§ 12.1.67 – Regolamento 22 marzo 2004, n. 602.
Regolamento (CE) n. 602/2004 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:22/03/2004
Numero:602


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.1.67 – Regolamento 22 marzo 2004, n. 602.

Regolamento (CE) n. 602/2004 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia.

(G.U.U.E. 1 aprile 2004, n. L 97).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca  prevede che la politica comune della pesca applichi l'approccio precauzionale adottando misure intese a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini.

     (2) Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame introduce restrizioni per quanto riguarda l'utilizzazione di attrezzi da traino demersali.

     (3) Recenti rapporti scientifici, in particolare i rapporti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, riferiscono che in una zona a nord-ovest della Scozia, soggetta alla giurisdizione del Regno Unito, sono stati rilevate e cartografate in modo dettagliato aggregazioni di coralli di acque profonde (Lophelia pertusa). Tali aggregazioni, note come «Darwin Mounds», risultano in buono stato di conservazione ma presentano segni di danni dovuti ad operazioni di pesca con reti a strascico.

     (4) Secondo i rapporti scientifici questi tipi di aggregazioni costituiscono habitat che ospitano comunità biologiche importanti e ad alta diversità. In molti consessi si ritiene che tali habitat richiedano una protezione prioritaria. In particolare la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale («Convenzione OSPAR») ha recentemente inserito le scogliere coralline di acque profonde in un elenco di habitat minacciati.

     (5) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche inserisce le scogliere tra gli habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione. Il Regno Unito ha formalmente espresso l'intenzione di designare i Darwin Mounds come area speciale di conservazione al fine di proteggere questo tipo di habitat in ottemperanza agli obblighi che gli incombono in forza della suddetta direttiva.

     (6) Dagli studi scientifici risulta che il recupero dei coralli danneggiati dagli attrezzi per la pesca a strascico è impossibile o molto lento e difficile. È pertanto opportuno vietare l'uso di reti a strascico e di attrezzi analoghi nella zona intorno ai Darwin Mounds.

     (7) Il regolamento (CE) n. 850/98 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 30 del regolamento (CE) n. 850/98 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

     «4. Ai pescherecci è vietato utilizzare reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, nella zona delimitata dalla linea che congiunge le seguenti coordinate:

     Latitudine 59°54’ N longitudine 6°55’ W

     Latitudine 59°47’ N longitudine 6°47’ W

     Latitudine 59°37’ N longitudine 6°47’ W

     Latitudine 59°37’ N longitudine 7°39’ W

     Latitudine 59°45’ N longitudine 7°39’ W

     Latitudine 59°54’ N longitudine 7°25’ W»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 2003.