§ 10.3.12 – Regolamento 28 giugno 2004, n. 1223.
Regolamento (CE) n. 1223/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.3 elettricità
Data:28/06/2004
Numero:1223


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 10.3.12 – Regolamento 28 giugno 2004, n. 1223.

Regolamento (CE) n. 1223/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia.

(G.U.U.E. 2 luglio 2004, n. L 233).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato concernente l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto concernente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare l'articolo 57,

     vista la richiesta della Slovenia,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. Tale regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2004.

     (2) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1228/2003, i problemi di congestione della rete sono risolti ricorrendo a soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione.

     (3) Gli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003 contengono norme che direttamente si ricollegano ai principi generali contenuti nell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

     (4) La Slovenia ha chiesto un periodo di transizione fino al 1° luglio 2007 per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento e delle disposizioni pertinenti contenute negli orientamenti.

     (5) La Slovenia ha dimostrato che, senza un periodo di transizione, talune industrie slovene a forte consumo di energia sarebbero danneggiate dai prezzi più elevati dell'energia elettrica importata dall'Austria, mentre taluni produttori di energia elettrica subirebbero una diminuzione degli introiti provenienti dalle esportazioni di elettricità verso l'Italia. Questa situazione ostacolerebbe, rispettivamente, gli sforzi di ristrutturazione compiuti dalle industrie interessate e gli sforzi compiuti dai produttori di energia elettrica per rispettare l'acquis comunitario in materia di produzione di elettricità.

     (6) Le motivazioni addotte dalla Slovenia giustificano una deroga. Inoltre, a causa della ridotta capacità di interconnessione delle due interconnessioni interessate e dato che è improbabile che la situazione cambi prima del 1° luglio 2007, l'impatto pratico di tale deroga sul mercato interno sarà estremamente ridotto.

     (7) La deroga dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario per aderire alla richiesta della Slovenia e, di conseguenza, dovrebbe riguardare esclusivamente la parte delle linee di interconnessione assegnate dal gestore del sistema di trasmissione sloveno e applicarsi solo nella misura in cui tale capacità non superi la metà della capacità totale disponibile.

     (8) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1228/2003,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1228/2003 è aggiunto il comma seguente:

     «Per quanto riguarda le interconnessioni tra la Slovenia e gli Stati membri confinanti, l'articolo 6, paragrafo 1, nonché le norme da 1 a 4 contenute nel capitolo intitolato “Generalità” dell'allegato, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007. Il presente comma si applica esclusivamente alla capacità di interconnessione assegnata dal gestore del sistema di trasmissione sloveno e solo nella misura in cui tale capacità non supera la metà della capacità di interconnessione totale disponibile.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2004.