§ 12.1.106 – Regolamento 17 febbraio 2005, n. 289.
Regolamento (CE) n. 289/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 per quanto riguarda l’estensione del divieto di pesca [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:17/02/2005
Numero:289


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.1.106 – Regolamento 17 febbraio 2005, n. 289.

Regolamento (CE) n. 289/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 per quanto riguarda lestensione del divieto di pesca a strascico alle acque della Polonia.

(G.U.U.E. 22 febbraio 2005, n. L 49).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la proposta della Commissione,

     visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) ha adottato il 21 settembre 1991 una raccomandazione relativa al divieto di pesca a strascico nell’Oderbank Plateau. La raccomandazione è stata recepita nel diritto comunitario dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell’Øresund.

     (2) A seguito dell’adesione della Polonia all’Unione europea, la zona geografica cui si applica il divieto di pesca a strascico dovrebbe essere estesa alle acque polacche.

     (3) Il regolamento (CE) n. 88/98 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 8 del regolamento (CE) n. 88/98, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Durante tutto l’anno è vietata la pesca con qualunque tipo di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

     54° 23 N, 14° 35’ E

     54° 21’ N, 14° 40’ E

     54° 17’ N, 14° 33’ E

     54° 07’ N, 14° 25’ E

     54° 10’ N, 14° 21’ E

     54° 14’ N, 14° 25’ E

     54° 17’ N, 14° 17’ E

     54° 24’ N, 14° 11’ E

     54° 27’ N, 14° 25’ E

     54° 23’ N, 14° 35’ E».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.