§ 12.1.110 – Regolamento 16 marzo 2005, n. 485.
Regolamento (CE) n. 485/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 per quanto riguarda un’azione specifica relativa al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:16/03/2005
Numero:485


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.1.110 – Regolamento 16 marzo 2005, n. 485.

Regolamento (CE) n. 485/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 per quanto riguarda un’azione specifica relativa al trasferimento di navi verso i paesi colpiti dallo tsunami nel 2004.

(G.U.U.E. 30 marzo 2005, n. L 81).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 26 dicembre 2004, un violento tsunami verificatosi nell’Oceano Indiano ha colpito un certo numero di paesi terzi, devastandone le coste e le industrie e provocando ingenti perdite umane. Numerosi pescherecci sono naufragati in mare o sono andati distrutti nei porti.

     (2) Nell’ambito della politica comune della pesca, è prevista la concessione di sovvenzioni per il ritiro di pescherecci dalla flotta comunitaria, a condizione che le imbarcazioni siano demolite o riconvertite ad attività non lucrative diverse dalla pesca.

     (3) È opportuno estendere la possibilità di sovvenzionare il ritiro di pescherecci dalla flotta comunitaria alle imbarcazioni trasferite verso i paesi colpiti dallo tsunami a beneficio delle comunità di pescatori interessate.

     (4) Tale misura consentirebbe di aiutare dette comunità a ricostituire rapidamente le rispettive flotte pescherecce, tenendo conto delle necessità locali identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

     (5) Per rispondere alle necessità di tali comunità, potranno beneficiare delle misure previste dal presente regolamento unicamente le imbarcazioni pienamente idonee alla navigazione e adatte all’attività di pesca, aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri.

     (6) È opportuno prevedere la concessione di un premio supplementare a copertura delle spese sostenute da organismi pubblici o privati per il trasporto delle imbarcazioni nei paesi terzi e dei compensi corrisposti ai proprietari delle navi per aver provveduto ad attrezzarle e a renderle pienamente idonee alla navigazione.

     (7) È opportuno istituire una procedura per il trasferimento di navi.

     (8) È opportuno che gli Stati membri e la Commissione presentino rapporti sui provvedimenti adottati in applicazione del presente regolamento, al fine di garantire la trasparenza dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali.

     (9) È particolarmente utile valutare i trasferimenti al fine di garantire che le misure proposte siano attuate a vantaggio delle comunità di pescatori interessate e siano conformi ai principi generali della politica comune della pesca, nonché al fine di promuovere la sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca e di evitare effetti negativi sull’economia locale.

     (10) Data l’urgenza, è imperativo accordare una deroga per quanto riguarda il periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

     (11) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2792/1999,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:

     1) L’articolo 7 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono essere applicate soltanto a navi di età pari o superiore ai 10 anni.

     Tuttavia, fino al 30 giugno 2006, le navi di età pari o superiore ai cinque anni che non utilizzano attrezzi trainati possono formare oggetto di un trasferimento definitivo conformemente al paragrafo 3, lettera d).»;

     b) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera:

     «d) fino al 30 giugno 2006, il trasferimento definitivo di una nave verso un paese terzo colpito dallo tsunami verificatosi nell’Oceano Indiano nel dicembre 2004, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:

     i) la nave ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e non supera i 20 anni di età;

     ii) lo Stato membro che autorizza il trasferimento si assicura che la nave sia pienamente idonea alla navigazione e adatta all’attività di pesca, che sia trasferita verso una regione colpita dallo tsunami a beneficio delle comunità danneggiate dal maremoto e che siano evitati effetti negativi sulle risorse alieutiche e sull’economia locale;

     iii) il trasferimento risponde alle necessità identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura nella sua valutazione ed è conforme alle richieste formulate dal paese terzo.»;

     c) è aggiunto il paragrafo seguente:

     «6. In deroga al paragrafo 5, lettera a), gli aiuti pubblici per il trasferimento definitivo delle navi ai sensi del paragrafo 3, lettera d), sono calcolati nel modo seguente:

     i) alle navi di età compresa tra cinque e 15 anni si applica il premio previsto al paragrafo 5, lettera a), punto i), e alle navi di età compresa tra 16 e 20 anni si applica il premio previsto al paragrafo 5, lettera a), punto ii);

     ii) il premio previsto al paragrafo 5, lettera a), può essere aumentato del 20 % al fine di:

     — coprire le spese sostenute dagli organismi pubblici o privati incaricati dagli Stati membri di trasferire la nave nel paese terzo,

     — risarcire il proprietario della nave beneficiaria per aver provveduto ad attrezzarla e a renderla pienamente idonea alla navigazione e adatta all’attività di pesca nei paesi terzi interessati.

     Le navi per le quali è stata presentata una domanda di arresto definitivo delle attività di pesca alle autorità competenti di uno Stato membro anteriormente al 2 aprile 2005 possono altresì beneficiare dei premi previsti nel presente paragrafo.»

     2) All’articolo 10, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente:

     «Il presente paragrafo non si applica alle navi trasferite ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d).»

     3) Sono inseriti gli articoli seguenti:

     «Articolo 18 bis. Procedura per il trasferimento di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d).

     1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le navi di cui è previsto un trasferimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), nonché la destinazione prevista.

     2. Entro due mesi da tale notifica, la Commissione può comunicare allo Stato membro interessato che il trasferimento non soddisfa i criteri di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), in particolare il punto iii) dello stesso. Se lo Stato membro interessato non è informato dalla Commissione entro due mesi dalla notifica, esso può procedere al trasferimento.

     Articolo 18 ter. Rapporti riguardanti il trasferimento di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d).

     1. Entro il 30 settembre 2005 e ogni tre mesi successivamente a tale data, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni disponibili sui trasferimenti di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d).

     2. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi altra informazione, ogni sei mesi la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto riguardante i trasferimenti di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d).

     3. Nel rapporto annuale di cui all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999 sull’attuazione degli interventi dello SFOP, e presentato alla Commissione nel 2007, gli Stati membri inseriscono un capitolo sui trasferimenti di navi effettuati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del presente regolamento.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.