§ 10.5.17 - Direttiva 24 luglio 2006, n. 67.
Direttiva n. 2006/67/CE del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.5 idrocarburi
Data:24/07/2006
Numero:67


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative appropriate, al fine di mantenere in modo permanente nella Comunità, fatte salve le disposizioni di cui [...]
Art. 2.      Sono prese quale base del calcolo del consumo interno le seguenti categorie di prodotti:
Art. 3.      1. Le scorte mantenute conformemente all'articolo 1 devono essere a completa disposizione degli Stati membri qualora insorgano difficoltà nell'ottenere le forniture di petrolio. Gli Stati membri [...]
Art. 4.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un riepilogo statistico delle scorte esistenti alla fine di ciascun mese, redatto conformemente all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 6, [...]
Art. 5.      1. Le scorte obbligatorie in forza dell'articolo 1 possono essere mantenute sotto forma di petrolio greggio e prodotti di alimentazione nonché sotto forma di prodotti finiti.
Art. 6.      1. Ai fini del calcolo del livello minimo di scorte di cui all'articolo 1 sono inclusi nel riepilogo statistico esclusivamente i quantitativi detenuti in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1.
Art. 7.      1. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, possono essere costituite, mediante accordi intergovernativi, scorte nel territorio di uno Stato membro per conto di imprese od organismi/ [...]
Art. 8.      Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie e prendono tutte le misure necessarie a garantire il controllo e la sorveglianza delle scorte. Essi istituiscono meccanismi per [...]
Art. 9.      Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alla violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono ogni misura necessaria per dare [...]
Art. 10.      1. Qualora intervengano difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio della Comunità, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, organizza consultazioni fra gli [...]
Art. 11.      La Commissione presenta periodicamente al Consiglio una relazione sulla situazione delle scorte nella Comunità, in particolare, se del caso, sulla necessità di un'armonizzazione per assicurare [...]
Art. 12.      La direttiva n. 68/414/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato I, parte B.
Art. 13.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 14.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 10.5.17 - Direttiva 24 luglio 2006, n. 67. [1]

Direttiva n. 2006/67/CE del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 8 agosto 2006, n. L 217).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva n. 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

     (2) Le importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi assumono un ruolo importante nell'approvvigionamento comunitario di prodotti energetici. Qualsiasi difficoltà, anche a carattere momentaneo, che abbia per effetto di ridurre le forniture dei suddetti prodotti in provenienza da paesi terzi o ne aumenti notevolmente il prezzo sui mercati internazionali potrebbe causare perturbazioni gravi nell'attività economica della Comunità. È quindi necessario che sussista la possibilità di compensare o quanto meno attenuare gli effetti negativi connessi ad una tale eventualità.

     (3) Una crisi degli approvvigionamenti potrebbe verificarsi in maniera imprevista. È quindi indispensabile predisporre i mezzi necessari per ovviare ad una eventuale penuria.

     (4) A tal fine è necessario potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti di petrolio greggio e di prodotti petroliferi degli Stati membri mediante la costituzione e il mantenimento di un livello minimo di scorte dei prodotti petroliferi più importanti.

     (5) È necessario che l'organizzazione delle scorte di petrolio non comprometta il funzionamento regolare del mercato interno.

     (6) Nella direttiva n. 73/238/CEE il Consiglio ha stabilito le misure opportune, compresi prelievi delle scorte di petrolio, da prendere in caso di difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi nella Comunità; gli Stati membri hanno assunto obblighi simili nell'accordo relativo ad un programma internazionale per l’energia.

     (7) Le scorte devono essere a disposizione degli Stati membri in caso di crisi dell'approvvigionamento. Gli Stati membri devono avere i poteri e la capacità di controllare l'uso delle scorte in modo da renderle prontamente disponibili a vantaggio delle zone che hanno maggiormente bisogno di forniture di petrolio.

     (8) L'organizzazione del mantenimento delle scorte deve garantire la disponibilità delle scorte e la loro accessibilità al consumatore.

     (9) È opportuno che le disposizioni di carattere organizzativo sul mantenimento delle scorte siano trasparenti e assicurino una ripartizione equa e non discriminatoria degli obblighi di detenzione delle scorte. Pertanto gli Stati membri possono mettere a disposizione delle parti interessate le informazioni sul costo di detenzione delle scorte petrolifere.

     (10) Per organizzare il mantenimento delle scorte, gli Stati membri possono ricorrere ad un sistema basato su un organismo o entità responsabile che detenga, interamente o parzialmente, le scorte oggetto dell'obbligo di detenzione.

     La parte residua eventuale deve essere mantenuta dai raffinatori o da altri operatori commerciali. La partnership tra il governo e l'industria è essenziale per il funzionamento efficiente e affidabile dei meccanismi di detenzione delle scorte.

     (11) Una produzione interna contribuisce di per sé alla sicurezza dell'approvvigionamento. L'evoluzione del mercato petrolifero può giustificare una deroga appropriata all'obbligo di mantenimento delle scorte di petrolio per gli Stati membri che hanno una produzione interna di petrolio.

     Conformemente al principio di sussidiarietà gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di mantenere scorte per un quantitativo non superiore alla quantità di prodotti lavorati da tali imprese a partire da petrolio greggio di produzione interna.

     (12) È opportuno adottare approcci già seguiti dalla Comunità e dagli Stati membri nell'ambito dei loro obblighi e accordi internazionali. A seguito dell'evoluzione del consumo di petrolio, i bunkeraggi dell'aviazione internazionale sono diventati una componente importante di questo consumo.

     (13) Occorre adattare e semplificare il meccanismo comunitario di rilevazione statistica delle scorte petrolifere.

     (14) Le scorte petrolifere, come principio, possono essere detenute ovunque nella Comunità ed è quindi opportuno favorire la costituzione di scorte al di fuori del territorio nazionale. È necessario che le decisioni per le scorte detenute al di fuori del territorio nazionale siano prese dal governo dello Stato membro interessato in funzione delle sue esigenze e in considerazione della sicurezza dell'approvvigionamento. Nel caso delle scorte tenute a disposizione di un'altra impresa od organismo/entità, occorrono regole più particolareggiate per garantirne la disponibilità e l'accessibilità in caso di difficoltà nell'approvvigionamento petrolifero.

     (15) È auspicabile, ai fini di un buon funzionamento del mercato interno, promuovere accordi tra gli Stati membri riguardanti il livello minimo delle scorte detenute per favorire l'uso di impianti di deposito in altri Stati membri.

     Spetta agli Stati membri interessati decidere la conclusione di siffatti accordi.

     (16) È opportuno potenziare la sorveglianza amministrativa delle scorte e istituire meccanismi efficienti di controllo e verifica delle stesse. È necessario un regime di sanzioni per rendere effettivo tale controllo.

     (17) È opportuno informare periodicamente il Consiglio sulla situazione in materia di scorte di sicurezza nella Comunità.

     (18) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia il mantenimento di un livello elevato di sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio nella Comunità grazie a meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra gli Stati membri e, allo stesso tempo, conformi alle regole del mercato interno e della concorrenza, può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (19) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     1. Gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative appropriate, al fine di mantenere in modo permanente nella Comunità, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, un livello di scorte di prodotti petroliferi pari almeno a novanta giorni del consumo interno giornaliero medio dell'anno civile precedente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, per ciascuna delle categorie di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2.

     2. La parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale può essere dedotta sino ad un massimo del 25 % di detto consumo. La distribuzione all'interno degli Stati membri del risultato di tale deduzione è decisa dallo Stato membro interessato.

 

          Art. 2.

     Sono prese quale base del calcolo del consumo interno le seguenti categorie di prodotti:

     a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori d'aviazione a reazione, del tipo benzina);

     b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori d'aviazione a reazione del tipo cherosene;

     c) oli combustibili.

     Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno i bunkeraggi per la navigazione marittima.

 

          Art. 3.

     1. Le scorte mantenute conformemente all'articolo 1 devono essere a completa disposizione degli Stati membri qualora insorgano difficoltà nell'ottenere le forniture di petrolio. Gli Stati membri garantiscono di essere titolari dei poteri giuridici per il controllo dell'utilizzazione delle scorte in tali circostanze.

     In ogni altro momento gli Stati membri garantiscono la disponibilità e l'accessibilità di tali scorte. Essi adottano disposizioni per consentirne l'identificazione, la contabilità e il controllo.

     2. Gli Stati membri garantiscono che le disposizioni sulla detenzione delle scorte siano eque e non discriminatorie.

     Il costo del mantenimento delle scorte conformemente all'articolo 1 deve essere identificabile mediante criteri trasparenti. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare misure per ottenere informazioni appropriate sul costo della detenzione delle scorte di cui all'articolo 1 e per mettere a disposizione delle parti interessate tali informazioni.

     3. Per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri possono decidere di avvalersi di un organismo o entità responsabile della detenzione della totalità o di una parte delle scorte.

     Due o più Stati membri possono decidere di avvalersi di un organismo o entità comune responsabile per le scorte. In tal caso essi sono solidalmente responsabili degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

 

          Art. 4.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un riepilogo statistico delle scorte esistenti alla fine di ciascun mese, redatto conformemente all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 6, specificando il numero di giorni di consumo medio dell'anno civile precedente ai quali tali scorte corrispondono.

     Tale riepilogo deve essere comunicato entro il venticinquesimo giorno del secondo mese successivo al mese considerato.

     2. L'obbligo per uno Stato membro di detenere scorte si basa sul consumo interno del precedente anno civile. All'inizio di ogni anno civile, gli Stati membri debbono ricalcolare il quantitativo di scorte da detenere obbligatoriamente entro il 31 marzo di ciascun anno e devono conformarsi ai nuovi obblighi quanto prima e comunque entro il 31 luglio di ciascun anno.

     3. Nel riepilogo statistico, le scorte di jet fuel di tipo kerosene sono indicate separatamente nella categoria di cui all’articolo 2, lettera b).

 

          Art. 5.

     1. Le scorte obbligatorie in forza dell'articolo 1 possono essere mantenute sotto forma di petrolio greggio e prodotti di alimentazione nonché sotto forma di prodotti finiti.

     2. Nel riepilogo statistico delle scorte esistenti alla fine di ogni mese:

     a) i prodotti finiti sono contabilizzati sulla base delle tonnellate effettive;

     b) il petrolio greggio ed i prodotti di alimentazione sono contabilizzati:

     i) in proporzione ai quantitativi di ciascuna categoria di prodotto ottenuti nel corso dell'anno civile precedente nelle raffinerie dello Stato membro considerato;

     ii) sulla base dei programmi di produzione delle raffinerie dello Stato membro considerato per l'anno in corso;

     oppure

     iii) in base al rapporto tra la quantità globale prodotta nello Stato membro considerato nell'anno civile precedente e soggetta a obbligo di stoccaggio e la quantità di petrolio greggio consumata nell'anno in questione, nel limite massimo del 40 % dell'obbligo complessivo per la prima e la seconda categoria (benzine e gasoli) e del 50 % per la terza categoria (oli combustibili).

     3. I prodotti di miscela destinati alla fabbricazione dei prodotti finiti di cui all'articolo 2 possono sostituire i prodotti per i quali sono destinati.

 

          Art. 6.

     1. Ai fini del calcolo del livello minimo di scorte di cui all'articolo 1 sono inclusi nel riepilogo statistico esclusivamente i quantitativi detenuti in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1.

     2. Alle condizioni di cui al paragrafo 1, possono essere inclusi nelle scorte:

     a) i quantitativi a bordo di petroliere che si trovano in un porto per lo scarico, dopo che sono state adempiute le formalità portuali;

     b) i quantitativi immagazzinati nei porti di scarico;

     c) i quantitativi contenuti nei serbatoi esistenti all'entrata degli oleodotti;

     d) i quantitativi contenuti nei serbatoi delle raffinerie, ad eccezione dei quantitativi esistenti nelle condotte e negli impianti di lavorazione;

     e) i quantitativi che si trovano nei depositi delle raffinerie e delle imprese d'importazione, di immagazzinaggio o di distribuzione all'ingrosso;

     f) i quantitativi che si trovano nei depositi delle imprese grandi consumatrici e che sono conformi alle disposizioni nazionali riguardanti l'obbligo di scorte permanenti;

     g) i quantitativi in fase di trasporto a mezzo chiatte e navi di cabotaggio all'interno delle frontiere nazionali, a condizione che essi possano essere controllati dalle autorità responsabili ed essere resi disponibili immediatamente.

     3. Sono esclusi dal riepilogo statistico in particolare: il greggio nazionale non ancora estratto; i quantitativi destinati ai bunkeraggi per la navigazione marittima; i quantitativi in transito diretto, ad eccezione delle scorte di cui all’articolo 7, paragrafo 1; i quantitativi contenuti negli oleodotti, nelle autocisterne e nei carri cisterna, nei serbatoi dei punti di vendita e presso i piccoli consumatori.

     Sono anche esclusi dal riepilogo statistico i quantitativi detenuti dalle forze armate e quelli detenuti per le forze armate dalle società petrolifere.

 

          Art. 7.

     1. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, possono essere costituite, mediante accordi intergovernativi, scorte nel territorio di uno Stato membro per conto di imprese od organismi/ entità stabiliti in un altro Stato membro. Spetta al governo dello Stato membro interessato decidere se detenere una parte delle sue scorte al di fuori del territorio nazionale.

     Lo Stato membro nel cui territorio sono detenute le scorte in virtù di un siffatto accordo non si oppone al loro trasferimento negli altri Stati membri per conto dei quali le scorte sono detenute. Esso esercita un controllo su tali scorte conformemente alle procedure specificate nell'accordo, ma non le include nel suo riepilogo statistico. Lo Stato membro per conto del quale sono detenute le scorte può includerle nel suo riepilogo statistico.

     Unitamente al riepilogo statistico ciascuno Stato membro invia alla Commissione una relazione sulle scorte mantenute sul proprio territorio a favore di un altro Stato membro nonché sulle scorte detenute in altri Stati membri a suo favore. In entrambi i casi, la relazione deve indicare l'ubicazione e/o le società che detengono le scorte, le quantità e la categoria del prodotto, o del petrolio greggio, immagazzinati.

     2. I progetti di accordi di cui al paragrafo 1, primo comma, sono comunicati alla Commissione che può formulare le sue osservazioni ai governi interessati. Una volta conclusi, gli accordi sono notificati alla Commissione che li porta a conoscenza degli altri Stati membri.

     Gli accordi devono soddisfare le seguenti condizioni:

     a) avere per oggetto il petrolio greggio e tutti i prodotti petroliferi di cui alla presente direttiva;

     b) stabilire le condizioni e le disposizioni per il mantenimento delle scorte onde garantirne il controllo e la disponibilità;

     c) specificare le procedure per verificare e identificare le scorte in questione, inter alia i metodi di esecuzione dei controlli e di cooperazione in materia di ispezioni;

     d) essere conclusi, in linea di massima, per una durata illimitata;

     e) precisare che, se è prevista la possibilità di recesso unilaterale, essa non si applica in caso di crisi dell'approvvigionamento e che comunque la Commissione deve essere preventivamente informata in caso di recesso, risoluzione o estinzione dell'accordo.

     3. Se le scorte costituite nell'ambito di tali accordi non sono di proprietà dell'impresa o dell'organismo/entità che ha un obbligo di detenzione di scorte, ma sono tenute a disposizione di questa impresa od organismo/entità da un'altra impresa od organismo/ entità, si devono rispettare le condizioni seguenti:

     a) l'impresa o l'organismo/entità beneficiari devono avere il diritto contrattuale di acquistare queste scorte durante il periodo del contratto; i metodi per stabilire il prezzo di tali acquisti devono essere concordati tra le parti interessate;

     b) il periodo minimo di tale contratto deve essere di novanta giorni;

     c) l'ubicazione e/o le società che tengono le scorte a disposizione dell'impresa od organismo/entità beneficiari, così come la quantità e la categoria del prodotto o del petrolio greggio immagazzinati presso tale ubicazione, devono essere specificate;

     d) l'effettiva disponibilità delle scorte per le imprese od organismi/ entità beneficiari deve essere garantita, in qualsiasi momento durante il periodo del contratto, dall'impresa o dall'organismo/ entità che tengono le scorte a disposizione dell'impresa od organismo/entità beneficiari;

     e) l'impresa od organismo/entità che tengono le scorte messe a disposizione dell'impresa od organismo/entità beneficiari devono essere assoggettati alla giurisdizione dello Stato membro, nel cui territorio le scorte sono ubicate, limitatamente all'esercizio del potere giuridico di tale Stato membro relativo al controllo ed alla verifica dell'esistenza delle scorte.

 

          Art. 8.

     Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie e prendono tutte le misure necessarie a garantire il controllo e la sorveglianza delle scorte. Essi istituiscono meccanismi per verificare le scorte conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

 

          Art. 9.

     Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alla violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono ogni misura necessaria per dare attuazione a queste disposizioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive.

 

          Art. 10.

     1. Qualora intervengano difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio della Comunità, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, organizza consultazioni fra gli Stati membri.

     2. Salvo in caso di particolare urgenza o per soddisfare necessità locali di lieve entità, gli Stati membri si astengono, prima della consultazione di cui al paragrafo 1, dall'effettuare sulle scorte prelievi che abbiano l'effetto di ridurle sotto il livello minimo obbligatorio.

     3. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i prelievi effettuati sulle scorte di riserva e comunicano quanto prima:

     a) la data alla quale le scorte sono diventate inferiori al minimo obbligatorio;

     b) i motivi per cui sono stati effettuati i prelievi;

     c) le misure eventualmente prese per ricostituire le scorte;

     d) se possibile, il probabile andamento delle scorte durante il periodo in cui rimarranno inferiori al minimo obbligatorio.

 

          Art. 11.

     La Commissione presenta periodicamente al Consiglio una relazione sulla situazione delle scorte nella Comunità, in particolare, se del caso, sulla necessità di un'armonizzazione per assicurare il controllo e la supervisione effettivi delle scorte.

 

          Art. 12.

     La direttiva n. 68/414/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato I, parte B.

     I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

 

          Art. 13.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 14.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modifiche

 

     Direttiva n. 68/414/CEE del Consiglio (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14)

     Direttiva 72/425/CEE del Consiglio (GU L 291 del 28.12.1972, pag. 154)

     Direttiva 98/93/CE del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100)

 

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 12)

 

Direttiva

Termine di attuazione

Termine di applicazione

68/414/CEE

gennaio 1971

gennaio 1971

98/93/CE

gennaio 2000 (1)

 

 

(1) Il 1° gennaio 2003 per la Repubblica ellenica per adempiere l'obbligo imposto dalla direttiva 98/93/CE di includere i quantitativi dei bunkeraggi dell'aviazione internazionale nel calcolo del consumo interno. Cfr. articolo 4 della direttiva 98/93/CE.

 

 

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

 

Direttiva n. 68/414/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, primo comma, alinea

Articolo 2, primo comma, alinea

Articolo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 2, primo comma, terzo trattino

Articolo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 2, secondo comma

Articolo 2, secondo comma

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, secondo comma, alinea, prima parte della frase

Articolo 5, paragrafo 2, alinea

Articolo 5, secondo comma, alinea, seconda parte della frase

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, secondo comma, alinea, terza parte della frase

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), alinea

Articolo 5, secondo comma, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto i)

Articolo 5, secondo comma, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

Articolo 5, secondo comma, terzo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto iii)

Articolo 5, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, alinea

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, primo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, quarto trattino

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, quinto trattino

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 2, sesto comma, alinea

Articolo 7, paragrafo 3, alinea

Articolo 6, paragrafo 2, sesto comma, primo trattino

Articolo 7, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, sesto comma, secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, sesto comma, terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2, sesto comma, quarto trattino

Articolo 7, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 2, sesto comma, quinto trattino

Articolo 7, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 6, paragrafo 2, alinea

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, primo trattino

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, quarto trattino

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, quinto trattino

Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, sesto trattino

Articolo 6, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma, settimo trattino

Articolo 6, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, prima frase

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma

Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 6 bis

Articolo 8

Articolo 6 ter

Articolo 9

Articolo 7, primo comma

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 7, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 7, terzo comma, alinea

Articolo 10, paragrafo 3, alinea

Articolo 7, terzo comma, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 7, terzo comma, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 7, terzo comma, terzo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 7, terzo comma, quarto trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 9

Articolo 14

Allegato I

Allegato II

 


[1] Abrogata dall'art. 24 della Direttiva 2009/119/CE, con la decorrenza ivi prevista.