§ 12.2.20 - Regolamento 31 dicembre 1985, n. 3781.
Regolamento (CEE) n. 3781/85 del Consiglio che stabilisce i provvedimenti da prendere nei confronti degli operatori che non rispettano [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:31/12/1985
Numero:3781


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento determina le misure intese a garantire il rispetto della normativa di accesso alle acque ed alle risorse, di cui agli articoli 163, 164, 165, 349 e 352 dell'atto di [...]
Art. 2.      1. Le competenti autorità degli stati membri notificano immediatamente alla Commissione e allo stato membro di bandiera, o allo stato membro di registrazione, in appresso denominato «stato [...]
Art. 3.      1. Fatto salvo il paragrafo 2, lo stato membro non può più iscrivere il peschereccio per il quale l'infrazione è stata constatata, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, su un progetto di [...]
Art. 4.      1. Allorché si sia constatato, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, che un peschereccio ha esercitato attività di pesca senza autorizzazione, non può più essere iscritto dallo stato [...]
Art. 5.      Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.


§ 12.2.20 - Regolamento 31 dicembre 1985, n. 3781. [1]

Regolamento (CEE) n. 3781/85 del Consiglio che stabilisce i provvedimenti da prendere nei confronti degli operatori che non rispettano talune disposizioni sulla pesca previste dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 363).

 

 

Art. 1.

     Il presente regolamento determina le misure intese a garantire il rispetto della normativa di accesso alle acque ed alle risorse, di cui agli articoli 163, 164, 165, 349 e 352 dell'atto di adesione, da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno stato membro o registrati in uno stato membro.

 

     Art. 2.

     1. Le competenti autorità degli stati membri notificano immediatamente alla Commissione e allo stato membro di bandiera, o allo stato membro di registrazione, in appresso denominato «stato membro», qualsiasi infrazione constatata alla normativa di cui all'articolo 1, precisando il nome ed i contrassegni d'identificazione del peschereccio interessato, il nome del capitano, del proprietario ed eventualmente del noleggiatore, le condizioni in cui si è verificata l'infrazione e le azioni penali o amministrative intentate e le altre misure eventualmente adottate, come pure qualsiasi decisione giudiziaria relativa a tale infrazione.

     2. Sulla base di una decisione giudiziaria notificata o in qualsiasi altro caso di constatazione di un'infrazione alla normativa di cui al paragrafo 1, lo stato membro non può più iscrivere il peschereccio in questione, alle condizioni previste dagli articoli 3 e 4, sui progetti di elenchi periodici che sottopone alla Commissione.

 

     Art. 3.

     1. Fatto salvo il paragrafo 2, lo stato membro non può più iscrivere il peschereccio per il quale l'infrazione è stata constatata, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, su un progetto di elenco periodico per un periodo di quattro mesi, periodo che può essere portato fino a dodici mesi in caso di nuova infrazione.

     2. Nel caso in cui l'esercizio delle attività di pesca specializzata di cui agli articoli 160, 164, 349, 351 dell'atto di adesione, nonché nel caso di pesca del tonno bianco, del pesce spada, della verdesca e del fieto, di cui agli articoli 165 e 352 di detto atto, il periodo di non iscrizione è di due mesi e può essere portato fino a quattro mesi in caso di nuova infrazione.

 

     Art. 4.

     1. Allorché si sia constatato, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, che un peschereccio ha esercitato attività di pesca senza autorizzazione, non può più essere iscritto dallo stato membro di bandiera su un progetto di elenco periodico:

     a) per un periodo di quattro mesi, nel caso delle attività di pesca specializzata di cui agli articoli 160, 164, 165, 349, 351 dell'atto di adesione, nonché nel caso di pesca del tonno bianco, del pesce spada, della verdesca e del fieto di cui agli articoli 165 e 352 di detto atto; tale periodo può essere portato fino a sei mesi in caso di nuova infrazione;

     b) per un periodo di otto mesi, nel caso di attività di pesca diverse da quelle previste alla lettera a); tale periodo può essere portato fino a diciotto mesi in caso di nuova infrazione.

     2. Tuttavia, invece di adottare le misure di cui al paragrafo 1, lo stato membro può non iscrivere su un progetto d'elenco periodico, per i medesimi periodi, un altro peschereccio armato dal proprietario o dal noleggiatore del primo peschereccio che, al momento dell'infrazione, figurava su un elenco periodico.

 

     Art. 5.

     Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

 

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 492/2009.