§ 12.1.107 – Decisione 18 febbraio 2005, n. 154.
Decisione n. 2005/154/CE della Commissione recante modifica della decisione 2003/760/CE che stabilisce condizioni speciali per le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:18/02/2005
Numero:154


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 12.1.107 – Decisione 18 febbraio 2005, n. 154.

Decisione n. 2005/154/CE della Commissione recante modifica della decisione 2003/760/CE che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Polinesia francese per quanto concerne la designazione dellautorità competente e il modello di certificato sanitario. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 24 febbraio 2005, n. L 51).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Nella decisione 2003/760/CE della Commissione  il «Département de la qualité alimentaire et de l’action vétérinaire (DQAAV) du service de développement rural du Ministère de l’agriculture et de l’élevage» è identificato quale autorità competente nella Polinesia francese per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

     (2) A seguito delta ristrutturazione dell’amministrazione della Polinesia l’autorità competente è ora il «Département de la qualité alimentaire et de l’action vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources naturelles, chargé de la perliculture, de la pêche, de l’aquaculture, de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forêts et de la recherche».

     (3) Questa nuova autorità è in grado di verificare in modo efficace l’applicazione delle norme in vigore.

     (4) Il DQAAV ha fornito assicurazioni ufficiali quanto alla conformità con le norme per i controlli sanitari e il monitoraggio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui alla direttiva 91/493/CEE e al rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate in detta direttiva.

     (5) La decisione 2003/760/CE va quindi modificata di conseguenza.

     (6) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2003/760/CE è modificata come segue:

     1) L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     Il “Département de la qualité alimentaire et de l’action vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources naturelles, chargé de la perliculture, de la pêche, de l’aquaculture, de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forêts et de la recherche” è l’autorità competente nella Polinesia francese per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE

     2) L’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica dal 10 aprile 2005.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)