§ 11.1.28 – Decisione 12 luglio 2005, n. 511.
Decisione n. 2005/511/GAI del Consiglio relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell’Europol [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.1 questioni generali
Data:12/07/2005
Numero:511


Sommario
Art. 1.      1. Per gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Ginevra, l’Europol agisce, conformemente alla dichiarazione figurante nell’allegato (di seguito «dichiarazione»), come [...]
Art. 2.      La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 11.1.28 – Decisione 12 luglio 2005, n. 511.

Decisione n. 2005/511/GAI del Consiglio relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell’Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro.

(G.U.U.E. 16 luglio 2005, n. L 185).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato sull’Unione europea, in particolare, l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

     vista l’iniziativa della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) In quanto moneta legale di 12 Stati membri, l’euro si è sempre più affermato su scala mondiale divenendo pertanto uno degli obiettivi privilegiati delle organizzazioni internazionali dedite alla falsificazione nell’Unione europea e nei paesi terzi.

     (2) È necessario impedire l’ulteriore aumento del volume di euro falsificati che metterebbe a repentaglio la libera circolazione delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro.

     (3) È necessario incentivare la cooperazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e l’Europol al fine di rafforzare il sistema di protezione dell’euro al di fuori del territorio dell’Unione europea.

     (4) La convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, adottata a Ginevra il 20 aprile 1929 (di seguito «convenzione di Ginevra»), dovrebbe essere applicata con maggiore efficacia tenuto conto delle condizioni dell’integrazione europea.

     (5) I paesi terzi necessitano di un punto di contatto centrale per le informazioni relative agli euro falsificati e tutte le informazioni pertinenti dovrebbero essere raccolte presso l’Europol, per essere analizzate.

     (6) Alla luce della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro, il Consiglio ritiene opportuno che tutti gli Stati membri divengano parti contraenti della convenzione di Ginevra ed istituiscano uffici centrali, ai sensi dell’articolo 12 di detta convenzione.

     (7) Il Consiglio ritiene opportuno designare l’Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro, ai sensi dell’articolo 12 della convenzione di Ginevra,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     1. Per gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Ginevra, l’Europol agisce, conformemente alla dichiarazione figurante nell’allegato (di seguito «dichiarazione»), come ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell’euro, ai sensi dell’articolo 12, prima frase, della convenzione di Ginevra. Per la falsificazione di tutte le altre monete e per le funzioni di ufficio centrale non delegate all’Europol in virtù della dichiarazione, gli uffici centrali nazionali mantengono le attuali competenze.

     2. I governi degli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Ginevra emettono la dichiarazione e incaricano il rappresentante della Repubblica federale di Germania di inoltrarla al segretario generale delle Nazioni Unite.

 

     Art. 2.

     La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

Dichiarazione di … per la designazione dell’Europol

quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro

 

     …, Stato membro dell’Unione europea ha conferito all’Ufficio europeo di polizia (di seguito «Europol») il mandato di lottare contro la falsificazione dell’euro.

     Per un più efficace funzionamento della convenzione di Ginevra del 1929, ... s’impegna ad adempiere ai seguenti obblighi.

     1. In relazione alla falsificazione dell’euro, l’Europol svolge, nel quadro dell’obiettivo sancito dall’atto del Consiglio del 26 luglio 1995, che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), le seguenti funzioni di ufficio centrale, ai sensi degli articoli da 12 a 15 della convenzione di Ginevra del 1929.

     1.1. L’Europol centralizza e vaglia, secondo la convenzione Europol, tutte le informazioni che agevolino le indagini, la prevenzione e la lotta contro la falsificazione dell’euro e trasmette senza indugio tali informazioni agli uffici centrali nazionali degli Stati membri.

     1.2. Ai sensi della convenzione Europol, in particolare del suo articolo 18, e dell’atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione dei dati di carattere personale da parte dell’Europol a Stati od organismi terzi, l’Europol corrisponde direttamente con gli uffici centrali dei paesi terzi al fine di svolgere le funzioni enunciate nei punti 1.3, 1.4 e 1.5 della presente dichiarazione.

     1.3. Nella misura in cui lo ritiene opportuno, l’Europol trasmette agli uffici centrali dei paesi terzi una serie di esemplari autentici di euro.

     1.4. L’Europol dà regolarmente notifica agli uffici centrali dei paesi terzi, fornendo loro tutte le informazioni necessarie, delle nuove emissioni e del ritiro dalla circolazione di monete.

     1.5. Ad eccezione dei casi di interesse meramente locale, l’Europol, nella misura ritenuta opportuna, notifica agli uffici centrali dei paesi terzi:

     — eventuali scoperte di falsificazioni di euro. La notifica della falsificazione è accompagnata da una descrizione tecnica dei falsi, fornita esclusivamente dall’istituto di emissione le cui banconote sono state falsificate. Dovrebbe essere trasmessa una riproduzione fotografica o, se possibile, un esemplare della banconota falsa. In caso di urgenza possono essere trasmesse agli uffici centrali interessati, in via riservata, una notifica e una descrizione sommaria effettuate dalle autorità di polizia, restando impregiudicate la notifica e la descrizione tecnica di cui sopra,

     — i particolari delle scoperte effettuate in materia di falsificazione, specificando se sia stato possibile procedere al sequestro integrale dei falsi messi in circolazione.

     1.6. In qualità di ufficio centrale degli Stati membri, l’Europol partecipa alle conferenze sulla falsificazione dell’euro, ai sensi dell’articolo 15 della convenzione di Ginevra.

     1.7. Qualora l’Europol non sia in grado di svolgere le funzioni di cui ai punti da 1.1 a 1.6 conformemente alla convenzione Europol, gli uffici centrali nazionali degli Stati membri mantengono la propria competenza.

     2. Per quanto riguarda la falsificazione di tutte le altre monete e le funzioni di ufficio centrale non delegate all’Europol conformemente al punto 1, gli uffici centrali nazionali mantengono le attuali competenze.

     Nome del rappresentante …, addì …