§ 10.4.48 – Decisione 27 novembre 2003, n. 882.
Decisione n. 2003/882/CE del Consiglio che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.4 energia nucleare
Data:27/11/2003
Numero:882


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 10.4.48 – Decisione 27 novembre 2003, n. 882.

Decisione n. 2003/882/CE del Consiglio che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare a firmare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione.

(G.U.U.E. 23 dicembre 2003, n. L 338).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il protocollo recante modifica della convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modificata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982 (in seguito denominata «convenzione di Parigi»), è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari. Esso prevede un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali.

     (2) Conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio del 13 settembre 2002, la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, nelle materie che sono di competenza della Comunità europea, il protocollo di emendamento della convenzione di Parigi. Tuttavia, le direttive di negoziato del Consiglio non hanno previsto la negoziazione di una clausola che consenta l'adesione della Comunità al protocollo.

     (3) Il protocollo è stato definitivamente adottato dalle parti contraenti della convenzione di Parigi. Il testo del protocollo è conforme alle direttive di negoziato del Consiglio.

     (4) La Comunità ha una competenza esclusiva per quanto riguarda la modifica dell'articolo 13 della convenzione di Parigi nella misura in cui questa modifica influisce sulle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dal protocollo che non incidono sul diritto comunitario. Considerati l'oggetto e l'obiettivo del protocollo di emendamento, l'accettazione delle disposizioni del protocollo che rientrano nella competenza comunitaria non può essere dissociata dalle disposizioni che rientrano nella competenza degli Stati membri.

     (5) Il protocollo di emendamento della convenzione di Parigi presenta un'importanza particolare per gli interessi della Comunità e dei suoi Stati membri poiché consente di migliorare la compensazione dei danni causati da incidenti nucleari.

     (6) La convenzione di Parigi e il suo protocollo di emendamento non sono aperti alla partecipazione delle organizzazioni regionali. Pertanto, la Comunità non è in grado di firmare e ratificare il protocollo, né di aderirvi. In questa situazione è giustificato che, in via eccezionale, gli Stati membri firmino il protocollo nell'interesse della Comunità.

     (7) Tuttavia, tre Stati membri, l'Austria, l'Irlanda e il Lussemburgo, non sono parti della convenzione di Parigi. Poiché il protocollo modifica la convenzione di Parigi, il regolamento (CE) n. 44/2001 autorizza gli Stati membri vincolati da questa convenzione a continuare ad applicare le regole di competenza da essa previste e il protocollo non modifica sostanzialmente le regole di competenza di detta convenzione, è oggettivamente giustificato che solo gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi siano destinatari della presente decisione. Di conseguenza, l'Austria, l'Irlanda ed il Lussemburgo continueranno a basarsi sulle norme comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 e ad applicarle nel settore disciplinato dalla convenzione di Parigi e dal protocollo che modifica detta convenzione.

     (8) È opportuno quindi che gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi firmino, nell'interesse della Comunità europea e alle condizioni fissate dalla presente decisione, il protocollo recante modifica della convenzione di Parigi, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva. Tale firma non pregiudica la posizione di Austria, Irlanda e Lussemburgo.

     (9) Di conseguenza, l'applicazione delle disposizioni del protocollo, per quanto riguarda la Comunità europea, sarà limitata ai soli Stati membri che sono attualmente parti contraenti della convenzione di Parigi e non pregiudica la posizione di Austria, Irlanda e Lussemburgo.

     (10) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001 e partecipano quindi all'adozione della presente decisione.

     (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata ad essa, né è soggetta alla sua applicazione,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Fatte salve le competenze della Comunità, gli Stati membri che sono attualmente parti contraenti della convenzione di Parigi firmano, con riserva di un'eventuale conclusione in una data successiva e nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica della convenzione di Parigi. Tale firma non pregiudica la posizione di Austria, Irlanda e Lussemburgo.

     2. Il testo del protocollo recante modifica della convenzione di Parigi è accluso alla presente decisione.

     3. Ai fini della presente decisione, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri, eccettuati l'Austria, la Danimarca, l'Irlanda e il Lussemburgo.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri si adoperano per firmare il protocollo anteriormente al 31 dicembre 2003.

 

          Art. 3.

     Alla firma del protocollo di emendamento della convenzione di Parigi, gli Stati membri informano per iscritto il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che la firma si è svolta ai sensi della presente decisione.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.