§ 10.5.6 - Regolamento 20 dicembre 1995, n. 2964.
Regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio.


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.5 idrocarburi
Data:20/12/1995
Numero:2964


Sommario
Art. 1.      Tutte le persone fisiche e le imprese che effettuano un'importazione di petrolio greggio da paesi terzi o ricevono una fornitura di petrolio greggio da un altro Stato membro devono informare lo [...]
Art. 2.      In base ai dati di cui all'articolo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ad intervalli regolari, le informazioni necessarie per conoscere l'evoluzione reale delle condizioni in cui [...]
Art. 3.      I dati e le informazioni raccolte e comunicate in applicazione del presente regolamento hanno carattere riservato.
Art. 4.      1. I dati che tutte le persone o imprese sono tenute a comunicare allo Stato membro in cui risiedono riguardano le importazioni o forniture di petrolio greggio a un dato prezzo.
Art. 5.      Ai fini dell'articolo 1 del presente regolamento, gli elementi che caratterizzano un'importazione di petrolio greggio in uno Stato membro comprendono:
Art. 6.      I dati di cui agli articoli 4 e 5 sono comunicati allo Stato membro interessato ad intervalli non superiori ad un mese.
Art. 7.      Le informazioni che gli Stati comunicano alla Commissione a norma dell'articolo 2 sono trasmesse entro un mese dalla fine di ogni periodo di un mese di cui all'articolo 6. Tali informazioni [...]
Art. 8.      1. La Commissione analizza e comunica mensilmente agli Stati membri le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 7.
Art. 9.      1. I dati trasmessi in applicazione dell'articolo 4 e le informazioni di cui all'articolo 7 hanno carattere riservato. Ciò non osta tuttavia alla divulgazione di dati in una forma che non [...]
Art. 10.      La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento.
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 10.5.6 - Regolamento 20 dicembre 1995, n. 2964.

Regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio.

(G.U.C.E. 22 dicembre 1995, n. L 310):

 

 

Art. 1.

     Tutte le persone fisiche e le imprese che effettuano un'importazione di petrolio greggio da paesi terzi o ricevono una fornitura di petrolio greggio da un altro Stato membro devono informare lo Stato membro in cui risiedono sugli elementi caratteristici di tali importazioni.

 

     Art. 2.

     In base ai dati di cui all'articolo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ad intervalli regolari, le informazioni necessarie per conoscere l'evoluzione reale delle condizioni in cui le importazioni sono state effettuate.

Tali informazioni sono comunicate agli Stati membri.

 

     Art. 3.

     I dati e le informazioni raccolte e comunicate in applicazione del presente regolamento hanno carattere riservato.

Tale disposizione non osta alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di sintesi che non contengano indicazioni specifiche sulle imprese.

 

     Art. 4.

     1. I dati che tutte le persone o imprese sono tenute a comunicare allo Stato membro in cui risiedono riguardano le importazioni o forniture di petrolio greggio a un dato prezzo.

     2. Per importazione, si intende ogni quantità di petrolio greggio che entra nel territorio doganale della Comunità e destinato a fini diversi dal transito. Per forniture si intende ogni quantità di petrolio greggio proveniente da un altro Stato membro e destinato a fini diversi dal transito. Sono escluse le importazioni o le forniture effettuate per conto di società stabilite al di fuori del paese importatore, destinate ad essere raffinate per conto del committente e successivamente esportate totalmente sotto forma di prodotti raffinati.

     3. Tuttavia, il petrolio greggio estratto dai fondi marini sui quali uno Stato membro esercita diritti esclusivi ai fini dello sfruttamento non è considerato, al momento dell'ingresso nel territorio doganale della Comunità, oggetto di un'importazione ai sensi del paragrafo 2.

 

     Art. 5.

     Ai fini dell'articolo 1 del presente regolamento, gli elementi che caratterizzano un'importazione di petrolio greggio in uno Stato membro comprendono:

     - la designazione del petrolio greggio con indicazione della densità API;

     - la quantità espressa in barili;

     - il prezzo cif per barile;

     - il tenore di zolfo in percentuale.

 

     Art. 6.

     I dati di cui agli articoli 4 e 5 sono comunicati allo Stato membro interessato ad intervalli non superiori ad un mese.

 

     Art. 7.

     Le informazioni che gli Stati comunicano alla Commissione a norma dell'articolo 2 sono trasmesse entro un mese dalla fine di ogni periodo di un mese di cui all'articolo 6. Tali informazioni risultano, per ogni tipo di petrolio greggio, all'aggregazione dei dati che gli Stati membri ricevono dalle persone e dalle imprese. Per ciascun tipo di petrolio greggio le informazioni comprendono:

     - la designazione del petrolio greggio con indicazione della densità media API;

     - la quantità espressa in barili;

     - il prezzo cif medio;

     - il numero di imprese interessate;

     - il tenore di zolfo in percentuale.

 

     Art. 8.

     1. La Commissione analizza e comunica mensilmente agli Stati membri le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 7.

     2. Gli Stati membri e la Commissione si consultano a intervalli regolari, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. Tali consultazioni hanno in particolare per oggetto le comunicazioni della Commissione di cui al paragrafo 1.

Possono tenersi consultazioni con organizzazioni internazionali e con paese terzi che abbiano istituito analoghi sistemi di informazione.

 

     Art. 9.

     1. I dati trasmessi in applicazione dell'articolo 4 e le informazioni di cui all'articolo 7 hanno carattere riservato. Ciò non osta tuttavia alla divulgazione di dati in una forma che non permetta di risalire ad indicazioni specifiche sulle singole imprese, i dati devono quindi riguardare almeno tre imprese.

     2. Le informazioni trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 7 e le comunicazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2.

     3. Qualora nelle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 la Commissione constati anomalie o incongruenze che non le consentono di conoscere realmente l'evoluzione delle condizioni in cui le importazioni e le forniture sono state realizzate, essa può chiedere agli Stati membri di prendere conoscenza dei dati pertinenti forniti dalle singole imprese nonché dei metodi di calcolo o di valutazione su cui si basa l'aggregazione dei dati.

 

     Art. 10.

     La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.