea tracciata dal promontorio di Galloway (Scozia) alla punta Ayre (Isola di Man).

     6. La pesca delle aringhe è vietata dal 21 settembre al 31 dicembre nelle parti del Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) delimitate dalle seguenti coordinate:

     a) - costa orientale dell'isola di Man a 54° 20' latitudine nord,

     - 54° 20' latitudine nord e 3° 40' longitudine ovest,

     - 53° 50' latitudine nord e 3° 50' longitudine ovest,

     - 53° 50' latitudine nord e 4° 50' longitudine ovest,

     - costa sud occidentale dell'isola di Man a 4° 50' longitudine ovest;

     b) - costa orientale dell'Irlanda del Nord a 54° 15' latitudine nord,

     - 54° 15' latitudine nord e 5° 15' longitudine ovest,

     - 53° 50' latitudine nord e 5° 50' longitudine ovest,

     - costa orientale dell'Irlanda a 53° 50' latitudine nord. La pesca delle aringhe è vietata per tutto l'anno nella Logan Bay (acque che si trovano ad est di una linea che congiunge Mull of Logan, situato a 54° 44' latitudine nord e 4° 59' longitudine ovest, a Laggantalluch Head, situato a 54° 41' latitudine nord e 4° 58' longitudine ovest).

     7. In deroga al paragrafo 6, i pescherecci di lunghezza non superiore a 12,2 metri immatricolati nei porti situati sulla costa orientale dell'Irlanda del Nord tra 53° 00' e 55° 00' latitudine nord, possono pescare le aringhe nella zona vietata definita nel paragrafo 6, lettera b). Il solo metodo di pesca autorizzato è quello con reti da posta derivanti con maglie di dimensioni non inferiori a 54 mm.

     8. La pesca delle aringhe è vietata, nella zona di mare situata a nord-est della linea tracciata fra Mull of Kintyre e Corsewall Point, dal 1 gennaio al 30 aprile.

     9. Le zone e i periodi descritti in questo articolo possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

 

     Art. 8. Spratto.

     1. E' vietata tutto l'anno nello Skagerrak e nel Kattegat la pesca dello spratto con reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 millimetri.

     2. La pesca dello spratto è vietata:

     a) dal 1 luglio al 31 ottobre nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

     - costa occidentale della Danimarca a 55° 30' latitudine nord,

     - 55° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,

     - 57° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,

     - costa occidentale della Danimarca a 57° 00' latitudine nord;

     b) dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 ottobre al 31 dicembre nel rettangolo statistico CIEM 39E8. Ai fini del presente regolamento, tale rettangolo è delimitato da una linea che, partendo dal punto d'intersezione della costa orientale dell'Inghilterra a 55° 00' latitudine nord, si dirige a est fino a 1° 00' longitudine ovest, quindi a nord sino a 55° 30' latitudine nord e successivamente a ovest sino alla costa inglese;

     c) dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 ottobre al 31 dicembre nelle acque interne del Moray Firth ad ovest di 3° 30' longitudine ovest e nelle acque interne del Firth of Forth ad ovest di 3° 00' longitudine ovest.

 

     Art. 9. Sgombro.

     1. E' vietato tenere a bordo sgombri pescati entro la zona geografica, delimitata dalle coordinate seguenti:

     - costa meridionale dell'Inghilterra a 2° 00' longitudine ovest,

     - 49° 30' latitudine nord e 2° 00' longitudine ovest,

     - 49° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine ovest,

     - 52° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine ovest,

     - costa occidentale del Galles a 52° 00' latitudine nord, salvo se il peso degli sgombri non supera il 15%, in peso, delle quantità totali di sgombri e altre specie che si trovano a bordo e che sono state pescate in tale zona.

     2. Il disposto del paragrafo I non si applica:

     a) ai pescherecci che utilizzano reti da posta o lenze a mano;

     b) ai pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche danesi o altre reti trainate analoghe qualora detti pescherecci detengano a bordo una quantità minima del 75% in peso, calcolata in percentuale del peso totale di tutte le specie a bordo:

     - di scampi, quando i pescherecci impiegano reti con maglie le cui dimensioni sono fissate per le regioni o le zone geografiche in questione nell'allegato I;

     - di scampi e di specie elencate nell'allegato II, quando i pescherecci impiegano reti con maglie le cui dimensioni sono fissate per tali specie e per le regioni o le zone geografiche interessate nell'allegato I;

     c) ai pescherecci che transitano in tale zona, purché tutti gli attrezzi da pesca siano riposti a norma dell'art. 2, paragrafo 7;

     d) ai pescherecci non attrezzati per la pesca sui quali si trasbordano sgombri.

     3. Tutti gli sgombri che si trovano a bordo si considerano catturati nella zona di cui al paragrafo 1 salvo quelli la cui presenza a bordo sia stata dichiarata, secondo i seguenti commi, prima dell'entrata del peschereccio in tale zona.

Il comandante di un peschereccio con sgombri a bordo il quale intenda penetrare in tale zona per pescarvi deve notificare all'autorità di controllo dello Stato membro nella cui zona intende pescare, l'ora e il luogo in cui prevede di arrivare in tale zona. Tale notificazione deve essere fatta non prima delle 36 ore e non dopo le 24 ore precedenti l'arrivo del peschereccio in tale zona.

Quando penetra in tale zona, il comandante del peschereccio deve notificare all'autorità di controllo competente i quantitativi di sgombro detenuti a bordo e registrati nel giornale di bordo. Il comandante può essere invitato a presentare ai fini di verifica il giornale di bordo e le catture presenti a bordo nel momento e nel luogo determinati dalla competente autorità di controllo. Tale verifica non può tuttavia essere effettuata più di sei ore dopo che l'autorità di controllo abbia ricevuto la notificazione delle quantità di sgombro presenti a bordo e il luogo della verifica deve essere situato il più vicino possibile all'entrata in tale zona.

Il comandante di un peschereccio il quale intenda penetrare in tale zona per trasbordare sgombri sulla propria nave notifica l'ora e il luogo del trasbordo previsto all'autorità di controllo dello Stato membro nella cui zona esso verrà effettuato. Tale notificazione deve essere fatta non prima delle 36 ore e non dopo le 24 ore precedenti l'esecuzione del trasbordo. Non appena terminato il trasbordo, il comandante notifica all'autorità di controllo competente le quantità di sgombro trasbordate sulla propria nave. Le autorità di controllo competenti sono le seguenti

     - in Francia:

     Mimer, telex: Paris 25 08 23,

     - in Irlanda:

     Department of Marine, telex: Dublin 91798 MRNE,

     - nel Regno Unito:

     Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, telex: London 21 27 4. Le disposizioni del presente paragrafo non possono essere interpretate nel senso che un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, o in esso registrato, al quale non sia stato assegnato un contingente di cattura di sgombri dello stock presenti in tale zona o il quale abbia esaurito il proprio contingente, sia autorizzato a detenere sgombri a bordo, a meno che non si tratti di catture accessorie mescolate a catture di suri o di sardine e che gli sgombri non superino il 10% del peso totale di sgombri, suri e sardine a bordo, salvo se il comandante può provare che tali sgombri provengono da un altro stock.

TITOLO IV

RESTRIZIONI RELATIVE AD ALCUNI TIPI DI PESCA

 

     Art. 10. Limitazione dell'uso di alcuni tipi di pescherecci e attrezzi da pesca per la cattura di talune specie in determinati periodi e in determinate zone geografiche.

     1. E' vietato l'uso di ciancioli:

     a) per la pesca dell'aringa nelle divisioni CIEM VII g k e nella zona geografica delimitata

     - a nord, da 52° 30' latitudine nord,

     - a sud, da 52° latitudine nord,

     - ad ovest, dalla costa dell'Irlanda,

     - ad est, dalla costa del Regno Unito,

     b) per la pesca delle specie elencate nell'allegato II, per la rispettiva regione o area geografica.

Qualora la pesca sia effettuata con reti a ciancioli, è vietato avere a bordo:

     - una quantità delle specie elencate nell'allegato II che superi il 5% del peso complessivo dei pesci, crostacei e molluschi presenti a bordo, e

     - qualora la pesca sia effettuata nella zona di cui al primo comma, lettera a), una quantità di aringhe che superi il 5% del peso complessivo dei pesci, crostacei e molluschi presenti a bordo.

Le percentuali sono calcolate a norma dell'articolo 2, paragrafi da 3 a 6.

     2. a) E' vietato ai pescherecci detenere a bordo o usare sfogliare, in cui la lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna asta sia superiore a 24 metri o possa essere estesa ad una lunghezza superiore a 24 metri.

     b) Nel Kattegat è vietato l'uso di sfogliare.

     3. a) E' vietato ai pescherecci di lunghezza superiore a 8 metri fuori tutto pescare per mezzo di sfogliare o di reti da traino a porte entro la zona di 12 miglia dalle coste della Francia, a nord di 51° 00' latitudine nord, del Belgio, dei Paesi Bassi, della Germania e della costa occidentale della Danimarca fino al faro di Hirtshals, zona misurata a partire dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali. Per il periodo 1 aprile 30 settembre la zona summenzionata è estesa fino ad includere la zona geografica inclusa in una linea che congiunge le coordinate seguenti:

     - un punto sulla costa occidentale della Danimarca a 57° 00' latitudine nord,

     - 57° 00' latitudine nord, 7° 15' longitudine est,

     - 55° 00' latitudine nord, 7° 15' longitudine est,

     - 55° 00' latitudine nord, 7° 00' longitudine est,

     - 54° 30' latitudine nord, 7° 00' longitudine est,

     - 54° 30' latitudine nord, 7° 30' longitudine est,

     - 54° 00' latitudine nord, 7° 30' longitudine est,

     - 54° 00' latitudine nord, 6° 00' longitudine est,

     - 53° 50' latitudine nord, 6° 00' longitudine est,

     - 53° 50' latitudine nord, 5° 00' longitudine est,

     - 53° 30' latitudine nord, 5° 00' longitudine est,

     - 53° 30' latitudine nord, 4° 15' longitudine est,

     - 53° 00' latitudine nord, 4° 15' longitudine est,

     - un punto sulla costa dei Paesi Bassi a 53° 00' latitudine nord.

     b) In deroga alla lettera a) i pescherecci i cui nomi e le cui caratteristiche tecniche compaiono in un elenco che sarà elaborato secondo la procedura stabilita all'articolo 18 sono autorizzati a pescare in detta zona usando sfogliare durante i periodi in cui altrimenti la pesca con tali reti sarebbe proibita.

I pescherecci che compaiono nell'elenco di cui al primo comma devono rispondere ai seguenti criteri:

     - devono essere entrati in servizio anteriormente al 1 gennaio 1987;

     - ad eccezione dei pescherecci che pescano crostacei, la loro potenza motrice non deve essere superiore a 221 kW e, nel caso di motore ridotto, non deve essere stata superiore a 300 kW prima della riduzione. Un peschereccio che compare nell'elenco può essere sostituito da qualsiasi altro peschereccio il cui motore non sia ridotto, la cui potenza motrice non sia superiore a 221 kW e la cui lunghezza fuori tutto, quale è definita al paragrafo 13, non superi 24 metri.

Il motore di un peschereccio che figura nell'elenco può essere sostituito purché il motore di ricambio non sia ridotto e la sua potenza non sia superiore a 221 kW.

     c) E' tuttavia vietato usare sfogliare in cui la lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna sia superiore a 9 metri o può essere estesa ad una lunghezza superiore a 9 metri, tranne quando si operi con attrezzi progettati e utilizzati per la cattura di gamberetti della specie Crangon spp. o di gamberi Pandalus montagui. Tuttavia i pescherecci la cui attività principale sia la pesca di gamberetti possono usare aste la cui lunghezza complessiva superi 9 m per la pesca della sogliola, purché essi siano inclusi in un elenco da redigere annualmente.

     d) In deroga alla lettera a), i pescherecci con reti da traino a porte la cui potenza motrice non sia superiore a 221 kW e, nel caso di motore ridotto, non sia superiore a 300 kW prima della riduzione, possono pescare nella zona di cui in detta lettera.

     e) In deroga alla lettera a), i pescherecci con potenza motrice superiore a 221 kW possono pescare nella zona di cui in detta lettera per mezzo di reti da traino a porte purché le catture di passere di mare e di sogliole che superano il 5% del peso delle catture totali a bordo siano rigettate immediatamente in mare.

Le percentuali sono calcolate a norma dell'articolo 2, paragrafi da 3 a 6.

     4. Entro la zona di 12 miglia dalle coste del Regno Unito e dell'Irlanda, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali, ai pescherecci è vietato pescare per mezzo di sfogliare.

Tuttavia possono pescare in detta zona per mezzo di sfogliare i pescherecci di una delle seguenti categorie:

     - un peschereccio entrato in servizio anteriormente al 1 gennaio 1987 e, ad eccezione dei pescherecci che pescano crostacei, aventi una potenza motrice non superiore a 221 kW o, in caso di motore ridotto, non superiore a 300 kW prima della riduzione;

     - un peschereccio entrato in servizio dopo il 31 dicembre 1986 avente una potenza motrice che non sia stata ridotta e non superiore a 221 kW, e avente una lunghezza fuori tutto, come definita al paragrafo 13, non superiore a 24 metri;

     - un peschereccio che dopo il 31 dicembre 1986 abbia sostituito il motore con un motore di potenza non ridotta non superiore a 221 kW. E' tuttavia vietato usare sfogliare in cui la lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna, sia superiore a 9 metri, tranne quando si operi con attrezzi progettati e utilizzati per la cattura di gamberetti (Crangon spp.) o di gamberi (Pandalus montagui).

     5. I pescherecci che non osservano le condizioni necessarie per essere iscritti negli elenchi secondo quanto disposto nei paragrafi 3 e 4 non possono esercitare le attività di pesca contemplate nei paragrafi suddetti.

     6. Le modalità di applicazione dei paragrafi 3 e 4, comprese le norme per l'elaborazione degli elenchi di cui al paragrafo 3, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18.

     7. La potenza motrice è definita a norma dell'articolo 2, paragrafo 8.

     8. La data di entrata in servizio corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza.

Qualora non sia stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza si prende in considerazione la data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.

Tuttavia, per i pescherecci entrati in servizio prima del 14 ottobre 1986 la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.

     9. L'uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm è vietato dal 1 luglio al 15 settembre nelle acque situate entro un limite di 3 miglia dalle linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat. Tuttavia, in queste acque, la pesca con reti da traino, durante il suddetto periodo può essere effettuata:

     - con reti aventi maglie della dimensione minima di 30 mm per la cattura di gamberi boreali (Pandalus borealis);

     - con reti aventi maglie di qualsiasi dimensione per la cattura di blenni vivipari (Zoarces viviparus), ghiozzi (Gobiidae), scorfani (Cottus spp.) da utilizzare come esche.

     10. La pesca di acciughe per mezzo di reti da traino pelagiche è vietata nella divisione CIEM VIII c).

     11. All'interno delle zone menzionate nel presente articolo i pescherecci non possono avere a bordo reti da traino, sfogliare, sciabiche danesi o analoghe reti trainate, il cui impiego nelle zone suddette è vietato, a meno che siano opportunamente legate e riposte a norma dell'articolo 2, paragrafo 7.

     12. E' vietato pescare con esplosivi, veleni narcotici o armi da tiro. Tuttavia l'impiego di fucili ad arpione è autorizzato per la pesca del tonno e dello squalo elefante.

Inoltre, nello Skagerrak e nel Kattegat è vietato l'uso della corrente elettrica per pescare, fatta eccezione per il tonno e lo squalo elefante.

     13. Per lunghezza di un peschereccio s'intende la lunghezza fuori tutto, definita come la distanza in linea retta tra il punto estremo della prua e il punto estremo della poppa.

La prua comprende l'ossatura stagna dello scafo, il castello di prua, la ruota di prora e la murata, ove esista, ma non i bompressi e il parapetto. La poppa comprende l'ossatura stagna dello scafo, l'aracaccia, il casseretto, lo scivolo di poppa e la murata, ma non il parapetto, il buttafuori, l'apparato motore di propulsione, i timoni con l'apparecchio di governo, le scale d'immersione e le piattaforme.

La lunghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione al centimetro.

     14. La lunghezza di un palo di una rete a strascico a pali è misurata tra le sue estremità compresi tutti i relativi attacchi o supporti.

     15. a) La pesca con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe trainate è vietata, dal 1 settembre al 31 dicembre, nelle zone geografiche delimitate da una linea che collega le coordinate seguenti:

     - punto della costa settentrionale della Spagna denominato Cabo Prior (43° 34' latitudine nord e 8° 19' longitudine ovest),

     - 43° 50' latitudine nord e 8° 19' longitudine ovest,

     - 43° 25' latitudine nord e 9° 12' longitudine ovest,

     - punto della costa occidentale della Spagna denominato Cabo Villano (43° 10' latitudine nord e 9° 12' longitudine ovest).

     b) La pesca con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe trainate è vietata, dal 1 ottobre al 31 dicembre, nelle zone geografiche delimitate da una linea che collega le coordinate seguenti:

     - punto della costa occidentale della Spagna denominato Cabo Corrubedo (42° 35' latitudine nord e 9° 05' longitudine ovest),

     - 42° 35' latitudine nord e 9° 25' longitudine ovest,

     - 43° 00' latitudine nord e 9° 30' longitudine ovest,

     - punto della costa occidentale della Spagna a 43° 00' latitudine nord.

     c) La pesca con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe trainate è vietata, dal 1 dicembre fino all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, nelle zone geografiche delimitate da una linea che collega le coordinate seguenti:

     - punto della costa occidentale del Portogallo a 37° 50' latitudine nord,

     - 37° 50' latitudine nord e 9° 03' longitudine ovest,

     - 37° 00' latitudine nord e 9° 06' longitudine ovest,

     - punto della costa occidentale del Portogallo a 37° 00' latitudine nord.

     16. E' vietato alle navi, che utilizzano reti a ciancioli o attrezzi da traino con maglie autorizzate in via derogatoria per la pesca dello sgombro, dell'aringa o del suro, tenere a bordo apparecchiature di cernita automatica.

In deroga al primo comma le navi congelatrici sono autorizzate a detenere a bordo apparecchiature di cernita automatiche a condizione che queste abbiano quale unica funzione la classificazione commerciale della totalità dei pesci catturati e destinati al congelamento. L'installazione a bordo degli apparecchi di cernita dovrà essere concepita in modo che le catture risultanti dalla classificazione siano immediatamente congelate per la loro immissione in commercio e non possano essere facilmente rigettate in mare.

     17. E' vietato a qualsiasi imbarcazione effettuare operazioni di accerchiamento mediante reti a circuizione di branchi o gruppi di mammiferi marini al fine di catturare tonnidi o altre specie ittiche. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, la disposizione del primo comma si applica a tutti i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro, in tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, nonché al di fuori di tali acque.

     18. Per la pesca delle sgombro, dello spratto e dell'aringa l'uso di reti da traino e di ciancioli è vietato nello Skagerrak dalla mezzanotte del sabato alla mezzanotte della domenica e nel Kattegat dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica.

     19. E' vietato utilizzare ciancioli per la cattura di tonni tropicali (tonnetto striato, tonno obeso e albacore) nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nella zona CIEM X a nord di 36° 30' latitudine nord e nella zona Copace a nord di 31° latitudine nord e a est di 17° 30' longitudine ovest.

 

     Art. 11. [1]

     E' vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri.

 

     Art. 11 bis. [1]

     1. Dal 1 gennaio 2002 è vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti destinate alla cattura di specie elencate nell'allegato VIII.

     2. Dal 1 gennaio 2002 è vietato lo sbarco delle specie elencate nell'allegato VIII pescate con reti da posta derivanti.

     3. Fino al 31 dicembre 2001, una nave può tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 soltanto dopo aver ottenuto un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Nel 1998, il numero massimo di navi che possono essere autorizzate da uno Stato membro a tenere a bordo, o a usare per la pesca, una o più reti da posta derivanti non può superare il 60% delle navi da pesca che hanno usato una o più reti da posta derivanti nel corso del periodo 1995-1997.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna specie bersaglio, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate ad effettuare attività di pesca con reti da posta derivanti di cui al paragrafo 3; per il 1998 le informazioni sono comunicate non oltre il 31 luglio 1998.

 

     Art. 11 ter. [1]

     1. Qualsiasi nave che utilizza una o più reti da posta derivanti destinate alla cattura delle specie che figurano nell'allegato VIII deve soddisfare le seguenti condizioni:

     - durante l'attività di pesca la rete deve essere mantenuta sotto osservazione visuale costante;

     - all'estremità di ogni pezza devono essere ormeggiate boe galleggianti dotate di riflettori radar per poterne determinare in qualsiasi momento l'ubicazione. Le boe devono essere contrassegnate in modo permanente con la (le) lettera(e) e il numero di immatricolazione della nave a cui appartengono.

     2. Il comandante di una nave che utilizza una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 tiene un giornale di bordo ed è tenuto a registrare quotidianamente i seguenti dati:

     - lunghezza addizionata delle reti che si trovano a bordo;

     - lunghezza addizionata delle reti utilizzate in ciascuna operazione di pesca;

     - quantitativi di ogni specie catturati nel corso di ciascuna operazione di pesca, comprese le catture accessorie e i rigetti in mare, con particolare riguardo a cetacei, rettili e uccelli marini;

     - quantitativi di ogni specie conservati a bordo;

     - data e luogo delle catture.

     3. Il comandante di cui al paragrafo 2 trasmette alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo lo sbarco una dichiarazione che indica almeno i quantitativi sbarcati per ogni specie, le date e le zone di cattura.

     4. Il comandante di una nave che utilizza una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 e che intende effettuare uno sbarco in un luogo situato in uno Stato membro, deve notificare alle autorità competenti di detto Stato membro, almeno due ore prima del suo arrivo in porto, il luogo di sbarco e l'ora prevista per l'arrivo.

     5. Qualsiasi nave che utilizza una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 deve recare a bordo l'autorizzazione preventiva di pesca rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

     6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 11 e 11 bis e al presente articolo, le autorità competenti adottano le misure appropriate nei confronti delle navi in questione, a norma dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

 

     Art. 11 quater. [1]

     1. Ad eccezione delle acque contemplate dal regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, del Belt e dell'Oeresund e fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, gli articoli 11, 11 bis e 11 ter si applicano a tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e, al di fuori di queste acque, a tutti i pescherecci comunitari.

 

     Art. 12.

     A qualsiasi nave è vietato utilizzare reti da posta derivanti per la cattura di tonnidi nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo e della Spagna nelle zone CIEM VIII, IX, X e Copace comprese, in deroga all'articolo 1, le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna al largo delle isole Canarie.

 

     Art. 13. Operazioni di trasformazione.

     E' vietato effettuare a bordo di una nave da pesca qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili. Il divieto non si applica alla trasformazione degli scarti.

 

     Art. 14. Ricerca scientifica.

     Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca svolte esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati e di cui la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri in cui ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

I pesci, crostacei e molluschi, catturati per le finalità di cui al primo comma possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:

     - siano conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III e ai requisiti di commercializzazione adottati in forza dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura,

     - siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

 

     Art. 15. Ripopolamento artificiale e trapianto.

     Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate nel corso del ripopolamento artificiale o del trapianto di pesci, crostacei e molluschi.

I pesci, crostacei e molluschi catturati per le finalità di cui al primo comma possono essere venduti per il consumo umano soltanto se sono rispettate le altre disposizioni del presente regolamento:

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 16.

     1. Se si rende necessaria un'azione immediata ai fini della conservazione di stock di pesci, crostacei e molluschi la Commissione può, a complemento o in deroga al presente regolamento, prendere tutte le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 18.

     2. Qualora incomba una grave minaccia sulla conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato costiero può adottare, per quanto riguarda le acque soggette alla propria giurisdizione, le misure conservative non discriminatorie appropriate.

     3. Le misure di cui al paragrafo 2, corredate delle rispettive motivazioni, sono notificate alla Commissione e agli Stati membri mediante telescritto non appena sono adottate.

     4. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della notificazione di cui al paragrafo 3, la Commissione conferma le misure di cui al paragrafo 2 o ne chiede l'annullamento o la modificazione. La decisione della Commissione viene immediatamente notificata agli Stati membri.

     5. Gli Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della notificazione di cui al paragrafo 4.

     6. Il Consiglio può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa entro un mese.

 

     Art. 17.

     1. Gli Stati membri possono istituire misure destinate a migliorare la conservazione e la gestione degli stock per quanto riguarda:

     a) stock strettamente locali, importanti soltanto per i pescatori dello Stato membro interessato, o

     b) condizioni o modalità intese a limitare le catture mediante misure tecniche:

     i) che completano quelle definite nella normativa comunitaria sulla pesca, o

     ii) che vanno al di là degli obblighi minimi definiti nella normativa suddetta,

a condizione che tali misure si applichino unicamente ai pescatori dello Stato membro interessato, siano compatibili con il diritto comunitario nonché conformi alla politica comune della pesca.

     2. Ogni progetto inteso ad istituire o a modificare misure tecniche nazionali deve essere notificato tempestivamente alla Commissione perché possa presentare le proprie osservazioni.

Se la Commissione ne fa richiesta entro un mese da tale notificazione, lo Stato membro interessato sospende l'entrata in vigore delle misure contemplate per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della notificazione per consentire alla Commissione di pronunciarsi entro tale termine sulla conformità delle misure di cui sopra alle disposizioni del paragrafo 1.

Qualora la Commissione constati, mediante decisione comunicata a tutti gli Stati membri, che una misura contemplata non è conforme alle disposizioni del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può metterla in vigore soltanto dopo avervi apportato le modifiche necessarie.

Lo Stato membro interessato comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, se del caso dopo avervi apportato le modiche necessarie.

     3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della conformità delle misure tecniche nazionali alle disposizioni del paragrafo 1.

     4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le disposizioni del paragrafo 1 può costituire oggetto di una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 18. In quest'ultimo caso si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni del paragrafo 2, terzo e quarto comma.

     5. Le misure concernenti la pesca a piedi sono comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione a semplice titolo informativo.

 

     Art. 18.

     Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

 

     Art. 19.

     Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato VII, parte A.

 

     Art. 20.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10 e degli allegati V e VI entrano in vigore il 30 dicembre 1997.

 

ALLEGATO I

(Omissis)

ALLEGATO II

(Omissis)

ALLEGATO III

(Omissis)

ALLEGATO IV

(Omissis)

ALLEGATO V

(Omissis)

ALLEGATO VI

(Omissis)

ALLEGATO VII

(Omissis)

ALLEGATO VIII [2]

- Tonno bianco: Thunnus alalunga

- Tonno rosso: Thunnus thynnus

- Tonno obeso: Thunnus obesus

- Tonnetto striato: Katsuwonus pelamis

- Palamita: Sarda sarda

- Tonno pinna gialla: Thunnus albacares

- Tonno pinna nera: Thunnus atlanticus

- Tonnetti: Euthynnus spp.

- Tonno del Sud: Thunnus maccoyii

- Tombarelli: Auxis spp.

- Pesce castagna: Brama rayi

- Aguglie imperiali: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

- Pesci vela: Istiophorus spp.

- Pesce spada: Xiphias gladius

- Costardelle: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

- Corifene: Coryphoena spp.

- Squali: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae;

Sphymidae; Isuridae; Lamnidae

- Cefalopodi: tutte le specie

 

 


[1] L'originario art. 11 del regolamento (CE) 29 aprile 1997, n. 894 è stato sostituito dagli attuali artt. 11, 11 bis, 11 ter e 11 quater per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) 8 giugno 1998, n. 1239.

[1] L'originario art. 11 del regolamento (CE) 29 aprile 1997, n. 894 è stato sostituito dagli attuali artt. 11, 11 bis, 11 ter e 11 quater per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) 8 giugno 1998, n. 1239.

[1] L'originario art. 11 del regolamento (CE) 29 aprile 1997, n. 894 è stato sostituito dagli attuali artt. 11, 11 bis, 11 ter e 11 quater per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) 8 giugno 1998, n. 1239.

[1] L'originario art. 11 del regolamento (CE) 29 aprile 1997, n. 894 è stato sostituito dagli attuali artt. 11, 11 bis, 11 ter e 11 quater per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) 8 giugno 1998, n. 1239.

[2] Allegato inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) 8 giugno 1998, n. 1239.