§ 11.1.41 - Regolamento 11 gennaio 2006, n. 108.
Regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.1 questioni generali
Data:11/01/2006
Numero:108


Sommario
Art. 1.      L’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:
Art. 2.      (1) Le imprese applicano la Modifica all’IFRS 1 e le Modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 4 di cui all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 11.1.41 - Regolamento 11 gennaio 2006, n. 108.

Regolamento (CE) n. 108/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, 4, 6 e 7, i principi contabili internazionali (IAS) 1, 14, 17, 32, 33 e 39, e l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 6 (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 27 gennaio 2006, n. L 24).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.

     (2) Il 30 giugno 2005 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha emanato Modifiche all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e alla Basis for Conclusions (Motivazioni per le conclusioni) dell’IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie per chiarire la formulazione di un’eccezione per i neo-utilizzatori degli IFRS che scelgono di adottare l’IFRS 6 prima del 1° gennaio 2006.

     (3) Il 18 agosto 2005 lo IASB ha pubblicato l’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative. Esso introduce nuovi requisiti per migliorare le informazioni sugli strumenti finanziari fornite nei bilanci delle entità. Sostituisce lo IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari e alcuni dei requisiti dello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative.

     (4) Il 18 agosto 2005 lo IASB ha inoltre emanato una Modifica allo IAS 1 Presentazione del bilancio — Informazioni relative al capitale che introduce requisiti per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sul capitale dell’entità.

     (5) Il 18 agosto 2005 lo IASB ha emanato Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e all’IFRS 4 Contratti assicurativi — Contratti di garanzia finanziaria. Le modifiche sono intese ad assicurare che gli emittenti di contratti di garanzia finanziaria includano nel bilancio le passività da tali contratti.

     (6) Il 1° settembre 2005 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel seguito "IFRIC 6". L’IFRIC 6 chiarisce la contabilizzazione delle passività dovute ai costi di gestione dei rifiuti.

     (7) La consultazione degli esperti tecnici del settore ha confermato che l’IFRS 1, l’IFRS 4, l’IFRS 7, lo IAS 1, lo IAS 39 e l’IFRIC 6 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

     (8) L’adozione dell’IFRS 7 comporta, come conseguenza, modifiche ad altri principi contabili internazionali al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali. Tali modifiche consequenziali riguardano l’IFRS 1, l’IFRS 4, lo IAS 14, lo IAS 17, lo IAS 32, lo IAS 33 e lo IAS 39.

     (9) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:

     (1) L’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard viene modificato in conformità alle Modifiche all’IFRS 1 e alla Basis for Conclusions (Motivazioni per le conclusioni) dell’IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie, come indicato all’allegato del presente regolamento;

     (2) Il Principio contabile internazionale IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari viene sostituito dall’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative che figura all’allegato del presente regolamento;

     (3) Il Principio contabile internazionale IAS 1 Presentazione del bilancio — Informazioni relative al capitale viene modificato conformemente alla Modifica allo IAS 1, come indicato all’allegato del presente regolamento;

     (4) Lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e l’IFRS 4 Contratti assicurativi vengono modificati conformemente alle Modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 4, come indicato all’allegato del presente regolamento;

     (5) L’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche viene inserita come indicato all’allegato del presente regolamento;

     (6) L’adozione dell’IFRS 7 comporta modifiche agli IFRS 1 e 4 e agli IAS 14, 17, 32, 33 e 39 conformemente all’Appendice C dell’IFRS 7, come indicato all’allegato del presente regolamento;

     (7) Lo IAS 32 viene modificato conformemente alle Modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 4, come indicato all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     (1) Le imprese applicano la Modifica all’IFRS 1 e le Modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 4 di cui all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006.

     (2) Le imprese applicano l’IFRS 7 e la Modifica allo IAS 1 di cui all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2007.

     (3) Le imprese applicano l’IFRIC 6 che figura all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006.

     Tuttavia, le imprese il cui esercizio finanziario ha inizio in dicembre applicano l’IFRIC 6 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2005.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

 

IFRS 1 Modifiche all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e alla Basis for conclusions (Motivazioni per le conclusioni) dell’IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie

IFRS 7 IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

IAS 1 Modifica allo IAS 1 Presentazione del bilancio – Informazioni relative al capitale

IAS 39IFRS 4 Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e all’IFRS 4 Contratti assicurativi – Contratti di garanzia finanziaria.

IFRIC 6 Interpretazione IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

 

 

Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

 

     Il presente documento espone le modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard. Tali modifiche recepiscono le proposte di modifica contenute in un Exposure Draft relativo al suddetto IFRS pubblicato il 29 aprile 2005.

 

Modifiche all'IFRS 1

 

     Il paragrafo 36B e il titolo che lo precede sono rettificati come segue.

     Esenzione dalla disposizione di presentare informazioni comparative per l'IFRS 6

     36B Un'entità che adotta gli IFRS prima del 1° gennaio 2006 e sceglie di adottare l'IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie prima del 1° gennaio 2006 non è tenuta ad applicare i requisiti dell'IFRS 6 alle informazioni comparative presentate nel primo bilancio IFRS.

 

 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 7

Strumenti finanziari: informazioni integrative

 

     FINALITÀ

     1 La finalità del presente IFRS è di prescrivere alle entità di fornire nel bilancio informazioni integrative che consentano agli utilizzatori di valutare:

     (a) la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico dell’entità;

     e

     (b) la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l’entità è esposta nel corso dell’esercizio e alla data di riferimento del bilancio, e il modo in cui l’entità li gestisce.

     2 I criteri contenuti nel presente IFRS integrano i criteri per la rilevazione, la valutazione e l’esposizione nel bilancio delle attività e delle passività finanziarie contenuti nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative e nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

 

     AMBITO DI APPLICAZIONE

     3 Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari, fatta eccezione per:

     (a) le partecipazioni in controllate, collegate e joint venture contabilizzate in conformità alle disposizioni dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato, dello IAS 28 Partecipazioni in collegate o dello IAS 31 Partecipazioni in joint venture. Tuttavia, in taluni casi lo IAS 27, lo IAS 28 o lo IAS 31 consentono all’entità di contabilizzare le partecipazioni in controllate, collegate o joint venture secondo le disposizioni dello IAS 39. In questi casi, le entità devono fornire le informazioni integrative previste dallo IAS 27, dallo IAS 28 o dallo IAS 31 in aggiunta a quelle richieste dal presente IFRS. Le entità devono inoltre applicare il presente IFRS a tutti i derivati correlati a partecipazioni in controllate, collegate o joint venture, a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale di cui allo IAS 32;

     (b) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai programmi relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti;

     (c) i contratti a corrispettivo potenziale in un’aggregazione aziendale (vedere l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica soltanto all’acquirente;

     (d) i contratti assicurativi secondo la definizione dell’IFRS 4 Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente IFRS si applica ai derivati incorporati in contratti assicurativi, se lo IAS 39 prevede che l’entità li contabilizzi separatamente;

     (e) gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relative a operazioni con pagamento basato su azioni alle quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, ad eccezione dei contratti rientranti nell’ambito di applicazione dei paragrafi da 5 a 7 dello IAS 39, ai quali si applica il presente IFRS.

     4 Il presente IFRS si applica agli strumenti finanziari rilevati e non rilevati. Gli strumenti finanziari rilevati includono le attività e le passività finanziarie che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39. Gli strumenti finanziari non rilevati includono alcuni strumenti finanziari che, sebbene al di fuori dell’ambito dello IAS 39, rientrano nell’ambito del presente IFRS (come alcuni impegni all’erogazione di prestiti).

     5 Il presente IFRS si applica ai contratti per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39 (vedere i paragrafi da 5 a 7 dello IAS 39).

 

     CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE

     6 Quando il presente IFRS prescrive di fornire informazioni integrative per classi di strumenti finanziari, l’entità raggruppa gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni integrative fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. L’entità deve fornire informazioni sufficienti per permettere la riconciliazione con le voci esposte nello stato patrimoniale.

 

     RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO

     7 L’entità deve fornire informazioni integrative che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico dell’entità.

     Stato patrimoniale

     Categorie di attività e di passività finanziarie

     8 Il valore contabile di ognuna delle seguenti categorie, definite nello IAS 39, deve essere indicato o nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note:

     (a) attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico: (i) quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale e (ii) quelle classificate come possedute per negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39;

     (b) investimenti posseduti sino a scadenza;

     (c) finanziamenti e crediti;

     (d) attività finanziarie disponibili per la vendita;

     (e) passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, indicando separatamente (i) quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale e quelle classificate come possedute per negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39;

     e

     (f) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

     Attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico

     9 Qualora l’entità abbia designato un finanziamento o un credito (o un gruppo di finanziamenti o di crediti) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, essa deve indicare:

     (a) la massima esposizione al rischio di credito (vedere paragrafo 36(a)) del finanziamento o credito (o del gruppo di finanziamenti o di crediti) alla data di riferimento del bilancio;

     (b) l’ammontare per il quale eventuali derivati su crediti correlati o strumenti simili attenuano la massima esposizione al rischio di credito;

     (c) l’ammontare della variazione, sia nel corso dell’esercizio che cumulativamente, del fair value (valore equo) del finanziamento o credito (o del gruppo di finanziamenti o di crediti) attribuibile alle variazioni del rischio di credito dell’attività finanziaria determinato o:

     (i) come l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato;

     o

     (ii) utilizzando un metodo alternativo che l’entità ritenga rappresenti più fedelmente l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) attribuibile a variazioni del rischio di credito dell’attività.

     Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato comprendono le variazioni di un tasso di interesse (di riferimento) osservato, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta estera o di un indice di prezzi o di tassi;

     (d) l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) di eventuali derivati su crediti correlati o di strumenti simili indicando sia la variazione verificatasi nel corso dell’esercizio sia il valore complessivo a partire da quando il finanziamento o il credito è stato designato.

     10 Qualora l’entità abbia designato una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, secondo quanto previsto al paragrafo 9 dello IAS 39, essa deve indicare:

     (a) l’ammontare della variazione, sia nel corso dell’esercizio che cumulativamente, del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività finanziaria determinato o:

     (i) come l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato (vedere Appendice B, paragrafo B4);

     o

     (ii) utilizzando un metodo alternativo che l’entità ritenga rappresenti più fedelmente l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) attribuibile a variazioni del rischio di credito della passività.

     Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato comprendono le variazioni di un tasso di interesse di riferimento, del prezzo degli strumenti finanziari di un’altra entità, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta estera o di un indice di prezzi o di tassi. Per i contratti che includono un elemento valutativo in unità, le variazioni delle condizioni di mercato includono le variazioni dell’andamento del relativo fondo di investimento interno o esterno;

     (b) la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l’importo che l’entità dovrebbe pagare alla scadenza al possessore dell’obbligazione secondo quanto previsto dal contratto.

     11 L’entità deve indicare:

     (a) i metodi utilizzati per conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 9(c) e 10 (a);

     (b) se l’entità ritiene che le informazioni integrative da essa fornite per conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 9(c) o 10(a) non rappresentino fedelmente la variazione del fair value (valore equo) dell’attività o della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito, le ragioni di tale conclusione e i fattori che l’entità ritiene rilevanti.

     Riclassificazione

     12 Qualora l’entità abbia riclassificato un’attività finanziaria come un’attività valutata:

     (a) al costo o al costo ammortizzato piuttosto che al fair value (valore equo);

     o

     (b) al fair value (valore equo) piuttosto che al costo o al costo ammortizzato,

     essa deve indicare l’ammontare riclassificato da e verso ogni categoria e illustrare i motivi della riclassificazione (vedere paragrafi da 51 a 54 dello IAS 39).

     Eliminazione contabile

     13 L’entità può avere trasferito attività finanziarie in modo tale che tutte le attività finanziarie o una parte di esse non possano essere qualificate come eliminazione contabile. L’entità deve indicare per ogni classe di attività finanziaria:

     (a) la natura delle attività;

     (b) la natura dei rischi e benefici della proprietà ai quali l’entità rimane esposta;

     (c) quando l’entità continua a rilevare tutte le attività, i valori contabili delle attività e delle passività associate;

     e

     (d) quando l’entità continua a rilevare le attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, il valore contabile originale totale delle attività, l’ammontare delle attività che l’entità continua a rilevare e il valore contabile delle passività associate.

     Garanzie

     14 L’entità deve indicare:

     (a) il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività o di passività potenziali, inclusi gli importi riclassificati secondo quanto previsto dal paragrafo 37(a) dello IAS 39;

     e

     (b) le clausole e condizioni della garanzia.

     15 Quando l’entità detiene una garanzia (attività finanziarie o non finanziarie) che le è consentito di vendere o di ridare in garanzia in assenza di inadempimento da parte del possessore della garanzia, essa deve indicare:

     (a) il fair value (valore equo) della garanzia detenuta;

     (b) il fair value (valore equo) di una tale garanzia venduta o ridata in garanzia e se l’entità è obbligata a restituirla;

     e

     (c) le clausole e condizioni associate all’utilizzo della garanzia.

     Accantonamenti per perdite di realizzo

     16 Quando le attività finanziarie subiscono una riduzione durevole di valore per perdite di realizzo e l’entità rileva la riduzione durevole di valore in un conto separato (per esempio, un accantonamento utilizzato per rilevare specifiche riduzioni di valore o un conto analogo utilizzato per rilevare le riduzioni collettive di valore delle attività), invece di ridurre direttamente il valore contabile dell’attività, l’entità deve indicare la riconciliazione delle variazioni verificatesi sul conto nel corso dell’esercizio per ogni classe di attività finanziaria.

     Strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli

     17 Qualora l’entità abbia emesso uno strumento contenente sia una componente di passività sia una componente rappresentativa di capitale (vedere paragrafo 28 dello IAS 32) e lo strumento abbia derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti (come per esempio, uno strumento di debito con opzione a convertire), essa deve indicare l’esistenza di tali caratteristiche.

     Inadempienze e violazioni

     18 Per i finanziamenti passivi rilevati alla data di riferimento del bilancio, l’entità deve indicare:

     (a) i dettagli di qualsiasi inadempienza nel corso dell’esercizio di clausole riguardanti il capitale nominale, gli interessi, il piano di ammortamento o i rimborsi relativi ai finanziamenti passivi;

     (b) il valore contabile dei finanziamenti passivi oggetto dell’inadempienza alla data di riferimento del bilancio;

     e

     (c) se l’inadempienza sia stata sanata o se le condizioni dei finanziamenti passivi siano state rinegoziate prima della data in cui il bilancio è stato autorizzato per la pubblicazione.

     19 Se durante l’esercizio ci sono state violazioni di clausole dei contratti di finanziamento diverse da quelle indicate al paragrafo 18, l’entità deve comunicare le stesse informazioni previste al paragrafo 18 quando dette violazioni possono permettere al finanziatore di richiedere il rimborso (eccetto per violazioni che sono sanate, o in relazione alle quali le condizioni del finanziamento sono rinegoziate, alla, o prima della data di riferimento del bilancio).

     Conto economico e patrimonio netto

     Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite

     20 L’entità deve comunicare le seguenti voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite nei prospetti del bilancio o nelle note:

     (a) gli utili o le perdite netti generati da:

     (i) attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, indicando separatamente quelli sulle attività o passività finanziarie designate come tali al momento della rilevazione iniziale e quelli sulle attività o passività finanziarie classificate come possedute per negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39;

     (ii) attività finanziarie disponibili alla vendita, indicando separatamente l’ammontare delle plusvalenze/minusvalenze rilevate direttamente nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio e l’ammontare girato dal patrimonio netto al conto economico dell’esercizio;

     (iii) investimenti posseduti sino a scadenza;

     (iv) finanziamenti e crediti;

     e

     (v) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;

     (b) gli interessi attivi e passivi complessivi (calcolati utilizzando il metodo dell’interesse effettivo) per le attività o le passività finanziarie che non sono designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;

     (c) i compensi e le spese (diversi dagli importi compresi nel calcolo del tasso di interesse effettivo) derivanti da:

     (i) attività o passività finanziarie non designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;

     e

     (ii) gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie che si traducono nel possesso o nel collocamento di attività per conto di persone fisiche, amministrazioni fiduciarie, piani per benefici previdenziali e altre istituzioni;

     (d) gli interessi attivi su attività finanziarie che hanno subito una riduzione durevole di valore, secondo quanto previsto dal paragrafo AG93 dello IAS 39;

     e

     (e) l’importo di eventuali perdite per riduzione durevole di valore per ciascuna classe di attività finanziaria.

     Altre informazioni integrative

     Principi contabili

     21 In conformità al paragrafo 108 dello IAS 1 Presentazione del bilancio, l’entità indica nella sintesi dei principi contabili rilevanti i criteri base di valutazione utilizzati nella preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio.

     Contabilizzazione delle operazioni di copertura

     22 L’entità deve indicare le seguenti informazioni separatamente per ogni tipo di copertura descritto nello IAS 39 (per esempio, copertura di fair value (valore equo), copertura di flussi finanziari e copertura di un investimento netto in una gestione estera):

     (a) la descrizione di ogni tipo di copertura;

     (b) la descrizione degli strumenti finanziari designati come strumenti di copertura e i loro fair value (valori equi) alla data di riferimento del bilancio;

     e

     (c) la natura dei rischi coperti.

     23 Per le coperture di flussi finanziari, l’entità deve indicare:

     (a) i periodi in cui si prevede che i flussi finanziari si debbano verificare, e quando si presume che incideranno sul conto economico;

     (b) la descrizione di qualsiasi operazione prevista per la quale la contabilizzazione dell’operazione di copertura era stata precedentemente effettuata, ma che si presume non si verificherà più in futuro;

     (c) l’importo che è stato rilevato nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio;

     (d) l’importo che è stato girato dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico dell’esercizio, con l’indicazione dell’importo imputato ad ogni voce di conto economico;

     e

     (e) l’importo che è stato girato dal patrimonio netto nel corso dell’esercizio e incluso nel costo iniziale o in altro valore contabile di un’attività o passività non finanziaria la cui acquisizione o il cui verificarsi costituiva un’operazione di copertura prevista ritenuta altamente probabile.

     24 L’entità deve indicare separatamente:

     (a) nelle coperture di fair value (valore equo), gli utili o le perdite:

     (i) sullo strumento di copertura;

     e

     (ii) sull’elemento coperto attribuibili al rischio coperto,

     (b) l’inefficacia rilevata a conto economico derivante da coperture di flussi finanziari;

     e

     (c) l’inefficacia rilevata a conto economico derivante da coperture di investimenti netti in gestioni estere.

     Fair value (valore equo)

     25 Ad eccezione di quanto stabilito nel paragrafo 29, per ogni classe di attività e passività finanziarie (vedere paragrafo 6) l’entità deve indicare il fair value (valore equo) della classe di attività e passività in modo che sia possibile confrontarlo con il suo valore contabile.

     26 Nell’indicare i fair value (valori equi), l’entità raggruppa le attività e le passività finanziarie in classi, ma le compensa soltanto nella misura in cui i loro valori contabili sono compensati nel bilancio.

     27 L’entità deve indicare:

     (a) i metodi e, qualora venga utilizzata una tecnica di valutazione, le principali ipotesi applicate nella determinazione del fair value (valore equo) di ciascuna classe di attività o di passività finanziarie. Per esempio, se pertinente, l’entità fornisce informazioni sulle ipotesi fatte relativamente ai rimborsi anticipati, ai tassi di perdita su crediti e ai tassi di interesse e di sconto;

     (b) se i fair value (valori equi) sono determinati direttamente, totalmente o parzialmente, con riferimento alle quotazioni del prezzo pubblicate in un mercato attivo o sono stimati utilizzando una tecnica di valutazione (vedere paragrafi da AG71 a AG79 dello IAS 39);

     (c) se i fair value (valori equi) rilevati o indicati in bilancio sono determinati totalmente o parzialmente utilizzando una tecnica di valutazione basata su ipotesi che non sono confermate dai prezzi di operazioni correnti di mercato osservabili effettuate sullo stesso strumento (ossia senza modifiche o ristrutturazione dello strumento) e che non sono basate su dati osservabili di mercato disponibili. Per i fair value (valori equi) rilevati in bilancio, se la sostituzione di una o più delle predette ipotesi con ipotesi alternative ragionevolmente possibili dovesse modificare significativamente il fair value (valore equo), l’entità deve dichiarare questo fatto e indicare gli effetti delle modifiche. A questo scopo, la rilevanza deve essere valutata con riferimento al risultato economico e alle attività o passività totali o al patrimonio netto complessivo, nel caso in cui le modifiche del fair value (valore equo) siano rilevate nel patrimonio netto;

     (d) se si applica c), l’importo totale della variazione del fair value (valore equo) stimata utilizzando una tecnica di valutazione che è stata rilevata nel conto economico nel corso dell’esercizio.

     28 Se il mercato di uno strumento finanziario non è attivo, l’entità ne determina il fair value (valore equo) utilizzando una tecnica di valutazione (vedere i paragrafi da AG74 a AG79 dello IAS 39). Tuttavia, la prova migliore del fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale è il prezzo di transazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto), a meno che non siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo AG76 dello IAS 39. Vi potrebbe essere, pertanto, una differenza tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e l’importo determinato a tale data utilizzando la tecnica di valutazione. Se una tale differenza esiste, per ogni classe di strumenti finanziari l’entità deve indicare:

     (a) i principi contabili da essa utilizzati per la rilevazione di detta differenza nel conto economico che riflettano la variazione dei fattori (compresi i tempi) che gli operatori di mercato considererebbero nel fissare il prezzo (vedere paragrafo AG76A dello IAS 39);

     e

     (b) la differenza complessiva ancora da rilevare nel conto economico all’inizio e alla fine dell’esercizio e la riconciliazione delle variazioni del saldo di detta differenza.

     29 L’indicazione del fair value (valore equo) non è necessaria:

     (a) quando il valore contabile è un’approssimazione ragionevole del fair value (valore equo), per esempio nel caso di strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve termine;

     (b) per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo o derivati correlati a tali strumenti rappresentativi di capitale che sono valutati al costo secondo quanto previsto dallo IAS 39 poiché il loro fair value (valore equo) non può essere determinato attendibilmente;

     o

     (c) per i contratti che contengono un elemento di partecipazione discrezionale (secondo quanto descritto nell’IFRS 4), se il fair value (valore equo) di detto elemento non può essere determinato attendibilmente.

     30 Nei casi descritti al paragrafo 29(b) e (c), l’entità fornisce informazioni per aiutare gli utilizzatori del bilancio a effettuare le loro valutazioni circa la misura delle possibili differenze tra il valore contabile di tali attività o passività finanziarie e il loro fair value (valore equo), tra cui:

     (a) il fatto che per i predetti strumenti il fair value (valore equo) non è stato indicato poiché non può essere determinato attendibilmente;

     (b) la descrizione degli strumenti finanziari, l’indicazione del loro valore contabile e la spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;

     (c) informazioni sul mercato degli strumenti;

     (d) l’indicazione se l’entità ha intenzione di cedere gli strumenti finanziari e quando;

     e

     (e) nel caso in cui siano stati eliminati dal bilancio strumenti finanziari il cui fair value (valore equo) precedentemente non poteva essere valutato attendibilmente, deve esserne data informazione, con indicazione del loro valore contabile al momento dell’eliminazione e dell’importo dell’utile o della perdita rilevati.

 

     NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI

     31 L’entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l’entità è esposta alla data di riferimento del bilancio.

     32 Le informazioni richieste ai paragrafi da 33 a 42 riguardano i rischi derivanti dagli strumenti finanziari e il modo in cui sono gestiti. Si tratta di norma, ma non unicamente, del rischio di credito, del rischio di liquidità e del rischio di mercato.

     Informazioni qualitative

     33 Per ogni tipo di rischio derivante da strumenti finanziari, l’entità deve indicare:

     (a) le esposizioni al rischio e in che modo sono generate;

     (b) gli obiettivi, le procedure e i processi di gestione dei rischi finanziari e i metodi utilizzati per valutarli;

     e

     (c) eventuali variazioni di (a) o (b) rispetto all’esercizio precedente.

     Informazioni quantitative

     34 Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l’entità deve indicare:

     (a) dati quantitativi sintetici sull’esposizione al rischio alla data di riferimento del bilancio. Queste informazioni si basano sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), per esempio il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato;

     (b) le informazioni previste ai paragrafi da 36 a 42, se non già fornite in conformità ad (a), salvo che il rischio sia non rilevante (vedere i paragrafi da 29 a 31 dello IAS 1 per l’illustrazione della nozione di "rilevanza");

     (c) le concentrazioni dei rischi se non evidenti dalle informazioni fornite in conformità di (a) e (b).

     35 Se i dati quantitativi forniti alla data di riferimento del bilancio non sono rappresentativi dell’esposizione al rischio dell’entità nel corso dell’esercizio, l’entità fornisce ulteriori informazioni che siano rappresentative.

     Rischio di credito

     36 Per ogni classe di strumenti finanziari, l’entità deve indicare:

     (a) l’ammontare che alla data di riferimento del bilancio meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32);

     (b) con riferimento all’ammontare indicato in (a), la descrizione della garanzia detenuta e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito;

     (c) informazioni sulla qualità creditizia delle attività finanziarie non scadute e che non hanno subito una riduzione durevole di valore;

     e

     (d) il valore contabile delle attività finanziarie che sarebbero altrimenti scadute o che avrebbero subito una riduzione durevole di valore ma le cui condizioni sono state rinegoziate.

     Attività finanziarie scadute o che hanno subito una riduzione durevole di valore

     37 Per ogni classe di attività finanziarie, l’entità deve indicare:

     (a) un’analisi delle scadenze delle attività finanziarie scadute alla data di riferimento del bilancio ma che non hanno subito una riduzione durevole di valore;

     (b) l’analisi delle attività finanziarie di cui sia stata determinata individualmente una riduzione durevole di valore alla data di riferimento del bilancio, indicando i fattori di cui l’entità ha tenuto conto per determinare che hanno subito la riduzione;

     e

     (c) per l’ammontare indicato in (a) e in (b), una descrizione della garanzia detenuta dall’entità e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e, se possibile, una stima del loro fair value (valore equo).

     Garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito ottenuti

     38 Quando nel corso dell’esercizio l’entità ottiene attività finanziarie o non finanziarie a seguito della presa di possesso di garanzie da essa detenute o rifacendosi su altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, garanzie personali), e le attività soddisfano i criteri di rilevazione previsti in altri Principi, l’entità deve indicare:

     (a) la natura e il valore contabile delle attività ottenute;

     e

     (b) quando le attività non sono prontamente convertibili in denaro, le politiche seguite per dismettere dette attività o per utilizzarle nelle sue operazioni.

     Rischio di liquidità

     39 L’entità deve fornire:

     (a) l’analisi delle scadenze per le passività finanziarie, che mostri le rimanenti scadenze contrattuali;

     e

     (b) la descrizione di come gestisce il rischio di liquidità inerente in (a).

     Rischio di mercato

     Analisi di sensitività

     40 Tranne il caso in cui soddisfi le disposizioni di cui al paragrafo 41, l’entità deve indicare:

     (a) l’analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato al quale l’entità è esposta alla data di riferimento del bilancio, mostrando gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto delle variazioni delle variabili rilevanti di rischio ragionevolmente possibili alla predetta data;

     (b) i metodi e le ipotesi utilizzati per la preparazione dell’analisi di sensitività;

     e

     (c) le modifiche ai metodi e alle ipotesi utilizzati rispetto all’esercizio precedente, e le ragioni di dette modifiche.

     41 Se l’entità prepara un’analisi di sensitività, come nel caso dell’analisi del valore a rischio, che riflette le interdipendenze tra variabili di rischio (per esempio, tassi di interesse e tassi di cambio) e la utilizza per gestire i rischi finanziari, può utilizzare detta analisi di sensitività in luogo dell’analisi specificata al paragrafo 40. L’entità deve inoltre fornire:

     (a) la spiegazione del metodo utilizzato per la preparazione dell’analisi di sensitività e un’illustrazione dei parametri e delle ipotesi principali alla base dei dati forniti;

     e

     (b) la spiegazione dell’obiettivo del metodo utilizzato e una descrizione delle limitazioni che potrebbero risultarne nelle informazioni, che non rifletterebbero pienamente il fair value (valore equo) delle attività e delle passività in oggetto.

     Altre informazioni sul rischio di mercato

     42 Quando l’analisi di sensitività indicata in conformità al paragrafo 40 o al paragrafo 41 non è rappresentativa del rischio inerente allo strumento finanziario (per esempio, perché l’esposizione alla fine dell’anno non riflette l’esposizione nel corso dell’anno), l’entità dichiara il fatto e illustra le ragioni per le quali ritiene che l’analisi di sensitività non sia rappresentativa.

 

     DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

     43 L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2007 o da data successiva. È incoraggiata l’applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

     44 Se l’entità applica il presente IFRS a esercizi antecedenti il 1° gennaio 2006, non deve presentare le informazioni comparative sulla natura e sull’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari previste dai paragrafi da 31 a 42.

 

     RITIRO DELLO IAS 30

     45 Il presente IFRS sostituisce lo IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari

 

APPENDICE A

Definizione dei termini

 

     La presente Appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

     Rischio di credito Il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all’altra parte non adempiendo a un’obbligazione.

     Rischio di valuta Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei cambi.

     Rischio di tasso di interesse Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato.

     Rischio di liquidità Il rischio che un’entità abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a passività finanziarie.

     Finanziamento passivo I finanziamenti passivi sono passività finanziarie, diverse da debiti verso fornitori a breve termine in condizioni di credito normali.

     Rischio di mercato Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato comprende tre tipi di rischio: il rischio di valuta, il rischio di tasso d’interesse e altro rischio di prezzo.

     Altro rischio di prezzo Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato (diverse dalle variazioni determinate dal rischio di tasso d’interesse o dal rischio di valuta), sia che le variazioni siano determinate da fattori specifici al singolo strumento o al suo emittente, sia che esse siano dovute a fattori che influenzano tutti gli strumenti finanziari simili negoziati sul mercato.

     Scaduto Un’attività finanziaria è scaduta quando una controparte non effettua il pagamento alla data stabilita contrattualmente.

     I termini indicati di seguito sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32 o nel paragrafo 9 dello IAS 39 e sono utilizzati nell’IFRS con il significato specificato nello IAS 32 e nello IAS 39:

     - costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria

     - attività finanziarie disponibili per la vendita

     - eliminazione contabile

     - derivato

     - metodo dell’interesse effettivo

     - strumento rappresentativo di capitale

     - fair value (valore equo):

     - attività finanziaria

     - strumento finanziario

     - passività finanziaria

     - attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico

     - attività o passività finanziaria posseduta per negoziazione

     - operazione prevista

     - strumento di copertura

     - investimenti posseduti sino a scadenza

     - finanziamenti e crediti

     - acquisto o vendita secondo le convenzioni ordinarie

 

APPENDICE B

Guida operativa

 

     La presente Appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

     CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE (PARAGRAFO 6)

     B1 Il paragrafo 6 dispone che l’entità raggruppi gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. Le classi di cui al paragrafo 6 sono determinate dall’entità, e sono pertanto diverse dalle categorie di strumenti finanziari specificate nello IAS 39 (che stabilisce le modalità di valutazione degli strumenti finanziari e i casi in cui sono rilevate le variazioni del fair value (valore equo)).

     B2 Nella determinazione delle classi di strumenti finanziari, l’entità deve almeno:

     (a) distinguere gli strumenti valutati al costo ammortizzato dagli strumenti valutati al fair value (valore equo);

     (b) trattare come classi distinte gli strumenti finanziari che esulano dall’ambito di applicazione del presente IFRS.

     B3 L’entità decide, alla luce della propria situazione, il grado di dettaglio da fornire per soddisfare i requisiti del presente IFRS, il rilievo da dare ai diversi elementi richiesti e in che modo aggregare le informazioni per fornire il quadro generale, evitando di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse. È necessario trovare un equilibrio, evitando di sovraccaricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni rilevanti a causa di aggregazioni eccessive. Per esempio, l’entità non deve occultare informazioni importanti includendole in una grande massa di dettagli insignificanti. Analogamente, l’entità non deve fornire informazioni aggregate in maniera tale da occultare differenze importanti tra singole operazioni o tra i rischi associati.

 

     RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO

     Passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico (paragrafi 10 e 11)

     B4 Se l’entità designa una passività finanziaria come al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, il paragrafo 10(a) prevede che l’impresa indichi l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività. Il paragrafo 10(a)(i) consente all’entità di determinare detto ammontare come l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato. Se le uniche variazioni rilevanti delle condizioni di mercato di una passività sono le variazioni di un tasso di interesse (di riferimento) osservato, l’ammontare può essere stimato come segue:

     (a) l’entità calcola prima il tasso interno di rendimento della passività all’inizio dell’esercizio, utilizzando il prezzo della passività osservato sul mercato e i flussi finanziari contrattuali della passività all’inizio dell’esercizio. Essa deduce da questo tasso di rendimento il tasso di interesse (di riferimento) osservato all’inizio dell’esercizio, per arrivare a una componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento;

     (b) in seguito, l’entità calcola il valore attuale dei flussi finanziari associati alla passività utilizzando i flussi finanziari contrattuali alla fine dell’esercizio e un tasso di sconto pari alla somma (i) del tasso di interesse (di riferimento) osservato alla fine dell’esercizio e (ii) della componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento determinata in (a);

     (c) la differenza tra il prezzo della passività osservato sul mercato alla fine dell’esercizio e l’importo determinato in (b) è la variazione nel fair value (valore equo) non attribuibile alle variazioni nel tasso di interesse (di riferimento) osservato. Questo è l’importo da indicare.

     L’esempio parte dall’ipotesi che le variazioni del fair value (valore equo) derivanti da fattori diversi dalle variazioni del rischio di credito dello strumento o dalle variazioni dei tassi di interesse siano non significative. Se lo strumento considerato nell’esempio contiene un derivato incorporato, la variazione del fair value (valore equo) del derivato incorporato viene esclusa dal calcolo dell’importo da indicare secondo quanto previsto dal paragrafo 10(a).

     Altre informazioni integrative – Principi contabili (paragrafo 21)

     B5 Il paragrafo 21 prevede che vengano indicati i criteri base di valutazione utilizzati per la preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio. Per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative possono comprendere:

     (a) per le attività o passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico:

     (i) la natura delle attività o delle passività finanziarie che l’entità ha designato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;

     (ii) i criteri sulla base dei quali dette attività o passività finanziarie sono state designate come tali al momento della rilevazione iniziale;

     e

     (iii) in che modo l’entità ha soddisfatto le condizioni di cui ai paragrafi 9, 11A o 12 dello IAS 39 per una tale designazione. Per gli strumenti designati secondo quanto previsto al paragrafo (b)(i) della definizione di attività o di passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico di cui allo IAS 39, l’informazione include una descrizione delle circostanze sottostanti la mancata uniformità nella valutazione o nella rilevazione che altrimenti ne deriverebbe. Per gli strumenti designati secondo quanto previsto al paragrafo (b)(ii) della definizione di attività o di passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico di cui allo IAS 39, l’informazione include la descrizione di come la designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico sia conforme alla gestione del rischio documentata dell’entità o alla sua strategia di investimento;

     (b) i criteri di designazione delle attività finanziarie come disponibili per la vendita;

     (c) se gli acquisti e le vendite standardizzati di attività finanziarie sono contabilizzati alla data di negoziazione o alla data di regolamento (vedere paragrafo 38 dello IAS 39);

     (d) quando si utilizza un accantonamento per ridurre il valore contabile di attività finanziarie che hanno subito una riduzione durevole di valore a causa di perdite di realizzo:

     (i) i criteri per determinare quando il valore contabile di attività finanziarie che hanno subito una riduzione durevole di valore viene ridotto direttamente (o, nel caso di storno di una svalutazione, aumentato direttamente) e quando viene utilizzato l’accantonamento;

     e

     (ii) i criteri per lo storno di valori addebitati all’ammortamento a fronte del valore contabile di attività finanziarie che hanno subito una riduzione durevole di valore (vedere paragrafo 16);

     (e) in che modo sono determinati gli utili o le perdite netti su ogni singola categoria di strumenti finanziari (vedere paragrafo 20(a)), per esempio, se gli utili o le perdite netti su voci al fair value (valore equo) rilevato a conto economico includano interessi o dividendi attivi;

     (f) i criteri utilizzati dall’entità per determinare che vi è la prova obiettiva che si è verificata una perdita per riduzione durevole di valore (vedere paragrafo 20(e));

     (g) quando sono state rinegoziate le condizioni delle attività finanziarie che sarebbero altrimenti scadute o che avrebbero subito una riduzione durevole di valore, i principi contabili applicati alle attività finanziarie oggetto delle condizioni rinegoziate (vedere paragrafo 36(d)).

     Il paragrafo 113 dello IAS 1 dispone altresì che le entità indichino nella sintesi dei principi contabili significativi o in altre note le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell’entità che hanno i più significativi effetti sugli importi rilevati in bilancio.

 

     NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI (PARAGRAFI DA 31 A 42)

     B6 Le informazioni integrative previste ai paragrafi da 31 a 42 sono fornite direttamente nel bilancio ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, commenti della direzione aziendale o relazioni sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.

     Informazioni quantitative (paragrafo 34)

     B7 Il paragrafo 34(a) dispone che siano indicati dati quantitativi sintetici sull’esposizione al rischio dell’entità basati sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità. Se utilizza vari metodi per la gestione di un’esposizione al rischio, l’entità deve indicare le informazioni utilizzando il metodo o i metodi che forniscono le informazioni più rilevanti e attendibili. Nello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori sono illustrate le nozioni di rilevanza e di attendibilità.

     B8 Il paragrafo 34(c) richiede informazioni integrative sulle concentrazioni dei rischi. Le concentrazioni dei rischi derivano da strumenti finanziari che presentano caratteristiche simili e sono influenzati in maniera analoga dalle variazioni delle condizioni economiche o di altra natura. L’identificazione delle concentrazioni dei rischi richiede un giudizio che consideri le circostanze dell’entità. Le informazioni integrative sulle concentrazioni dei rischi includono:

     (a) la descrizione del modo in cui la direzione aziendale determina le concentrazioni;

     (b) la descrizione della caratteristica comune che identifica ogni concentrazione (per esempio, controparte, area geografica, valuta o mercato);

     e

     (c) l’importo dell’esposizione al rischio associata a tutti gli strumenti finanziari che presentano quella stessa caratteristica.

     Massima esposizione al rischio di credito (paragrafo 36(a))

     B9 Il paragrafo 36(a) prevede informazioni sull’ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito dell’entità. Nel caso di un’attività finanziaria, ciò è costituito di norma dal valore contabile lordo, al netto di:

     (a) eventuali importi compensati secondo quanto previsto dallo IAS 32;

     e

     (b) eventuali perdite per riduzione durevole di valore rilevate secondo quanto previsto dallo IAS 39.

     B10 Le attività che danno origine a rischio di credito e la massima esposizione al rischio di credito associata includono i seguenti elementi, ma non si limitato ad essi:

     (a) la concessione di finanziamenti e crediti alla clientela e il collocamento di depositi presso altre entità. In questi casi, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dal valore contabile delle relative attività finanziarie;

     (b) la stipula di contratti derivati, per esempio, contratti in valuta estera, swaps su tassi di interessi e derivati su crediti. Quando l’attività risultante è valutata al fair value (valore equo), la massima esposizione al rischio di credito è pari al valore contabile;

     (c) la concessione di garanzie finanziarie. In questo caso, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dall’ammontare massimo che l’impresa dovrebbe pagare se la garanzia fosse escussa, il quale potrebbe essere notevolmente maggiore dell’ammontare riconosciuto come passività;

     (d) l’assunzione di un impegno all’erogazione di finanziamenti che sia irrevocabile per la durata della linea di credito o che sia revocabile solo in caso di variazione negativa significativa. Se l’utilizzatore non può regolare l’impegno all’erogazione di finanziamenti in disponibilità liquide o con altro strumento finanziario, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dall’ammontare complessivo dell’impegno. Ciò in quanto non si sa se l’ammontare di eventuali quote non utilizzate verrà utilizzato in futuro. Quest’ultimo potrebbe essere notevolmente più elevato dell’ammontare rilevato come passività.

     Analisi delle scadenze contrattuali (paragrafo 39(a))

     B11 Nel predisporre l’analisi delle scadenze contrattuali per le passività finanziarie prevista dal paragrafo 39(a), l’entità si basa sul proprio giudizio per determinare il numero adeguato di periodi. Per esempio, l’entità potrebbe determinare come adeguati i seguenti periodi:

     (a) fino a un mese;

     (b) da uno a cinque mesi;

     (c) da tre mesi a un anno;

     e

     (d) da uno a cinque anni.

     B12 Quando una controparte può scegliere quando un ammontare debba essere pagato, la passività viene inclusa sulla base della prima data alla quale l’entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, le passività finanziarie che l’entità può essere chiamata a rimborsare a richiesta (per esempio, i depositi a vista) sono incluse nel primo periodo.

     B13 Quando l’entità si è impegnata a rendere disponibili gli importi a rate, ogni rata viene imputata al primo periodo in cui l’entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, un impegno non utilizzato all’erogazione di finanziamenti viene incluso nel periodo in cui rientra la prima data alla quale può essere utilizzato.

     B14 Gli importi indicati nell’analisi delle scadenze sono i flussi finanziari contrattuali non attualizzati, per esempio:

     (a) le obbligazioni lorde da leasing finanziario (al lordo degli oneri finanziari);

     (b) i prezzi specificati nei contratti a termine per l’acquisto di attività finanziarie in contante;

     (c) gli importi netti per swaps su tassi di interesse pay-floating/receive-fixed per i quali vengono scambiati flussi finanziari netti;

     (d) gli importi contrattuali da scambiare negli strumenti finanziari derivati (per esempio uno swap su valuta) per i quali vengono scambiati flussi finanziari lordi;

     e

     (e) gli impegni all’erogazione di finanziamenti lordi.

     Tali flussi finanziari non attualizzati differiscono dall’importo incluso nello stato patrimoniale, dato che quest’ultimo è basato sui flussi finanziari attualizzati.

     B15 Se opportuno, nell’analisi delle scadenze contrattuali per le passività finanziarie prevista al paragrafo 39(a), l’entità indica separatamente l’analisi degli strumenti finanziari derivati e quella degli strumenti finanziari non derivati. Per esempio, se i flussi finanziari generati da strumenti finanziari derivati sono regolati al lordo, sarebbe opportuno distinguerli dai flussi finanziari generati da strumenti finanziari non derivati. Questo perché i flussi finanziari lordi in uscita potrebbero essere accompagnati da relativi flussi in entrata.

     B16 Quando l’ammontare dovuto non è fisso, l’ammontare indicato viene determinato con riferimento alle condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio. Per esempio, se l’ammontare dovuto varia in funzione delle variazioni di un indice, l’ammontare indicato potrà essere basato sul livello dell’indice alla data di riferimento del bilancio.

     Rischio di mercato — Analisi di sensitività (paragrafi 40 e 41)

     B17 Il paragrafo 40(a) prevede un’analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato al quale l’entità è esposta. In conformità al paragrafo B3, l’entità decide in che modo aggregare le informazioni per fornire il quadro generale, evitando di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse per quanto riguarda l’esposizione al rischio dovuta a contesti economici notevolmente diversi. Per esempio:

     (a) l’entità che negozia strumenti finanziari potrebbe indicare separatamente le informazioni relative agli strumenti finanziari posseduti per negoziazione e quelle relative agli strumenti finanziari non posseduti per negoziazione;

     (b) l’entità non deve aggregare le esposizioni ai rischi di mercato in aree di iperinflazione e le esposizioni agli stessi rischi di mercato in aree di inflazione molto bassa.

     Se l’entità detiene esposizioni a un unico tipo di rischio di mercato in un unico contesto economico, non deve fornire informazioni disaggregate.

     B18 Il paragrafo 40(a) prevede che l’analisi di sensitività mostri gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto di variazioni ragionevolmente possibili delle variabili rilevanti di rischio (per esempio, tassi di interesse prevalenti sul mercato, tassi di cambio, prezzi di strumenti rappresentativi di capitale o prezzi delle merci). A questo scopo:

     (a) l’entità non è tenuta a determinare quale sarebbe stato il conto economico dell’esercizio se le variabili rilevanti di rischio fossero state diverse. L’entità deve invece indicare gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto alla data di riferimento dello stato patrimoniale, ipotizzando che in detta data si sia prodotta una variazione ragionevolmente possibile della variabile rilevante di rischio e che detta variazione sia stata applicata alle esposizioni al rischio in essere a quella data. Per esempio, se alla fine dell’esercizio l’entità detiene una passività finanziaria a tasso variabile, essa deve indicare gli effetti sul conto economico (ossia le spese per interessi) per l’esercizio in corso se i tassi di interessi hanno subito variazioni di importo ragionevolmente possibile;

     (b) l’entità non è tenuta a indicare gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto per ogni singola variazione entro una gamma di variazioni ragionevolmente possibili della variabile rilevante di rischio. È sufficiente che indichi gli effetti delle variazioni agli estremi della gamma ragionevolmente possibile.

     B19 Nel determinare che cosa costituisce una variazione ragionevolmente possibile della variabile rilevante di rischio, l’entità dovrebbe considerare:

     (a) il contesto economico nel quale opera. Una variazione ragionevolmente possibile non dovrebbe includere prospettive remote o "peggiori" o "test di stress". Inoltre, se il tasso di variazione della variabile di rischio sottostante è stabile, l’entità non è tenuta a modificare la variazione ragionevolmente possibile della variabile di rischio da essa scelta. Per esempio, nell’ipotesi che i tassi di interesse siano pari al 5 % e che l’entità abbia stabilito che una fluttuazione dei tassi di interesse di ±50 punti base sia ragionevolmente possibile, l’entità indicherà gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto, se i tassi di interesse dovessero scendere al 4,5 % o salire al 5,5 %. Nell’esercizio successivo i tassi di interesse saranno aumentati al 5,5 %. L’entità continuerà a ritenere che i tassi di interesse possano fluttuare di ±50 punti base (ossia che il tasso di variazione dei tassi di interesse sia stabile). L’entità indicherà gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto se i tassi di interesse dovessero scendere al 5 % o salire al 6 %. L’entità non è tenuta a rivedere la propria valutazione secondo la quale i tassi di interesse potrebbero ragionevolmente fluttuare di ±50 punti base, salvo il caso in cui si possa dimostrare che i tassi di interesse sono diventati notevolmente più volatili;

     (b) il periodo per il quale effettua la valutazione. L’analisi di sensitività deve mostrare gli effetti delle variazioni considerate ragionevolmente possibili nel corso del periodo che intercorre fino alla presentazione successiva da parte dell’entità delle relative informazioni, che di norma è il successivo esercizio annuale.

     B20 Il paragrafo 42 permette all’entità di utilizzare un’analisi di sensitività che rifletta le interdipendenze tra varabili di rischio, come per esempio, la metodologia del valore a rischio, se utilizza detta analisi per gestire le sue esposizioni ai rischi finanziari. Ciò vale anche se una tale metodologia consente di valutare solo la perdita potenziale e non l’utile potenziale. In questo caso, l’entità può soddisfare le disposizioni del paragrafo 41(a) indicando il tipo di modello di valore a rischio utilizzato (per esempio, se il modello si basa sulle simulazioni di Monte-Carlo), fornendo una spiegazione del funzionamento del modello e delle principali ipotesi (per esempio, il periodo di possesso e l’intervallo di confidenza). Le entità possono anche indicare il periodo delle osservazioni storiche e le ponderazioni applicate alle osservazioni entro detto periodo, fornire una spiegazione del modo in cui le opzioni sono utilizzate nei calcoli, e precisare le volatilità e le correlazioni (o, in alternativa, le distribuzioni di probabilità secondo le simulazioni di Monte-Carlo) utilizzate.

     B21 L’entità deve fornire analisi di sensitività per tutte le sue attività; essa può tuttavia fornire analisi di sensitività di tipo diverso per classi di strumenti finanziari diverse.

     Rischio di tasso di interesse

     B22 Il rischio di tasso di interesse deriva da strumenti finanziari fruttiferi di interessi rilevati nello stato patrimoniale (per esempio, finanziamenti e crediti, e strumenti di debito emessi) e da alcuni strumenti finanziari non rilevati nello stato patrimoniale (per esempio taluni impegni all’erogazione di finanziamenti).

     Rischio di valuta

     B23 Il rischio di valuta (o rischio di cambio) deriva dagli strumenti finanziari denominati in valuta estera, ossia in una valuta diversa dalla valuta funzionale nella quale sono valutati. Ai fini del presente IFRS, il rischio di cambio non deriva da strumenti finanziari che sono elementi non monetari o da strumenti finanziari denominati in una valuta funzionale.

     B24 Un’analisi di sensitività viene fornita per ciascuna valuta nella quale l’entità ha un’esposizione significativa.

     Altro rischio di prezzo

     B25 Altro rischio di prezzo deriva dagli strumenti finanziari a causa, per esempio, di variazioni dei prezzi delle merci o dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale. Per rispettare quanto disposto dal paragrafo 40, l’entità può indicare l’effetto della diminuzione di uno specifico indice del mercato azionario, del prezzo di merci o di altre variabili di rischio. Per esempio, se fornisce garanzie del valore residuo che si configurano come strumenti finanziari, l’entità indica l’aumento o la diminuzione del valore dell’attività a cui la garanzia si applica.

     B26 Due esempi di strumenti finanziari che generano rischi sui prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale sono il possesso di strumenti rappresentativi di capitale di un’altra entità e la partecipazione in una fiduciaria che detenga, a sua volta, partecipazioni in strumenti rappresentativi di capitale. Altri esempi includono i contratti a termine e le opzioni per l’acquisto o la vendita di quantitativi specifici di uno strumento finanziario, e gli swaps indicizzati ai prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. Il fair value (valore equo) di tali strumenti finanziari risente delle variazioni del prezzo di mercato dei sottostanti strumenti rappresentativi di capitale.

     B27 In conformità del paragrafo 40(a), la sensitività del conto economico (che deriva, per esempio, da strumenti classificati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico e da riduzioni durevoli di valore delle attività finanziarie disponibili per la vendita) viene indicata separatamente rispetto alla sensitività del patrimonio netto (che deriva, per esempio, da strumenti classificati come disponibili per la vendita).

     B28 Gli strumenti finanziari che l’entità classifica come strumenti rappresentativi di capitale non sono rivalutati. Né il conto economico né il patrimonio netto sono influenzati dal rischio di prezzo di detti strumenti. Di conseguenza, non è richiesta un’analisi di sensitività.

 

APPENDICE C

Modifiche apportate ad altri IFRS

 

     Le modifiche riportate nella presente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2007 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio. Nei paragrafi modificati il nuovo testo è sottolineato, il testo cancellato è barrato.

     C1 I riferimenti allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi contabili internazionali (IAS) e le Interpretazioni, sono sostituiti con il riferimento allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, salvo diversamente previsto in appresso.

     C2 Lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative (rivisto nella sostanza nel 2003) è modificato come indicato di seguito.

     Il titolo è modificato in "IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio".

     Il paragrafo 1 è eliminato, e i paragrafi da 2 a 4(a) sono modificati come segue:

     2 La finalità del presente Principio è di stabilire i principi per l’esposizione nel bilancio degli strumenti finanziari quali passività o strumenti rappresentativi di capitale e per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie. Esso si applica alla classificazione degli strumenti finanziari, dal punto di vista dell’emittente, tra le attività e passività finanziarie e tra gli strumenti rappresentativi di capitale; alla classificazione dei relativi interessi, dividendi, perdite e utili; e alle circostanze nelle quali le attività e le passività finanziarie dovrebbero essere compensate.

     3 I criteri contenuti nel presente Principio integrano i criteri per la rilevazione e valutazione delle attività e delle passività finanziarie nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, e per l’indicazione delle informazioni integrative ad esse relative nell’IRFS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.

     AMBITO DI APPLICAZIONE

     4 Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

     (a) quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate in conformità allo IAS 27 Bilancio consolidato e separato, IAS 28 Partecipazioni in società collegate o IAS 31 Partecipazioni in joint venture. Tuttavia, in determinati casi, lo IAS 27, lo IAS 28 o lo IAS 31 consentono all’entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, collegata o joint venture utilizzando lo IAS 39; in quei casi, le entità devono applicare le informazioni integrative previste dagli IAS 27, IAS 28 o IAS 31 in aggiunta a quelle richieste dal presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati correlati a partecipazioni in controllate, collegate o joint venture.

     I paragrafi da 5 e 7 sono eliminati.

     La seconda frase del paragrafo 40 è modificata come segue:

     40 … In aggiunta alle disposizioni contenute nel presente Principio, l’illustrazione di interessi e dividendi è soggetta alle disposizioni dello IAS 1 e dell’IFRS 7.

     L’ultima frase del paragrafo 47 è modificata come segue:

     47 …. Quando un’entità ha il diritto di compensare ma non intende regolare per il saldo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività, l’effetto di tale diritto sull’esposizione dell’entità ai rischi di credito è oggetto di informativa secondo quanto previsto dal paragrafo 36 dell’IFRS 7.

     L’ultima frase del paragrafo 50 è modificata come segue:

     50 … Quando le attività e passività finanziarie soggette a un accordo quadro di compensazione non sono compensate, l’effetto dell’accordo sull’esposizione al rischio di credito di un’entità è indicato secondo quanto previsto nel paragrafo 36 dell’IFRS 7.

     I paragrafi da 51 a 95 sono eliminati.

     Nel paragrafo 98 è inserita la seguente nota a piè di pagina:

     Nell’agosto 2005 lo IASB ha trasferito tutte le informazioni integrative sugli strumenti finanziari nell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.

     Nell’Appendice (Guida applicativa) sono eliminati i paragrafi AG24 e AG40 e l’ultima frase del paragrafo AG39.

     C3 Lo IAS 1 Presentazione del bilancio è modificato come indicato di seguito.

     Il paragrafo 4 è eliminato.

     Nel paragrafo 56 "IAS 32" è sostituito con "IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative", e nei paragrafi 105(d)(ii) e 124 "IAS 32" è sostituito con "IFRS 7".

     L’ultima frase del paragrafo 71(b) è modificata come segue:

     71(b) …Per esempio, un istituto finanziario modifica le descrizioni sopra elencate per fornire informazioni che siano rilevanti per le operazioni di un istituto finanziario.

     La quarta frase del paragrafo 84 è modificata come segue:

     84 … Per esempio, un istituto finanziario può modificare le denominazioni in modo da fornire informazioni che siano rilevanti per le operazioni di un istituto finanziario.

     C4 Lo IAS 14 Informativa di settore è modificato come indicato di seguito.

     Nei paragrafi 27(a) e (b), 31, 32, 46 e 74, l’espressione "il consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato" è sostituita con l’espressione "i dirigenti con responsabilità strategiche".

     Nei paragrafi 27(b), 30 e 32 l’espressione "gli amministratori e la direzione aziendale" è sostituita con l’espressione "i dirigenti con responsabilità strategiche".

     La prima frase del paragrafo 27 è modificata come segue:

     27 La struttura organizzativa e direzionale interna e il suo sistema di rendicontazione interna per i dirigenti con responsabilità strategiche (per esempio, il consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato) costituiscono normalmente la base per identificare la fonte principale e la natura dei rischi e dei benefici dell’impresa e, perciò, per definire quale schema di presentazione sia primario e quale secondario, eccetto quanto previsto nei sottoparagrafi (a) e (b) seguenti: …

     La terza frase del paragrafo 28 è modificata come segue:

     28 … Perciò, con rare eccezioni, una impresa fornirà una informativa per settori nel proprio bilancio nello stesso modo usato per i rapporti interni usati per i dirigenti con responsabilità strategiche. …

     La prima frase del paragrafo 33 è modificata come segue:

     33 Secondo quanto previsto dal presente Principio, la maggior parte delle imprese identificheranno i loro settori d’attività e geografici come le unità organizzative la cui informativa è presentata ai dirigenti con responsabilità strategiche o al dirigente di più alto livello che prende le decisioni operative, che in alcuni casi può essere un gruppo di più persone, allo scopo di valutare l’andamento economico passato di ogni unità e prendere decisioni sulle future attribuzioni di risorse. …

     C5 Nel paragrafo 31 dello IAS 17 Leasing "IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative" è sostituito con "IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative", e nei paragrafi 35, 47 e 56 "IAS 32" è sostituto con "IFRS 7".

     C6 Nel paragrafo 72 dello IAS 33 Utile per azione "IAS 32" è sostituito con "IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative".

     C7 Lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (modificato nell’aprile 2005) è modificato come indicato di seguito.

     Il paragrafo 1 è modificato come segue:

     1 La finalità del presente Principio è di stabilire i principi per rilevare e valutare le attività e passività finanziarie, e alcuni contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari. Le previsioni per l’esposizione di tali informazioni sugli strumenti finanziari sono esposte nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio. Le previsioni per l’illustrazione di tali informazioni sugli strumenti finanziari sono esposte nello IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.

     Nel paragrafo 45 "IAS 32" è sostituito con "IFRS 7".

     Il paragrafo 48 è modificato come segue:

     48 Nella determinazione del fair value (valore equo) di un’attività finanziaria o di una passività finanziaria al fine di applicare il presente Principio, lo IAS 32 o l’IFRS 7, un’entità deve applicare i paragrafi AG69-AG82 dell’Appendice A.

     C8 Lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2003) è modificato come indicato di seguito.

     Nel paragrafo 9, la definizione di attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è modificata come segue:

     … Nell’IFRS 7, i paragrafi da 9 a 11 e il paragrafo B4 prevedono che l’entità fornisca informativa sulle attività e passività finanziarie che ha designato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, …

     C9 Nell’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard il paragrafo 36A viene modificato come segue e sono aggiunti il titolo e il paragrafo 36C:

     36A Nel primo bilancio redatto in conformità con gli IFRS, l’entità che adotti gli IFRS prima del 1° gennaio 2006 deve esporre informazioni comparative per almeno un anno, ma non è necessario che tali informazioni comparative siano conformi allo IAS 32, lo IAS 39 o l’IFRS 4. L’entità che sceglie di esporre informazioni comparative non conformi allo IAS 32, allo IAS 39 o all’IFRS 4 nel primo anno di transizione deve:

     (a) applicare i requisiti relativi alla rilevazione e valutazione dei precedenti Principi contabili nelle informazioni comparative relative agli strumenti finanziari rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 32 e dello IAS 39, nonché ai contratti assicurativi inclusi nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4;

     …

     Nel caso in cui l’entità scelga di esporre informazioni comparative non conformi allo IAS 32, allo IAS 39 e all’IFRS 4, i riferimenti alla "data di passaggio agli IFRS" devono indicare, solo per quanto riguarda tali Principi, l’inizio del primo esercizio redatto in base agli IFRS. In tal caso l’entità è tenuta a rispettare quanto previsto dal paragrafo 15(c) dello IAS 1 di fornire ulteriori informazioni se l’osservanza dei requisiti specifici degli IFRS è insufficiente a consentire agli utilizzatori di comprendere l’effetto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa di operazioni, eventi e condizioni particolari.

     Esenzione dal requisito di fornire informazioni comparative per l’IFRS 7

     36C L’entità che adotta gli IFRS prima del 1° gennaio 2006 e sceglie di adottare l’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative per il suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS non deve presentare nel bilancio le informazioni comparative richieste dall’IFRS 7.

     C10 L’IFRS 4 Contratti assicurativi è modificato come indicato di seguito.

     Il paragrafo 2(b) è modificato come segue:

     (b) strumenti finanziari di propria emissione contenenti un elemento di partecipazione discrezionale (vedere paragrafo 35). L’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative richiede un’informativa su strumenti finanziari, inclusi quelli che contengono tale elemento.

     È inserito il paragrafo 35(d) riportato di seguito:

     (d) sebbene questi contratti siano strumenti finanziari, l’emittente che applichi il paragrafo 19(b) dell’IFRS 7 a contratti contenenti un elemento di partecipazione discrezionale deve indicare il totale degli interessi passivi rilevati a conto economico, ma non è tenuto a calcolare detti interessi passivi utilizzando il metodo dell’interesse effettivo.

     Dopo il paragrafo 37, il titolo e i paragrafi 38 e 39 sono modificati e il paragrafo 39A è aggiunto come segue:

     Natura ed entità dei rischi derivanti dai contratti assicurativi

     38 L’assicuratore deve presentare un’informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e l’entità dei rischi derivanti dai contratti assicurativi.

     39 Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 38, l’assicuratore deve indicare:

     (a) gli obiettivi, le politiche e i processi nella gestione dei rischi connessi ai contratti assicurativi e i metodi utilizzati per gestire tali rischi.

     (b) [eliminato]

     (c) informazioni sul rischio assicurativo (prima e dopo la riduzione dello stesso tramite riassicurazione), incluse le informazioni relative a:

     (i) la sensitività al rischio assicurativo (vedere paragrafo 39A);

     (ii) le concentrazioni di rischio assicurativo, inclusa la descrizione del modo in cui la direzione aziendale determina le concentrazioni e la descrizione della caratteristica comune che identifica ogni concentrazione (per esempio, tipo di evento assicurato, area geografica o valuta);

     (iii) i sinistri effettivi rispetto alle stime precedenti (ossia lo sviluppo dei sinistri). Le informazioni integrative sullo sviluppo dei sinistri devono partire dal periodo del primo sinistro significativo per il quale non sono stati definiti con certezza l’importo e la tempistica dei pagamenti, ma non è necessario che risalgano a un periodo superiore ai dieci anni. L’assicuratore non è tenuto a rendere note tali informazioni nel caso di sinistri per i quali, nell’arco di un anno, si definiscono in genere importo e tempistica dei risarcimenti;

     (d) le informazioni relative al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di mercato che sarebbero richieste dai paragrafi da 31 a 42 dell’IFRS 7 qualora i contratti assicurativi rientrassero nell’ambito di applicazione dell’IFRS 7. Tuttavia:

     (i) un assicuratore non è tenuto a fornire l’analisi delle scadenze richiesta dal paragrafo 39(a) dell’IFRS 7 se indica le informazioni sulla tempistica stimata dei flussi finanziari netti in uscita risultanti da passività assicurative rilevate. Ciò può assumere la forma di un’analisi basata sulla tempistica stimata degli importi rilevati nello stato patrimoniale;

     (ii) se un assicuratore utilizza un metodo alternativo di gestione della sensitività alle condizioni di mercato, come per esempio, l’analisi del valore intrinseco, può utilizzare detta analisi di sensitività per adempiere alle disposizioni del paragrafo 40(a) dell’IFRS 7. In tal caso l’assicuratore fornisce anche le informazioni integrative richieste dal paragrafo 41 dell’IFRS 7;

     (e) le informazioni relative all’esposizione al rischio di mercato derivante dai derivati impliciti contenuti in un contratto assicurativo sottostante se all’assicuratore non è richiesta e non adotta la valutazione al fair value (valore equo) dei derivati impliciti.

     39A Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 39(b)(i), l’assicuratore deve indicare o quanto richiesto in (a) o quanto richiesto in (b):

     (a) un’analisi di sensitività che mostri l’effetto sul conto economico e sul patrimonio netto nel caso in cui si siano verificate variazioni ragionevolmente possibili della variabile rilevante di rischio alla data dello stato patrimoniale; i metodi e le ipotesi utilizzati per la preparazione dell’analisi di sensitività, e ogni loro variazione rispetto al precedente esercizio. Tuttavia, se l’assicuratore utilizza un metodo alternativo per gestire la sensitività alle condizioni di mercato, come per esempio, l’analisi del valore intrinseco, può soddisfare detti requisiti indicando l’analisi di sensitività alternativa e le informazioni integrative richieste dal paragrafo 41 dell’IFRS 7;

     (b) informazioni qualitative sulla sensitività e informazioni sulle clausole contrattuali e le condizioni generali dei contratti assicurativi che hanno un effetto rilevante sull’importo, sulla tempistica e sul grado d’incertezza dei futuri flussi finanziari dell’assicuratore.

 

APPENDICE D

Modifiche all’IFRS 7 nel caso in cui non siano state applicate le modifiche allo

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione — L’opzione del fair value (valore equo)

 

     Nel giugno 2005 il Board ha emesso le modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione – L’opzione del fair value (valore equo), da applicare a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. Se l’entità applica l’IFRS 7 ai bilanci degli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2006 e non applica le predette modifiche allo IAS 39, per detto esercizio deve modificare l’IFRS 7 come indicato di seguito. Nei paragrafi modificati il nuovo testo è sottolineato, il testo cancellato è barrato.

     D1 Il titolo che precede il paragrafo 9 e il paragrafo 11 sono modificati come segue; il paragrafo 9 è eliminato.

     Passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico

     11 L’entità deve indicare:

     (a) i metodi utilizzati per conformarsi alle disposizioni contenute nel paragrafo 10(a);

     (b) se l’entità ritiene che le informazioni integrative da essa fornite per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 10(a) non rappresentino fedelmente la variazione del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile a variazioni del rischio di credito, le ragioni che la portano a detta conclusione e i fattori che essa ritiene rilevanti.

     Il paragrafo B5(a) è modificato come segue:

     (a) i criteri per designare, al momento della rilevazione iniziale, le attività o le passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;

 

Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio

 

     Il presente documento espone le modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio. Tali modifiche recepiscono alcune delle proposte contenute nell’Exposure Draft 7 — Strumenti finanziari: informazioni integrative (ED 7) pubblicato nel luglio 2004. Le restanti proposte dell’ED 7 sono state recepite dall’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.

     Le entità devono applicare le modifiche contenute nel presente documento ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2007 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata.

     Nel principio sono aggiunti un titolo e i paragrafi 124A-124C seguenti.

     Capitale

     124A Un’entità deve presentare un’informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare i suoi obiettivi, le sue politiche e le sue procedure di gestione del capitale.

     124B Per conformarsi al paragrafo 124A, l’entità fornisce le informazioni seguenti:

     a) informazioni qualitative sui suoi obiettivi, sulle sue politiche e sulle sue procedure di gestione del capitale, inclusi tra l’altro gli elementi seguenti:

     i) una descrizione degli elementi gestiti come capitale;

     ii) quando un’entità è soggetta a requisiti patrimoniali esterni, la natura di tali requisiti e il modo in cui sono integrati nella gestione del capitale;

     e

     iii) il modo in cui realizza i suoi obiettivi di gestione del capitale;

     b) dati quantitativi sintetici relativi agli elementi gestiti come capitale. Talune entità considerano le passività finanziarie (ad esempio, certe forme di debito subordinato) come parte del capitale; altre escludono dal capitale talune componenti del patrimonio netto (ad esempio, le componenti derivanti dalla copertura dei flussi finanziari);

     c) qualsiasi variazione di a) e di b) intervenuta rispetto all’esercizio precedente;

     d) se l’entità si sia conformata, nel corso dell’esercizio, a requisiti patrimoniali esterni;

     e) qualora l’entità non si sia conformata a tali requisiti patrimoniali esterni, le conseguenze di questa mancata osservanza.

     Le informazioni si basano sulle informazioni comunicate internamente ai dirigenti dell’entità con responsabilità strategiche.

     124C Un’entità può gestire il capitale secondo modalità diverse ed essere soggetta ad una serie di requisiti patrimoniali diversi. Ad esempio, un conglomerato può comprendere entità che esercitano attività assicurative ed attività bancarie e che possono inoltre operare in diversi paesi. Quando la pubblicazione in forma aggregata dei requisiti patrimoniali e delle modalità di gestione del capitale rischia di non fornire informazioni utili o di dare agli utilizzatori del bilancio dell’entità un’immagine falsata delle sue risorse patrimoniali, l’entità pubblica informazioni separate per ciascun requisito patrimoniale al quale è soggetta.

 

Modifiche agli International Financial Reporting Standard

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

IFRS 4 Contratti assicurativi

Contratti di garanzia finanziaria

 

     MODIFICHE A PRINCIPI

     Il presente documento espone le modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e all'IFRS 4 Contratti assicurativi e le conseguenti modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative e all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative. Esso contiene inoltre modifiche alla Basis for Conclusions (Motivazioni per le conclusioni) relativa allo IAS 39 e all'IFRS 4, alla Guidance on implementing IFRS 4 (Indicazioni per l'applicazione dell'IFRS 4) e all'Appendice C che accompagna lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Le modifiche derivano dalle proposte di modifica contenute in un Exposure draft of Proposed Amendments relativo allo IAS 39 e all'IFRS 4 — Financial Guarantee Contracts and Credit Insurance — pubblicato nel luglio del 2004.

     Le entità devono applicare le modifiche esposte nel presente documento nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se le entità applicano queste modifiche in un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

 

     MODIFICHE ALLO IAS 39

     Nel Principio, è soppresso il paragrafo 3 e sono modificati i paragrafi 2(e), 2(h), 4 e 47. Nel paragrafo 9, è modificata la definizione di passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico ed è aggiunta una nuova definizione immediatamente dopo quella di attività finanziarie disponibili per la vendita. Il paragrafo AG4 è rinumerato come AG3A, ed il paragrafo AG4A è modificato e rinumerato come AG4. Sono aggiunti i nuovi paragrafi AG4A e 103B.Il testo del paragrafo 43, che non è modificato, è riprodotto in appresso per comodità.Le modifiche ai paragrafi 2(h) e 47(d) trasferiscono, senza modificarli, i requisiti di valutazione per taluni impegni all'erogazione di finanziamenti dalla sezione "Ambito di applicazione" alla sezione "Valutazione".

     2 Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

     …

     e) i diritti e le obbligazioni derivanti da i) un contratto assicurativo secondo la definizione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi, salvo che si tratti di diritti e obbligazioni di un emittente derivanti da un contratto assicurativo che rientri nella definizione di contratto di garanzia finanziaria di cui al paragrafo 9, o ii) un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4, in quanto contiene un elemento di partecipazione discrezionale. Tuttavia, il presente Principio si applica a un derivato incorporato in un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 se il derivato non costituisce esso stesso un contratto rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 (vedere paragrafi 10-13 e Appendice A paragrafi AG27-AG33). Inoltre, se un emittente di contratti di garanzia finanziaria ha precedentemente affermato in modo esplicito di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha applicato le disposizioni contabili applicabili ai contratti assicurativi, tale emittente può scegliere se applicare a tali contratti di garanzia finanziaria il presente Principio oppure l'IFRS 4 (vedere paragrafi AG4 e AG4A). L'emittente può operare tale scelta contratto per contratto, ma la scelta fatta per i singoli contratti è irrevocabile.

     …

     h) gli impegni all'erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti al paragrafo 4. Un emittente di impegni a erogare un finanziamento deve applicare lo IAS 37 ad altri impegni a erogare finanziamenti che non rientrino nell'ambito di applicazione del presente Principio. Tuttavia tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti sono soggetti alle disposizioni di eliminazione del presente Principio (vedere paragrafi 15-42 e Appendice A paragrafi AG36-AG63).

     4 I seguenti impegni all'erogazione di finanziamenti rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio:

     a) gli impegni all'erogazione di finanziamenti che l'entità designa come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Un'entità che ha una consolidata prassi a vendere le attività che derivano dagli impegni all'erogazione di finanziamenti poco dopo l'erogazione deve applicare il presente Principio a tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti della stessa categoria.

     b) gli impegni all'erogazione di finanziamenti che possono essere regolati tramite disponibilità liquide o tramite la consegna o l'emissione di altro strumento finanziario. Tali impegni sono derivati. Un impegno all'erogazione di finanziamenti non è considerato estinto semplicemente perché il finanziamento è erogato a rate (per esempio, un mutuo ipotecario edilizio che è erogato in rate di pari passo con l'avanzamento della costruzione).

     c) gli impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. Il paragrafo 47(d) specifica la valutazione successiva delle passività derivanti dai suddetti impegni.

     9 …

     Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari

     Un'attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è un'attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni.

     a) È classificata come posseduta per negoziazione. Un'attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per negoziazione se è:

     …

     iii) un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ed efficace strumento di copertura).

     …

     Definizione di contratto di garanzia finanziaria

     Un contratto di garanzia finanziaria è un contratto che prevede che l'emittente effettui pagamenti prestabiliti al fine di risarcire il possessore di una perdita subita a seguito dell'inadempienza di un determinato debitore nell'effettuare il pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito.

     …

     Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie

     43 Quando un'attività o passività finanziaria è inizialmente rilevata, un'entità deve misurarla al suo fair value (valore equo) più, nel caso di un'attività o passività finanziaria non al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di attività o passività finanziarie.

     Valutazione successiva di passività finanziarie

     47 Dopo la rilevazione iniziale, un'entità deve misurare tutte le passività finanziarie al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, ad eccezione di:

     a) passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Tali passività, inclusi i derivati che sono passività, devono essere valutate al fair value (valore equo) eccetto un derivato che è una passività ed è correlato e deve essere regolato con la consegna di uno strumento non quotato rappresentativo di capitale il cui fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente, che deve essere valutato al costo.

     b) passività finanziarie che si originano quando un trasferimento di un'attività finanziaria non si qualifica per l'eliminazione o quando si applica l'approccio del coinvolgimento residuo. I paragrafi 29 e 31 si applicano alla valutazione di tali passività finanziarie.

     c) contratti di garanzia finanziaria quali definiti al paragrafo 9. Dopo l'iniziale rilevazione, un emittente di un contratto di questo tipo (a meno che non si applichi il paragrafo 47(a) o (b)) deve valutarlo al maggiore tra:

     i) l'importo determinato secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali;

     e

     ii) l'importo rilevato inizialmente (vedere il paragrafo 43), dedotto, ove appropriato, l'ammortamento cumulativo rilevato in conformità allo IAS 18 Ricavi.

     d) impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. Dopo l'iniziale rilevazione, un emittente di tale impegno (a meno che non si applichi il paragrafo 47(a)) deve valutarlo al maggiore tra:

     i) l'importo determinato secondo quanto previsto dallo IAS 37;

     e

     ii) l'importo rilevato inizialmente (vedere il paragrafo 43), dedotto, ove appropriato, l'ammortamento cumulativo rilevato in conformità allo IAS 18.

     Le passività finanziarie che sono designate come elementi coperti sono soggette alla valutazione in base alle disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura contenute nei paragrafi 89-102.

     AG4 I contratti di garanzia finanziaria possono assumere diverse forme giuridiche, ad esempio quella di una garanzia, di alcuni tipi di lettera di credito, di un contratto di default del credito o di un contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile non dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il trattamento contabile appropriato (vedere paragrafo 2(e)):

     a) Sebbene un contratto di garanzia finanziaria sia un contratto assicurativo secondo la definizione dell'IFRS 4, se il rischio trasferito è significativo, l'emittente applica il presente Principio. Tuttavia, se l'emittente ha precedentemente affermato in modo esplicito di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha loro applicato le disposizioni contabili applicabili ai contratti assicurativi, tale emittente può scegliere se applicare ai predetti contratti di garanzia finanziaria il presente principio oppure l'IFRS 4. In caso di applicazione del presente Principio, il paragrafo 43 prevede che inizialmente l'emittente rilevi un contratto di garanzia finanziaria al fair value (valore equo). Se il contratto di garanzia finanziaria è stato emesso nei confronti di un soggetto terzo in una transazione libera e autonoma, è probabile che il suo fair value (valore equo) all'inizio sia pari al premio ricevuto, a meno che non sia dimostrato il contrario. Successivamente, a meno che il contratto di garanzia finanziaria non sia stato designato inizialmente al fair value (valore equo) rilevato a conto economico o a meno che non si applichino i paragrafi 29-37 e AG47-AG52 (quando il trasferimento di un'attività finanziaria non si qualifica per l'eliminazione o si utilizza l'approccio del coinvolgimento residuo), l'emittente lo valuta al maggiore tra:

     i) l'importo determinato secondo quanto previsto dallo IAS 37;

     e

     ii) l'importo rilevato inizialmente, dedotto, ove appropriato, l'ammortamento cumulativo rilevato in conformità allo IAS 18 (vedere il paragrafo 47(c)).

     b) Alcune garanzie relative al credito non prevedono, come condizione per il pagamento, che il possessore sia esposto all'inadempienza del debitore nell'effettuare i pagamenti relativi all'attività garantita alla scadenza e abbia di conseguenza subito una perdita. Un esempio di questo tipo è una garanzia che prevede che i pagamenti siano effettuati in relazione a cambiamenti di un prestabilito merito di credito (rating) o indice di credito. Tali garanzie non sono contratti di garanzia finanziaria quali definiti nel presente Principio, e non sono contratti assicurativi quali definiti nell'IFRS 4. Tali garanzie sono derivati e l'emittente applica loro il presente Principio.

     c) Se un contratto di garanzia finanziaria è stato emesso in relazione alla vendita di merci, l'emittente applica lo IAS 18 nel determinare il momento in cui rilevare i ricavi derivanti dalla garanzia e dalla vendita di merci.

     AG4A L'affermazione che l'emittente considera i contratti come contratti assicurativi si trova in genere nelle comunicazioni dell'emittente ai clienti e alle autorità di regolamentazione, nei contratti, nella documentazione commerciale e nel bilancio. Inoltre, i contratti assicurativi sono spesso soggetti a disposizioni contabili distinte da quelle di altri tipi di transazione, come ad esempio i contratti emessi da banche o società commerciali. In tali casi, il bilancio dell'emittente include in genere una dichiarazione che l'emittente ha applicato tali disposizioni contabili.

     103B Le modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 4, I contratti di garanzia finanziaria, emanate nel mese di agosto 2005, hanno modificato i paragrafi 2(e), 2(h), 4, 47 e AG4, hanno aggiunto il paragrafo AG4A, hanno aggiunto una nuova definizione di contratti di garanzia finanziaria nel paragrafo 9, e hanno cancellato il paragrafo 3. Un'entità deve applicare tali modifiche nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le suddette modifiche anticipatamente, deve indicare tale fatto e applicare contemporaneamente le modifiche collegate allo IAS 32 e all'IFRS 4.

 

     MODIFICHE ALL'IFRS 4

     I paragrafi 4(d), B18(g) e B19(f) sono modificati, il paragrafo 41A è aggiunto e una definizione di contratto di garanzia finanziaria è inserita nell'Appendice A dopo la definizione di fair value (valore equo) e prima della definizione di rischio finanziario, come indicato di seguito.

     4 L'entità non deve applicare il presente IFRS a:

     …

     d) contratti di garanzia finanziaria a meno che l'emittente non abbia affermato esplicitamente in precedenza di considerare tali contratti come contratti assicurativi e abbia loro applicato le disposizioni contabili applicabili ai contratti assicurativi, nel qual caso egli può scegliere di applicare a tali contratti di garanzia finanziaria o lo IAS 39 e lo IAS 32, o il presente Principio. L'emittente può operare tale scelta contratto per contratto, ma la scelta fatta per i singoli contratti è irrevocabile.

     41A Le modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 4, I contratti di garanzia finanziaria, emanate nel mese di agosto 2005, hanno modificato i paragrafi 4(d), B18(g) e B19(f). Un'entità deve applicare tali modifiche nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le suddette modifiche anticipatamente, deve indicare tale fatto e applicare contemporaneamente le modifiche collegate allo IAS 39 e allo IAS 32.

 

APPENDICE A

Definizione dei termini

 

     Contratto di garanzia finanziaria Un contratto che prevede che l'emittente effettui pagamenti prestabiliti al fine di risarcire il possessore di una perdita subita a seguito dell'inadempienza di un determinato debitore nell'effettuare il pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito.

 

APPENDICE B

 

     B18 I seguenti sono degli esempi di contratti assicurativi, nel caso in cui il trasferimento di rischio assicurativo è significativo:

     …

     g) contratti di assicurazione credito che assicurano dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l'assicurato di una perdita subita, dovuta all'inadempienza di un debitore nell'effettuare il pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito. Tali contratti possono avere varie forme giuridiche, ad esempio quella di una garanzia, di alcuni tipi di lettera di credito, di un contratto di credito derivativo per difetti del prodotto o di un contratto assicurativo. Tuttavia, pur rientrando nella definizione di contratto assicurativo, essi rientrano anche in quella di contratto di garanzia finanziaria di cui allo IAS 39 e ricadono nell'ambito di applicazione dello IAS 32 e dello IAS 39, e non del presente IFRS (vedere il paragrafo 4(d)). Tuttavia, se un emittente di contratti di garanzia finanziaria ha affermato esplicitamente in precedenza di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha loro applicato le disposizioni contabili applicabili ai contratti assicurativi, tale emittente può scegliere di applicare a tali contratti di garanzia finanziaria o lo IAS 39 e lo IAS 32 o il presente Principio.

     B19 Gli esempi seguenti sono voci che non rientrano tra i contratti assicurativi:

     …

     f) una garanzia relativa al credito (o una lettera di credito, un contratto di credito derivativo per difetti del prodotto o un contratto assicurativo del credito) che obbliga a dei pagamenti anche se l'assicurato non abbia sostenuto una perdita a seguito dell'inadempienza contrattuale del debitore nell'effettuare i pagamenti alla scadenza (vedere lo IAS 39).

 

MODIFICHE AD ALTRI PRINCIPI

 

     Le entità devono applicare le seguenti modifiche consequenziali allo IAS 32 (e all'IFRS 7, se già lo applicano) quando applicano le modifiche collegate allo IAS 39 e all'IFRS 4.

     IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative

     I paragrafi 4(d) e 12 sono modificati come segue.

     4 Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

     …

     d) contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4, Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente Principio si applica ai derivati incorporati nei contratti assicurativi se lo IAS 39 prevede che l'entità li contabilizzi separatamente. Inoltre, un emittente deve applicare il presente Principio ai contratti di garanzia finanziaria se applica lo IAS 39 nella rilevazione e valutazione dei contratti, ma deve applicare l'IFRS 4 se sceglie, conformemente al paragrafo 4(d) dell'IFRS 4, di applicare l'IFRS 4 nella loro rilevazione e valutazione.

     12 I seguenti termini sono definiti nel paragrafo 9 dello IAS 39 e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nello IAS 39.

     …

     - attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico

     - contratto di garanzia finanziaria

     - un impegno vincolante

     …

     IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

     Il paragrafo 3(d) dell'IFRS 7 e l'elenco di definizioni di termini di cui all'Appendice A dell'IFRS 7 sono modificati, analogamente allo IAS 32, come segue.

     3 Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

     …

     d) contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4, Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente IFRS si applica ai derivati incorporati nei contratti assicurativi se lo IAS 39 prevede che l'entità li contabilizzi separatamente. Inoltre, un emittente deve applicare il presente IFRS ai contratti di garanzia finanziaria se applica lo IAS 39 nella rilevazione e valutazione dei contratti, ma deve applicare l'IFRS 4 se sceglie, conformemente al paragrafo 4(d) dell'IFRS 4, di applicare l'IFRS 4 nella loro rilevazione e valutazione.

 

APPENDICE A

Definizione dei termini

 

     …

     I seguenti termini sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32 o nel paragrafo 9 dello IAS 39 e sono utilizzati nell'IFRS con il significato specificato nello IAS 32 e nello IAS 39.

     …

     - attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico

     - contratto di garanzia finanziaria

     - attività o passività finanziaria posseduta per negoziazione

     …

     Riferimenti da aggiornare quando un'entità adotta l'IFRS 7

     - IAS 39, paragrafo 103B

     - IFRS 4, paragrafi 4(d) e 41A, e paragrafo B18(g) dell'appendice B (due riferimenti)

 

 

INTERPRETAZIONE IFRIC 6

Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico

— Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

 

     RIFERIMENTI

     - IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

     - IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

 

     PREMESSA

     1 Il paragrafo 17 dello IAS 37 specifica che "il fatto (o evento) vincolante" è un evento passato che dà luogo a un'obbligazione attuale che comporta che un'entità non abbia alcuna realistica alternativa all'adempimento della stessa.

     2 Il paragrafo 19 dello IAS 37 prevede che gli accantonamenti siano rilevati solo per le "obbligazioni originate da eventi passati ed esistenti indipendentemente dalle azioni future dell'entità".

     3 A seguito dell’adozione della direttiva dell’Unione europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che regolamenta la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE si è posta la questione di quando la passività per lo smaltimento dei RAEE debba essere rilevata. La direttiva distingue tra rifiuti "nuovi" e rifiuti "storici" e tra rifiuti di nuclei domestici e rifiuti di utenti diversi dai nuclei domestici. I rifiuti nuovi riguardano i prodotti venduti dopo il 13 agosto 2005. Tutte le apparecchiature di nuclei domestici vendute prima di tale data danno origine a rifiuti storici ai fini della direttiva.

     4 La direttiva stabilisce che i costi della gestione dei rifiuti storici di apparecchiature di nuclei domestici incombono ai produttori di detto tipo di apparecchiature che sono sul mercato durante un periodo di tempo che deve essere specificato nella legislazione di ciascuno Stato membro (periodo di misura). La direttiva stabilisce che ciascuno Stato membro deve istituire un meccanismo affinché i produttori contribuiscano ai costi in misura proporzionale, "ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura."

     5 Diversi termini utilizzati nella presente interpretazione, come ad esempio "quota di mercato" e "periodo di misura", possono essere definiti in modo molto diverso nella legislazione applicabile di ciascuno Stato membro. Ad esempio, la durata del periodo di misura potrebbe essere pari ad un anno o solo ad un mese. Analogamente, la misura della quota di mercato e le formule per il computo dell’obbligazione possono differire nelle varie legislazioni nazionali. Tuttavia tutti questi esempi influiscono solo sulla misura della passività, che non rientra nell’ambito di applicazione della presente interpretazione.

 

     AMBITO DI APPLICAZIONE

     6 La presente interpretazione fornisce orientamenti per quanto riguarda la rilevazione, nel bilancio dei produttori, delle passività per la gestione dei rifiuti, in applicazione della direttiva dell’Unione europea sui RAEE, in relazione alle vendite di apparecchiature "storiche" per nuclei domestici.

     7 La presente interpretazione non si occupa né dei rifiuti nuovi né dei rifiuti storici di utenti diversi dai nuclei domestici. Le passività relative alla gestione di tali rifiuti sono adeguatamente disciplinate dallo IAS 37. Tuttavia, se nella legislazione nazionale i rifiuti nuovi dei nuclei domestici vengono trattati in modo analogo ai rifiuti storici dei nuclei domestici, i principi dell’interpretazione si applicano con riferimento all’ordine gerarchico di cui ai paragrafi da 10 a 12 dello IAS 8. L’ordine gerarchico di cui allo IAS 8 è rilevante anche per le altre regolamentazioni che impongono obbligazioni comparabili al modello di attribuzione dei costi specificato nella suddetta direttiva dell’Unione europea.

 

     PROBLEMA

     8 All’IFRIC è stato chiesto di stabilire che cosa costituisce, nel contesto dello smaltimento dei RAEE, il fatto vincolante, conformemente al paragrafo 14, lettera a) dello IAS 37, per la rilevazione di un accantonamento per i costi di gestione dei rifiuti:

     - la produzione o la vendita delle apparecchiature storiche per nuclei domestici?

     - la partecipazione al mercato durante il periodo di misura?

     - il sostenere dei costi nell’esecuzione di attività di gestione dei rifiuti?

 

     INTERPRETAZIONE

     9 La partecipazione al mercato durante il periodo di misura è il fatto vincolante conformemente al paragrafo 14, lettera a) dello IAS 37. Di conseguenza, la passività per i costi di gestione dei rifiuti per apparecchiature storiche di nuclei domestici non si crea al momento della fabbricazione o della vendita di tali prodotti. Giacché l’obbligazione relativa alle apparecchiature storiche di nuclei domestici è collegata alla partecipazione al mercato durante il periodo di misura, e non già alla produzione o alla vendita degli articoli da smaltire, vi è obbligazione solo a condizione che esista una quota di mercato durante il periodo di misura. La collocazione nel tempo del fatto vincolante può altresì essere indipendente dal periodo specifico in cui vengono intraprese le attività per la gestione dei rifiuti e vengono sostenuti i relativi costi.

 

     DATA DI ENTRATA IN VIGORE

     10 L’entità deve applicare la presente interpretazione nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° dicembre 2005 o in data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica la presente interpretazione in un esercizio che ha inizio prima del 1° dicembre 2005, tale fatto deve essere indicato.

 

     TRANSIZIONE

     11 I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni dello IAS 8.