§ 12.1.97 – Decisione 28 gennaio 2005, n. 72.
Decisione n. 2005/72/CE della Commissione che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:28/01/2005
Numero:72


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.


§ 12.1.97 – Decisione 28 gennaio 2005, n. 72.

Decisione n. 2005/72/CE della Commissione che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Antigua e Barbuda. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 1 febbraio 2005, n. L 28).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Antigua e Barbuda per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

     (2) Le disposizioni legislative di Antigua e Barbuda in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

     (3) In particolare, la «Fisheries Division of the Ministry of Agriculture, Lands and Fisheries (FD)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

     (4) La FD ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario di crostacei vivi stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

     (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Antigua e Barbuda, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

     (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della FD alla Commissione.

     (7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

     (8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La «Fisheries Division of the Ministry of Agriculture, Lands and Fisheries (FD)» è l'autorità competente in Antigua e Barbuda per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

 

     Art. 2.

     I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Antigua e Barbuda sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

 

     Art. 3.

     1. Per prodotti della pesca si intendono crostacei vivi.

     2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

     3. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

     4. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della FD, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

 

     Art. 4.

     I prodotti della pesca devono provenire da stabilimenti, depositi frigoriferi, navi officina, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

 

     Art. 5.

     Ciascun imballaggio deve recare a caratteri indelebili i termini «ANTIGUA E BARBUDA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

 

     Art. 6.

     La presente decisione si applica a partire dal 17 marzo 2005.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

 

Numero di riconoscimento/registrazione

Nome

Città — Regione

Data limite del riconoscimento

Categoria

L-001

Caribbean Seafood

St. John's — Antigua

 

PP

L-002

White's Fish Market

St. John's — Antigua

 

PP

L-003

Lincoln Burton

Codrington — Barbuda

 

PP

L-004

Eric Burton

Codrington Village — Barbuda

 

PP

L-008

Reginald Nicholas

St. Mary's — Antigua

 

PP

L-009

The Lobster Shack

St. John's — Antigua

 

PP

L-010

A. B. Supply Sales & Support Service

St. John's — Antigua

 

PP

L-013

Premier Seafood Ltd.

Codrington — Barbuda

 

PP

L-014

St. John's Fisherman Cooperative

St. John's — Antigua

 

PP

L-015

Wesley Beazer

Codrington Village — Barbuda

 

PP

 

Legenda delle categorie:

PP Stabilimento di trasformazione («processing plant»)