§ 10.5.8 - Decisione 22 aprile 1999, n. 280.
Decisione (CE) n. 1999/280 del Consiglio concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui costi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.5 idrocarburi
Data:22/04/1999
Numero:280


Sommario
Art. 1.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sul costo dell'approvvigionamento di petrolio greggio CIF e i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi, come previsto all'articolo [...]
Art. 2.      Ai fini della presente decisione si intende per
Art. 3.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
Art. 4.      La Commissione, sulla base delle informazioni raccolte in applicazione della presente decisione, pubblica in forma appropriata:
Art. 5.      Gli Stati membri e la Commissione si consultano sulle questioni inerenti alla presente decisione, quali le informazioni raccolte in applicazione della medesima.
Art. 6.      Le informazioni trasmesse in applicazione della presente decisione hanno carattere riservato. Ciò non osta tuttavia alla diffusione di informazioni generali o sintetiche in una forma che non [...]
Art. 7.      Se la Commissione constata anomalie o incongruenze nelle informazioni comunicate dagli Stati membri, essa può chiedere agli Stati membri di consentirle di prendere conoscenza dei metodi di [...]
Art. 8.      Nei limiti fissati dalla presente decisione la Commissione adotta le disposizioni di applicazione concernenti la forma, il contenuto e tutte le altre caratteristiche delle comunicazioni previste [...]
Art. 9.      La direttiva 76/491/CEE è abrogata.
Art. 10.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 10.5.8 - Decisione 22 aprile 1999, n. 280.

Decisione (CE) n. 1999/280 del Consiglio concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi.

(G.U.C.E. 28 aprile 1999, n. L 110).

 

 

Art. 1.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sul costo dell'approvvigionamento di petrolio greggio CIF e i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi, come previsto all'articolo 3. L'elenco dei prodotti petroliferi figura in allegato.

Tali informazioni risultano dall'aggregazione dei dati ricevuti e sono presentate in modo da fornire un quadro quanto più possibile rappresentativo del mercato petrolifero di ciascuno Stato membro.

 

     Art. 2.

     Ai fini della presente decisione si intende per

     1) "costo dell'approvvigionamento": il costo di tutte le importazioni e le forniture di petrolio greggio nonché del petrolio greggio prodotto in uno Stato membro;

     2) "importazioni di petrolio greggio": tutti i quantitativi di petrolio greggio che entrano nella Comunità a fini diversi dal transito e che sono destinati a coprire il fabbisogno di uno Stato membro;

     3) "forniture di petrolio greggio": tutti i quantitativi di petrolio greggio che entrano nel territorio di uno Stato membro, in provenienza da un altro Stato membro, a fini diversi dal transito e che sono destinati a coprire il fabbisogno del primo Stato membro;

     4) "petrolio greggio prodotto in uno Stato membro": tutto il greggio prodotto e raffinato in uno Stato membro ove siffatta produzione rappresenti più del 15 % su base annuale dell'insieme

dell'approvvigionamento di petrolio greggio dello Stato in questione;

     5) "prezzo al consumo": i livelli di prezzo più rappresentativi applicati effettivamente ai consumatori di una determinata categoria.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

     a) il costo mensile CIF dell'approvvigionamento di petrolio greggio, nel mese successivo alla fine del mese in questione;

     b) i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi al netto e al lordo di dazi e imposte in vigore al 15 di ogni mese, entro i 30 giorni successivi al 15 del mese in questione;

     2. Sulla base dell'attuale sistema di raccolta dati gli Stati membri continuano a comunicare alla Commissione i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi al netto di dazi e imposte in vigore ogni lunedì, entro le ore 12,00 del giorno successivo.

 

     Art. 4.

     La Commissione, sulla base delle informazioni raccolte in applicazione della presente decisione, pubblica in forma appropriata:

     a) ogni mese, il costo dell'approvvigionamento di petrolio greggio e i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi al netto e al lordo di dazi e imposte in vigore il 15 di ogni mese;

     b) ogni settimana, i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi al netto di dazi e imposte in vigore il lunedì.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri e la Commissione si consultano sulle questioni inerenti alla presente decisione, quali le informazioni raccolte in applicazione della medesima.

 

     Art. 6.

     Le informazioni trasmesse in applicazione della presente decisione hanno carattere riservato. Ciò non osta tuttavia alla diffusione di informazioni generali o sintetiche in una forma che non permetta di risalire ad indicazioni specifiche su singole imprese, le informazioni devono quindi riguardare almeno tre imprese. Gli Stati membri possono astenersi dal trasmettere indicazioni inerenti alle singole imprese.

 

     Art. 7.

     Se la Commissione constata anomalie o incongruenze nelle informazioni comunicate dagli Stati membri, essa può chiedere agli Stati membri di consentirle di prendere conoscenza dei metodi di calcolo e di valutazione su cui si basa l'aggregazione dei dati.

 

     Art. 8.

     Nei limiti fissati dalla presente decisione la Commissione adotta le disposizioni di applicazione concernenti la forma, il contenuto e tutte le altre caratteristiche delle comunicazioni previste all'articolo 1.

 

     Art. 9.

     La direttiva 76/491/CEE è abrogata.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

ALLEGATO

Elenco dei prodotti petroliferi

(Omissis)