§ 12.2.3 - Regolamento 21 dicembre 1982, n. 31.
Regolamento (CEE) n. 31/83 del Consiglio che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:21/12/1982
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. Il Fondo può per l'anno 1982, partecipare al finanziamento dei progetti d'investimento intesi a sviluppare:
Art. 2.      Ai sensi del presente regolamento, per progetto si intende qualsiasi progetto d'investimento avente per scopo:
Art. 3.      1. Per poter beneficiare di un contributo del Fondo, i progetti di cui all'articolo 2, lettera a), debbono riguardare pescherecci di lunghezza, misurata fra perpendicolari, compresa tra 12 e 24 [...]
Art. 4.      1. I progetti devono offrire garanzie di redditività sufficiente e contribuire a far sì che il miglioramento strutturale del settore in causa abbia effetti economici durevoli.
Art. 5.      Lo Stato membro interessato sottopone alla Commissione, per ogni progetto, un documento comprovante:
Art. 6.      1. Il contributo del Fondo consiste in una sovvenzione in conto capitale corrisposta in una o più soluzioni.
Art. 7.      Il costo totale dell'azione comune a carico del Fondo è valutato a 30 milioni di ECU. Questa cifra ha soltanto valore indicativo.
Art. 8.      1. Le domande di contributo del Fondo devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1 febbraio 1983. La Commissione deciderà al riguardo entro e non oltre il 31 luglio 1983.
Art. 9.      1. Il contributo del Fondo è deciso secondo la procedura di cui all'articolo 12, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.
Art. 10.      1. Beneficiano del contributo del Fondo le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni su cui grava, in ultima istanza, l'onere finanziario della realizzazione del progetto.
Art. 11. I dati che devono figurare nelle domande di contributo del Fondo di cui all'articolo 8, nonché la forma di presentazione dei progetti, sono indicati nel regolamento (CEE) n. 1898/80 della Commissione.
Art. 12.      1. Nei casi in cui è fatto riferimento alle disposizioni del presente articolo, il comitato permanente per le strutture della pesca è chiamato a pronunciarsi dal presidente, sia su iniziativa di [...]
Art. 13.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.3 - Regolamento 21 dicembre 1982, n. 31. [1]

Regolamento (CEE) n. 31/83 del Consiglio che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera e dell'acquicoltura.

(G.U.C.E. 7 gennaio 1983, n. L 005).

 

TITOLO I

Disposizioni relative ai progetti

 

Art. 1.

     1. Il Fondo può per l'anno 1982, partecipare al finanziamento dei progetti d'investimento intesi a sviluppare:

     - la pesca costiera nelle regioni in cui le possibilità di pesca lo consentano;

     - l'acquicoltura nelle regioni particolarmente adatte a tale attività.

     2. Il complesso delle misure contemplate dal presente regolamento costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 2.

     Ai sensi del presente regolamento, per progetto si intende qualsiasi progetto d'investimento avente per scopo:

     a) la costruzione o l'acquisto di nuovi pescherecci, nonché l'ammodernamento o la riconversione di uno o più pescherecci in attività;

     b) la costruzione, l'attrezzatura o l'ammodernamento d'impianti per l'allevamento di pesci, crostacei o molluschi in acque salate e salmastre.

 

     Art. 3.

     1. Per poter beneficiare di un contributo del Fondo, i progetti di cui all'articolo 2, lettera a), debbono riguardare pescherecci di lunghezza, misurata fra perpendicolari, compresa tra 12 e 24 metri. Il limite minimo di 12 metri può essere ridotto a 6 metri per i pescherecci che praticano tipi di pesca diversi da quella con rete a strascico o cianciolo, armati da persone che esercitano la pesca come attività principale.

Inoltre, i lavori di ammodernamento o di riconversione delle navi da pesca in attività, di cui all'articolo 2, lettera a), devono essere di grande entità, essere intesi a razionalizzare le operazioni di pesca, meglio conservare le catture o risparmiare energia ed ammontare ad un importo minimo di 65 000 ECU per progetto.

     2. Per poter beneficiare di un contributo del Fondo, i progetti di acquicoltura di cui all'articolo 2, lettera b), devono riguardare la riproduzione o la crescita di pesci, crostacei o molluschi a fini commerciali.

 

     Art. 4.

     1. I progetti devono offrire garanzie di redditività sufficiente e contribuire a far sì che il miglioramento strutturale del settore in causa abbia effetti economici durevoli.

     2. Fruiranno in primo luogo del contributo del Fondo i progetti concernenti regioni nelle quali il necessario sviluppo delle strutture di produzione sia particolarmente difficile e rispondenti ad uno o più dei criteri seguenti:

     - contribuire a un orientamento razionale della produzione e ad un miglior approvvigionamento del mercato;

     - consentire la diversificazione delle attività di pesca, in particolare mediante l'uso di vari metodi di pesca a seconda delle risorse disponibili nelle zone di pesca interessate;

     - contribuire all'adattamento delle capacità di pesca esistente in funzione degli imperativi di conservazione delle risorse biologiche del mare;

     - migliorare le condizioni d'occupazione nel settore della pesca costiera o in quello dell'acquicoltura;

     - migliorare le condizioni di lavoro e, in particolare, le condizioni di sicurezza dei lavoratori interessati.

 

     Art. 5.

     Lo Stato membro interessato sottopone alla Commissione, per ogni progetto, un documento comprovante:

     a) per i pescherecci:

     - che un eventuale incremento della produzione è compatibile con le possibilità effettive di cattura;

     - che il comandante del peschereccio interessato possiede un livello di formazione che gli consente di fare un uso ottimale delle attrezzature di bordo;

     b) per l'acquicoltura:

     - che le specie indicate nei progetti sono già state allevate a fini commerciali.

 

     Art. 6.

     1. Il contributo del Fondo consiste in una sovvenzione in conto capitale corrisposta in una o più soluzioni.

     2. Per ogni progetto, rispetto all'investimento realizzato:

     a) la partecipazione finanziaria del beneficiario sarà pari almeno al 50%;

     b) la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato sarà pari almeno al 5%;

     c) la sovvenzione concessa dal Fondo sarà al massimo del 25%.

     3. In deroga al paragrafo 2, in Grecia, in Groenlandia, in Irlanda, in Irlanda del Nord, in Italia nel Mezzogiorno e nei dipartimenti francesi d'oltremare:

     a) la partecipazione finanziaria del beneficiario sarà almeno del 25%;

     b) la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato sarà almeno del 5%;

     c) la sovvenzione concessa dal Fondo sarà al massimo del 50%.

 

TITOLO II

Disposizioni generali e finanziarie

 

     Art. 7.

     Il costo totale dell'azione comune a carico del Fondo è valutato a 30 milioni di ECU. Questa cifra ha soltanto valore indicativo.

 

     Art. 8.

     1. Le domande di contributo del Fondo devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1 febbraio 1983. La Commissione deciderà al riguardo entro e non oltre il 31 luglio 1983.

     2. Le domande di contributo del Fondo devono essere inoltrate tramite lo Stato membro interessato ed aver ottenuto il parere favorevole di quest'ultimo.

     3. Le domande di contributo presentate per la prima volta nel quadro del regolamento (CEE) n. 1852/78 che, per l'insufficienza degli stanziamenti disponibili, non abbiano potuto beneficiare del contributo del Fondo, possono essere prese in considerazione nel quadro e alle condizioni del presente regolamento.

 

     Art. 9.

     1. Il contributo del Fondo è deciso secondo la procedura di cui all'articolo 12, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.

     2. La decisione di contributo è notificata allo Stato membro interessato e ai beneficiari.

 

     Art. 10.

     1. Beneficiano del contributo del Fondo le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni su cui grava, in ultima istanza, l'onere finanziario della realizzazione del progetto.

I versamenti in cui è rateizzato il contributo del Fondo sono effettuati per il tramite di organismi all'uopo designati dallo Stato membro interessato.

     2. L'autorità o l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutti gli elementi giustificativi e tutti i documenti atti ad accertare l'adempimento delle condizioni finanziarie o d'altro genere prescritte per ciascun progetto. La Commissione può, all'occorrenza, effettuare dei controlli sul posto.

La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari, può decidere, secondo la procedura prevista dall'articolo 12, di sospendere, ridurre o sopprimere il contributo del Fondo:

     - qualora un progetto non sia eseguito come previsto, oppure

     - in caso di mancato adempimento delle condizioni prescritte o di parte di esse,

oppure

     - se il beneficiario, contrariamente alle informazioni contenute nella domanda e riportate nella decisione di concessione del contributo, non inizia i lavori entro due anni dalla notifica della decisione stessa e se non ha fornito, entro tale termine, sufficienti garanzie per l'esecuzione del progetto.

La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario. La Commissione procede al recupero delle somme il cui pagamento non era o non è giustificato.

     3. Fatto salvo l'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1252/79, gli stanziamenti resi disponibili mediante una decisione presa in conformità del paragrafo 2, secondo comma, o a motivo del fatto che il beneficiario rinuncia all'esecuzione del progetto o riduce gli investimenti previsti nella decisione di concessione del contributo, possono essere utilizzati per il finanziamento di altri progetti.

 

     Art. 11.

I dati che devono figurare nelle domande di contributo del Fondo di cui all'articolo 8, nonché la forma di presentazione dei progetti, sono indicati nel regolamento (CEE) n. 1898/80 della Commissione.

 

     Art. 12.

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento alle disposizioni del presente articolo, il comitato permanente per le strutture della pesca è chiamato a pronunciarsi dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

     2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime un parere in merito entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza dei problemi in esame, pronunciandosi a maggioranza di 45 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

     3. La Commissione adotta le misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, ove queste non siano conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio; in tal caso la Commissione può differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere misure diverse nel termine di un mese.

 

     Art. 13.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 492/2009.